Trib. Torino, sentenza 27/11/2024, n. 5993
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
N. R.G. 12174/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Nona Civile
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
Il Tribunale di Torino, IX Sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Roberta Dotta Presidente
Francesca Firrao Giudice rel. est.
Alessia Santamaria Giudice
riunito in camera di consiglio, a scioglimento della riserva assunta come da provvedimento reso in data 06/11/2024, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 12174 / 2023 promossa da:
Parte_1 nato a [...] in data [...] rappresentato e difeso dall'Avv. MINACAPILLI LIA
Ricorrente
CONTRO
in persona del Ministro pro tempore, con il patrocinio Controparte_1 dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino
Resistente
Oggetto: impugnazione avverso diniego di rilascio permesso di soggiorno per protezione speciale
Conclusioni di parte ricorrente: Voglia l'On.le Tribunale, contrariis reiectis, previo accoglimento della domanda cautelare, in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento impugnato emesso dalla Questura di Torino in data 24/05/2023, notificato in data 26/05/2023, con il quale, previo parere negativo della Commisisone Territoriale di Torino del 31/03/2023, è stato deciso di non riconoscere al ricorrente la protezione speciale ex art. 19 Dlgs 286/1998 e
286/1998 a favore del ricorrente.
Motivi in fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato presso la Cancelleria del Tribunale di
Torino in data 24/06/2023, ritualmente notificato, il sig. , cittadino nigeriano, ha Parte_1 impugnato il provvedimento del Questore di Torino emesso in data 24/05/2023, che, previo parere negativo della Commissione territoriale di Torino, reso in data 31/03/2023, ha rigettato la sua istanza di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
Nonostante rituale e tempestiva notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Torino non si costituiva in giudizio il . Controparte_1
Il Collegio, in data 11/07/2023 ha sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato
e ha fissato udienza davanti al Giudice relatore, nel corso della quale le parti rinunciava alla discussione orale ed ai termini per le memorie previsti in applicazione degli artt. 19-ter d.lgs. n.
150/2011, 281-terdecies e 275-bis c.p.c.
Con provvedimento collegiale reso in data 06/11/2024 – all'esito dello scambio di note scritte disposto, in sostituzione dell'udienza di discussione, ai sensi degli artt. 127-ter c.p.c. e 35 d.lgs. n.
149/2022 – la causa è stata trattenuta in decisione con i termini di cui all'art. 275 bis c. 4 c.p.c..
2. Il ricorrente ha svolto nei confronti del provvedimento le seguenti censure:
• illegittimità derivata, essendo illegittimo il parere negativo della Commissione che non aveva considerato: la mancanza di legami familiari del Richiedente nel Paese di origine, a fronte del nucleo familiare creatosi in Italia con moglie e figlio nato a [...];
il lungo periodo trascorso in
Italia;
l'intrapreso percorso di integrazione nel territorio (v. pag. 3 ricorso);
3. L' impugnazione è fondata.
In data 22 ottobre 2020, è entrato in vigore il D.L. n. 130/2020, convertito con modifiche nella legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, per quanto qui di rilievo, nel confermare la scelta della
“tipizzazione” rispetto alla fattispecie di protezione complementare “a catalogo aperto”, ha modificato il testo dell'art. 5, co. 6, Testo Unico Immigrazione, ripristinando il principio del rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali originariamente espresso e poi eliminato dal D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modifiche nella legge 1° dicembre 2018, n. 132. La novella legislativa ha modificato, in particolare, l'art. 19 d.lgs. n. 286/1998 che, nella sua nuova formulazione, tra l'altro prevede al comma 1.1. “Non sono ammessi il respingimento o
l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.
Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
Il nuovo comma