Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 739
TRIB Venezia
Sentenza
12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 12234/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: dichiararsi cessata materia del contendere;
in subordine: nel merito, accertare e dichiarare che il permesso di soggiorno non è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto procedere alla iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino
Buon Albergo nonché alla successiva iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare e quindi disporre la registrazione dell'accordo di convivenza;
accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono conviventi di fatto, costituenti una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva Europea
2004/38/CE, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007; per l'effetto, dichiarare ricevibile l'istanza di iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 30/2007 e, di conseguenza, disporne l'iscrizione; disporre altresì l'iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare costituito dai ricorrenti, ex art. 1, comma 36,
L. 76/2016, vista la dichiarazione anagrafica ivi prevista al comma 37, debitamente presentata all'ufficio competente;
dunque, disporre la registrazione dell'accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 76/2016, per l'opponibilità ai terzi;
Per il comune convenuto: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate (e cioè: nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tuti i motivi esposti in narrativa;
con ogni ulteriore riserva di dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge); pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 12234 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: dichiararsi cessata materia del contendere;
in subordine: nel merito, accertare e dichiarare che il permesso di soggiorno non è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto procedere alla iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino
Buon Albergo nonché alla successiva iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare e quindi disporre la registrazione dell'accordo di convivenza;
accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono conviventi di fatto, costituenti una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva Europea
2004/38/CE, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007; per l'effetto, dichiarare ricevibile l'istanza di iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 30/2007 e, di conseguenza, disporne l'iscrizione; disporre altresì l'iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare costituito dai ricorrenti, ex art. 1, comma 36,
L. 76/2016, vista la dichiarazione anagrafica ivi prevista al comma 37, debitamente presentata all'ufficio competente;
dunque, disporre la registrazione dell'accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 76/2016, per l'opponibilità ai terzi;
Per il comune convenuto: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate (e cioè: nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tuti i motivi esposti in narrativa;
con ogni ulteriore riserva di dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge); pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 12234 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato
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