Trib. Bergamo, sentenza 30/07/2024, n. 885

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bergamo, sentenza 30/07/2024, n. 885
Giurisdizione : Trib. Bergamo
Numero : 885
Data del deposito : 30 luglio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. R L, all'esito dell'udienza del
27.06.2024 che si è svolta con le modalità della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1630/2023, con motivazione contestuale
TRA
nato a Inzago (MI) il 25.03.1963, Parte_1 rappresentato e difeso come in atti dall'avv. F S
ricorrente
E
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa come in atti dagli avv.ti
Francesco D'Amora, M R, A B convenuta
OGGETTO: monetizzazione ferie
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 31.07.2023 e ritualmente notificato, il dott. agiva in giudizio, innanzi all'intestato Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, nei confronti di
per sentire accertare e dichiarare il Controparte_1
proprio diritto a vedersi riconosciuta la maggiore indennità economica sostitutiva per i congedi ordinari non usufruiti alla cessazione del rapporto di lavoro con conseguente condanna CP_1


convenuta a corrispondergli la somma di € 20.215,44, ovvero diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo.
L'istante, in particolare deduceva di essere stato assunto alle dipendenze della convenuta con Controparte_1
decorrenza dal 01.12.2009 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 13 CCNL di settore, orario full-time, inquadrato come dirigente medico disciplina di medicina interna, addetto alla divisione di medicina dell'Ospedale di
Romano di Lombardia;
di non avere avuto alcun potere di autoregolare la propria attività lavorativa, legata alle esigenze del reparto, di cui lamentava carenza di personale ed organizzative, e che ogni sua richiesta, anche in tema di fruizione dei congedi ordinari, era subordinata all'autorizzazione del responsabile del reparto e/o dall'amministrazione. Il ricorrente, in data 13.08.2020, rassegnava le proprie dimissioni volontari e alla cessazione del rapporto di lavoro del 14.11.2020 vantava un residuo di congedi ordinari riferito agli anni precedenti al 2020 (ferie maturate e non godute) pari a 98 giorni, a cui si aggiungevano quelli maturati nel corso del 2020 sino alla cessazione per altri 28 giorni, e così per un totale di 126 giorni.
Il dott. affermava di non aver potuto godere dei predetti Pt_1
giorni di ferie a causa delle esigenze di servizio;
nel mese di febbraio 2021, riceveva, a titolo di indennità sostitutiva delle ferie
l'importo di € 5.775,79, corrispondente ai 28 giorni di ferie non goduti maturati nel corso del 2020;
risultando ancora creditore nei confronti della convenuta del compenso sostituivo dei restanti 98 giorni di ferie non godute per gli anni precedenti;
rassegnava, dunque, le sopra riportate conclusioni di cui chiedeva
l'accoglimento.
Con memoria depositata in data 24.11.2023, si costituiva in giudizio contestando fermamente quanto Controparte_1
ex adverso sostenuto ed argomentato;
insisteva per il rigetto delle avverse pretese, in quanto destituite di fondamento in fatto e in diritto. L'azienda, in particolare, affermava di aver sempre accettato le richieste di congedo avanzate dal ricorrente nel corso degli anni (ad eccezione di un giorno nel 2020 e di 3 giorni nel
2018);
alcuna ulteriore richiesta di fruizione di ferie era mai pervenuta dal ricorrente nel rispetto della procedura interna di fruizione di congedi e permessi. In via subordinata, in caso di accertamento del diritto alla monetizzazione delle ferie, proponeva un conteggio alternativo.
Il Giudice, tentata invano la conciliazione della lite, a scioglimento della riserva incamerata, disponeva rinvio per discussione senza necessità di approfondimenti istruttori, accordava, quindi, alle parti termine per note difensive e di trattazione scritta ex art. 127-ter
c.p.c.

La domanda di parte ricorrente può essere accolta per le ragioni di seguito esposte.
***
Sulla questione relativa alla monetizzazione delle ferie nell'ambito del pubblico impiego è intervenuta la Corte di Giustizia UE, secondo la quale “l'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale, come quella discussa nel procedimento principale, in applicazione della quale, se il lavoratore non ha chiesto, nel corso del periodo di riferimento, di poter esercitare il suo diritto alle ferie annuali retribuite, detto lavoratore perde, al termine di tale periodo – automaticamente e senza previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro, segnatamente con un'informazione
adeguata da parte di quest'ultimo, in condizione di esercitare questo diritto – i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le
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