Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 739

TRIB Venezia
Sentenza
12 febbraio 2025
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TRIB Venezia
Sentenza
12 febbraio 2025

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 12/02/2025, n. 739
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 739
Data del deposito : 12 febbraio 2025

Testo completo

N. 12234/2024

REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
Sezione II civile
Il giudice, lette le note tempestivamente depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., contenenti le seguenti:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per i ricorrenti: dichiararsi cessata materia del contendere;
in subordine: nel merito, accertare e dichiarare che il permesso di soggiorno non è requisito essenziale ai fini dell'iscrizione anagrafica e per l'effetto procedere alla iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino
Buon Albergo nonché alla successiva iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare e quindi disporre la registrazione dell'accordo di convivenza;
accertare e dichiarare che gli odierni ricorrenti sono conviventi di fatto, costituenti una stabile relazione, debitamente provata ai sensi della Direttiva Europea
2004/38/CE, così come recepita dal D.Lgs. 30/2007; per l'effetto, dichiarare ricevibile l'istanza di iscrizione anagrafica del sig.ra IC TI nel Comune di San Martino Buon Albergo ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera c-bis) del D.lgs. 30/2007 e, di conseguenza, disporne l'iscrizione; disporre altresì l'iscrizione anagrafica del nuovo nucleo familiare costituito dai ricorrenti, ex art. 1, comma 36,
L. 76/2016
, vista la dichiarazione anagrafica ivi prevista al comma 37, debitamente presentata all'ufficio competente;
dunque, disporre la registrazione dell'accordo di convivenza ai sensi dell'art. 1, comma 52 della L. 76/2016, per l'opponibilità ai terzi;

Per il comune convenuto: si insiste nell'accoglimento delle conclusioni formulate (e cioè: nel merito, rigettare le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto per tuti i motivi esposti in narrativa;
con ogni ulteriore riserva di dedurre e produrre nei termini di legge;
in ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente procedimento oltre accessori di legge); pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al numero 12234 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa su ricorso presentato
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