Trib. Rimini, sentenza 02/01/2025, n. 1
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Testo completo
N. R.G. 785 /2021
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 785 /2021 promossa da:
AM AM AN AL (c.f. [...]), nato a [...] il
31/10/1978, e MO PA (c.f. [...]), nato a [...] il
02/06/1994, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini, via Lavatoio n. 56 – attori;
CONTRO
TE IO (c.f. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Ciocchetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, via Gorizia n. 11 – convenuto;
TE BE (c.f. [...]), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. NC Sapone del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ivrea, via Circonvallazione n. 20 – convenuto;
IC NC (c.f. [...]), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Monica Morgando Vigna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ivrea, Corso M. d'Azeglio n. 29 – convenuta;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, cui i difensori si sono riportati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle posizioni difensive delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, gli attori AM AM
AN AL e MO PA, premettendo di essere creditori il primo per euro 75.000, il secondo per euro 6.500, ambedue a titolo di risarcimento danni morali e patrimoniali sofferti in qualità di parti civili − oltre che ciascuno della somma di euro 1.710,00 per spese di costituzione e rappresentanza in giudizio − in forza di Sentenza penale di primo grado (la n. 219/2020 depositata il
27/03/2020) emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di PA GI, convenivano in giudizio
PA GI, PA ER e ED NC, promuovendo azione revocatoria ex art. 2901
c.c. perché venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita immobiliare
a rogito notaio dott.ssa Annalisa Cignetti di Ivrea, rep. n. 5618/4266, trascritto il 16/06/2020 ai nn.
3218/2619 e ai nn. 3219/2620. La compravendita ebbe ad oggetto un immobile ad uso civile abitazione con annesso garage che PA GI e il di lui fratello PA ER avevano trasferito per le rispettive quote di comproprietà all'acquirente sig.ra NC ED, la quale in tal modo acquistava la proprietà piena delle due anzidette unità immobiliari ubicate ad Ivrea (TO) e distinte al Catasto fabbricati del relativo Comune come segue:
Foglio 23 n. 60 Sub. 48, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piani S1-5-8, Categoria
A/2, Classe 2, Vani 7, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 149, Totale Escluse Aree
Scoperte Metri Quadrati 144, Rendita Catastale € 759,19;
Foglio 23 n. 60 Sub. 4, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Metri Quadrati 17, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 19, Rendita
Catastale € 97,46;
Deducevano gli attori che l'atto dispositivo era stato realizzato col precipuo fine di eludere le loro ragioni creditorie, essendosi il debitore intenzionalmente spogliato della propria quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'unico bene immobile in sua disponibilità, alienato ad un prezzo irrisorio rispetto a quello previsto dai corrispondenti valori del mercato immobiliare per immobili afferenti alla medesima categoria.
Si costituiva il debitore PA GI, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea contestandone tutti i presupposti, nonché precisando circostanze e riferimenti temporali delle trattative inerenti alla compravendita rispetto agli sviluppi del processo penale a suo carico, al fine di dimostrare che non vi era stato alcun intento fraudolento
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ai danni dei creditori. Deduceva, a tal proposito, di essere stato titolare della sola quota di proprietà pari ad un terzo dell'unità immobiliare sita ad Ivrea, e contestava che l'atto dispositivo potesse essere ricondotto ad una propria iniziativa, avendo egli soltanto aderito alla trattativa instaurata dal fratello
ER, titolare della maggior quota dei due terzi dell'immobile. Affermava poi la piena congruità del prezzo pattuito per la compravendita, allegando a supporto delle perizie estimative del bene trasferito. Affermava, inoltre, l'assenza di consapevolezza da parte dell'acquirente circa il pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori di uno dei due disponenti, adducendo la mancanza di qualsivoglia vincolo di parentela e la totale estraneità tra le parti della compravendita. Rilevava, ancora, di aver ritualmente impugnato in appello la sentenza penale emessa nei propri confronti. In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda attorea quale effetto di una transazione novativa del credito vantato dagli attori intercorsa tra le parti, che sarebbe riconoscibile in quattro pagamenti quietanzati ricevuti dalle due parti civili nelle more del processo penale di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Forlì.
Il convenuto PA ER si costituiva chiedendo innanzitutto l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva, e, in via gradata, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per la ragione che egli, non avendo alcun rapporto debitorio con gli odierni attori, era libero di disporre della propria quota di comproprietà sull'immobile oggetto di compravendita. Deduceva anche di aver interrotto da lungo tempo ogni rapporto con il fratello GI e di aver appreso delle sue vicende giudiziarie soltanto a seguito della citazione nel presente giudizio: l'unico contatto avuto con GI PA risalirebbe all'epoca dello svolgimento delle pratiche per la successione dal defunto padre, il quale aveva pretermesso dall'eredità il figlio GI con testamento olografo del
2018;
ER, in qualità di unico erede universale, aveva riconosciuto a GI la spettanza della sua quota di legittima pari, appunto, ad 1/3 dell'asse ereditario. In subordine, ER PA chiedeva nel presente giudizio di limitarsi la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita alla sola minor quota di competenza del fratello, per le esplicate ragioni.
La terza acquirente NC ED si costituiva chiedendo che la domanda attorea venisse dichiarata inammissibile perché non riferita soltanto alla quota di competenza del debitore e, contestando i presupposti dell'azione revocatoria, deduceva di essersi affidata ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'immobile e di non avere mai avuto alcuna consapevolezza della situazione debitoria di
PA GI. Evidenziava che la compravendita era stata conclusa in esecuzione di un contratto preliminare concluso il 15/02/2020, dunque in data anteriore al deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Forlì, e che comunque il prezzo pattuito era addirittura superiore al valore medio di mercato. Rilevava inoltre che non era provato che il patrimonio residuo del debitore fosse
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insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Deduceva inoltre che il corrispettivo per la compravendita era stato integralmente corrisposto mediante assegni bancari e circolari regolarmente incassati dai due fratelli prima della data dell'atto definitivo perfezionatosi dinanzi al notaio il 21/05/2020, e che la sua libera scelta negoziale era stata già irrevocabilmente espressa nel gennaio di quello stesso anno - in occasione dell'offerta di acquisto dell'immobile – ed anteriormente al sorgere del credito, peraltro ancora sub iudice per avvenuta impugnazione della sentenza penale che aveva reso anche statuizioni civili.
La causa è stata istruita mediante documenti, interrogatorio formale della terza acquirente, prova per testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai convenuti ed a “Banca Sella Spa” (Succursale di
Ivrea) degli estratti periodici dei rapporti di conto corrente relativi al periodo di emissione degli assegni bancari e circolari destinati al pagamento del prezzo della compravendita.
2. Procedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata, per le considerazioni già svolte dal giudice istruttore con ordinanza del 16 settembre
2021;
la presente controversia non rientra infatti in alcuna delle materie per cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis (oggi comma
1) del d.lgs. n. 28/2010, ed in particolare non verte in materia di diritti reali, ma è piuttosto un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore a tutela di
REPUBBLICA ITALANA
IN NOME DEL POPOLO ITALANO
TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Saieva ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 785 /2021 promossa da:
AM AM AN AL (c.f. [...]), nato a [...] il
31/10/1978, e MO PA (c.f. [...]), nato a [...] il
02/06/1994, rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'Avv. Leanne Arceci del Foro di Rimini, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rimini, via Lavatoio n. 56 – attori;
CONTRO
TE IO (c.f. [...]), nato a [...] il [...], rappresentato
e difeso giusta procura in atti dall'Avv. Luigi Ciocchetti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Forlì, via Gorizia n. 11 – convenuto;
TE BE (c.f. [...]), nato ad [...] il [...], rappresentato e difeso giusta procura in atti dall'Avv. NC Sapone del Foro di Ivrea, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a Ivrea, via Circonvallazione n. 20 – convenuto;
IC NC (c.f. [...]), nata a [...] il [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Monica Morgando Vigna, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ivrea, Corso M. d'Azeglio n. 29 – convenuta;
Conclusioni: le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente, cui i difensori si sono riportati all'udienza di precisazione delle conclusioni del 10 luglio 2024.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sintesi delle posizioni difensive delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato alle controparti, gli attori AM AM
AN AL e MO PA, premettendo di essere creditori il primo per euro 75.000, il secondo per euro 6.500, ambedue a titolo di risarcimento danni morali e patrimoniali sofferti in qualità di parti civili − oltre che ciascuno della somma di euro 1.710,00 per spese di costituzione e rappresentanza in giudizio − in forza di Sentenza penale di primo grado (la n. 219/2020 depositata il
27/03/2020) emessa dal Tribunale di Forlì nei confronti di PA GI, convenivano in giudizio
PA GI, PA ER e ED NC, promuovendo azione revocatoria ex art. 2901
c.c. perché venisse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti dell'atto di compravendita immobiliare
a rogito notaio dott.ssa Annalisa Cignetti di Ivrea, rep. n. 5618/4266, trascritto il 16/06/2020 ai nn.
3218/2619 e ai nn. 3219/2620. La compravendita ebbe ad oggetto un immobile ad uso civile abitazione con annesso garage che PA GI e il di lui fratello PA ER avevano trasferito per le rispettive quote di comproprietà all'acquirente sig.ra NC ED, la quale in tal modo acquistava la proprietà piena delle due anzidette unità immobiliari ubicate ad Ivrea (TO) e distinte al Catasto fabbricati del relativo Comune come segue:
Foglio 23 n. 60 Sub. 48, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piani S1-5-8, Categoria
A/2, Classe 2, Vani 7, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 149, Totale Escluse Aree
Scoperte Metri Quadrati 144, Rendita Catastale € 759,19;
Foglio 23 n. 60 Sub. 4, Via Cascinette n.c. 15, Zona Censuaria 1, Piano T, Categoria C/6,
Classe 4, Metri Quadrati 17, Superficie Catastale Totale Metri Quadrati 19, Rendita
Catastale € 97,46;
Deducevano gli attori che l'atto dispositivo era stato realizzato col precipuo fine di eludere le loro ragioni creditorie, essendosi il debitore intenzionalmente spogliato della propria quota di comproprietà (pari ad 1/3) dell'unico bene immobile in sua disponibilità, alienato ad un prezzo irrisorio rispetto a quello previsto dai corrispondenti valori del mercato immobiliare per immobili afferenti alla medesima categoria.
Si costituiva il debitore PA GI, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda giudiziale per mancato espletamento della mediazione obbligatoria. Nel merito e in via principale chiedeva il rigetto della domanda attorea contestandone tutti i presupposti, nonché precisando circostanze e riferimenti temporali delle trattative inerenti alla compravendita rispetto agli sviluppi del processo penale a suo carico, al fine di dimostrare che non vi era stato alcun intento fraudolento
2
ai danni dei creditori. Deduceva, a tal proposito, di essere stato titolare della sola quota di proprietà pari ad un terzo dell'unità immobiliare sita ad Ivrea, e contestava che l'atto dispositivo potesse essere ricondotto ad una propria iniziativa, avendo egli soltanto aderito alla trattativa instaurata dal fratello
ER, titolare della maggior quota dei due terzi dell'immobile. Affermava poi la piena congruità del prezzo pattuito per la compravendita, allegando a supporto delle perizie estimative del bene trasferito. Affermava, inoltre, l'assenza di consapevolezza da parte dell'acquirente circa il pregiudizio che l'atto dispositivo avrebbe potuto arrecare alle ragioni dei creditori di uno dei due disponenti, adducendo la mancanza di qualsivoglia vincolo di parentela e la totale estraneità tra le parti della compravendita. Rilevava, ancora, di aver ritualmente impugnato in appello la sentenza penale emessa nei propri confronti. In via subordinata chiedeva il rigetto della domanda attorea quale effetto di una transazione novativa del credito vantato dagli attori intercorsa tra le parti, che sarebbe riconoscibile in quattro pagamenti quietanzati ricevuti dalle due parti civili nelle more del processo penale di primo grado celebrato dinanzi al Tribunale di Forlì.
Il convenuto PA ER si costituiva chiedendo innanzitutto l'estromissione dal processo per difetto di legittimazione passiva, e, in via gradata, il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti per la ragione che egli, non avendo alcun rapporto debitorio con gli odierni attori, era libero di disporre della propria quota di comproprietà sull'immobile oggetto di compravendita. Deduceva anche di aver interrotto da lungo tempo ogni rapporto con il fratello GI e di aver appreso delle sue vicende giudiziarie soltanto a seguito della citazione nel presente giudizio: l'unico contatto avuto con GI PA risalirebbe all'epoca dello svolgimento delle pratiche per la successione dal defunto padre, il quale aveva pretermesso dall'eredità il figlio GI con testamento olografo del
2018;
ER, in qualità di unico erede universale, aveva riconosciuto a GI la spettanza della sua quota di legittima pari, appunto, ad 1/3 dell'asse ereditario. In subordine, ER PA chiedeva nel presente giudizio di limitarsi la dichiarazione di inefficacia dell'atto di compravendita alla sola minor quota di competenza del fratello, per le esplicate ragioni.
La terza acquirente NC ED si costituiva chiedendo che la domanda attorea venisse dichiarata inammissibile perché non riferita soltanto alla quota di competenza del debitore e, contestando i presupposti dell'azione revocatoria, deduceva di essersi affidata ad un'agenzia immobiliare per la ricerca dell'immobile e di non avere mai avuto alcuna consapevolezza della situazione debitoria di
PA GI. Evidenziava che la compravendita era stata conclusa in esecuzione di un contratto preliminare concluso il 15/02/2020, dunque in data anteriore al deposito della sentenza penale emessa dal Tribunale di Forlì, e che comunque il prezzo pattuito era addirittura superiore al valore medio di mercato. Rilevava inoltre che non era provato che il patrimonio residuo del debitore fosse
3
insufficiente al soddisfacimento delle ragioni dei creditori. Deduceva inoltre che il corrispettivo per la compravendita era stato integralmente corrisposto mediante assegni bancari e circolari regolarmente incassati dai due fratelli prima della data dell'atto definitivo perfezionatosi dinanzi al notaio il 21/05/2020, e che la sua libera scelta negoziale era stata già irrevocabilmente espressa nel gennaio di quello stesso anno - in occasione dell'offerta di acquisto dell'immobile – ed anteriormente al sorgere del credito, peraltro ancora sub iudice per avvenuta impugnazione della sentenza penale che aveva reso anche statuizioni civili.
La causa è stata istruita mediante documenti, interrogatorio formale della terza acquirente, prova per testimoni e ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. ai convenuti ed a “Banca Sella Spa” (Succursale di
Ivrea) degli estratti periodici dei rapporti di conto corrente relativi al periodo di emissione degli assegni bancari e circolari destinati al pagamento del prezzo della compravendita.
2. Procedibilità della domanda.
L'eccezione di improcedibilità della domanda per omesso esperimento del tentativo di mediazione risulta infondata, per le considerazioni già svolte dal giudice istruttore con ordinanza del 16 settembre
2021;
la presente controversia non rientra infatti in alcuna delle materie per cui il procedimento di mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1-bis (oggi comma
1) del d.lgs. n. 28/2010, ed in particolare non verte in materia di diritti reali, ma è piuttosto un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale del debitore a tutela di
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