Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 4419
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Testo completo
N. R.G. 3485/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3485/2021 promossa da:
VERACOOP SOC. COOP. IN L.C.A. rappresentato e difeso dall'avv. GIANNETTI ANNALISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Segna in Verona, Piazza Renato
Simoni 38
ATTORE contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonora, Roberto Ferretti e Francesca
Boraso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Portogruaro,
Via Martiri della Libertà 95
NA MASSIMILIANO, MI RR, MA
SO contumaci
CONVENUTI pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice
Creda di giustizia il Tribunale Ordinario di Venezia, in funzione di giudice unico, contrariis rejectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, di IA AR, HE RI,
MM PE e della AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del dissesto economico della
Cooperativa OP in l.c.a.;
2. condannare IA AR, HE RI, MM PE e la
AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, al risarcimento del danno in favore della Cooperativa OP in l.c.a., in persona del
Commissario Liquidatore, da liquidarsi nella somma di € 6.050.399,75, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
3. condannare IA AR, HE RI, MM PE e la
AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compenso sia del CTU sia del presente giudizio, oltre alle spese generali forfetizzate e alla rivalsa IVA e CPA.
Per Cassa di Risparmio di Bolzano
Voglia il Tribunale di Venezia Ill.mo, Sezione specializzata in materia di imprese, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronunzia e declaratoria in merito, così giudicare:
1. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno dell'attrice OP s.c. in l.c.a. ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, per l'effetto, respingere le do-mande proposte nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione;
pagina 2 di 12
2. sempre nel merito, in via principale, respingere tutte le domande ed istanze (anche istruttorie) formulate dall'attrice OP s.c. in l.c.a. nei confronti della Cassa di
Risparmio di Bolzano S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi precisati in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo la convenuta da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per i fatti di cui e causa e di accoglimento (anche parziale) delle domande dell'attrice OP s.c. in l.c.a., ridurre le pretese di quest'ultima nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano
S.p.A. nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio come causalmente riconducibili alla condotta della convenuta, a norma dell'art. 1223 c.c., tenuto pure conto della responsabilità di OP nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.;
4. in ogni caso, condannare l'attrice OP s.c. in l.c.a. ed i convenuti
IA AR, HE RI e MM PE, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere alla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. le spese ed i compensi professionali per il presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Ferme le domande che precedono, la Cassa si riserva di agire nei confronti dei
Signori IA AR, HE RI e MM PE per essere da questi ultimi manlevata e tenuta indenne da ogni somma, costo o onere che essa fosse chiamata a versare alla Procedura attrice, nel denegato caso di accoglimento
(anche parziale) delle domande promosse nei suoi confronti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VERACOOP SOC. COOP. IN L.C.A. ha agito in giudizio nei confronti di
IA AR, HE RI, MM PE e di AS – Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., al fine di sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità solidale, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, nella causazione
pagina 3 di 12
del dissesto della Cooperativa OP in l.c.a. e al fine di sentirli condannare in solido, ovvero per le rispettive quote di responsabilità, al risarcimento del danno quantificato in € 6.050.399,75 ovvero nel diverso, minore o maggiore ammontare, ritenuto di giustizia.
Deduceva il Commissario Liquidatore che OP, società cooperativa di produzione lavoro a mutualità prevalente, costituita il 04/03/2013 e avente ad oggetto attività di pulizia, facchinaggio e logistica, la cui base sociale era costituita prevalentemente da lavoratori stranieri, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del MISE del 30/8/2019, cui aveva fatto seguito la declaratoria dello stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Verona del
30/1/2020, risultando dallo stato passivo depositato presso il detto Tribunale di
Verona debiti tributari e previdenziali per l'importo complessivo € 6.050.399,75.
Deduceva in particolare parte attrice che:
- sin dall'avvio della propria attività la cooperativa aveva operato in perdita;
- la situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza risultava già dal valore del patrimonio netto del bilancio al 31/12/2014 ed era progressivamente aumentata fino all'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016;
- la cooperativa risultava priva di beni mobili ed immobili e i crediti risultanti dal libro inventari per € 951.628,28 non erano aggiornati, mancando la contabilità fino alla data della liquidazione;
- la cooperativa era intestataria di cinque conti correnti dai quali risultavano essere stati effettuati prelievi per cassa per un totale, dal 2013 al 2019, di € 1.543.517,50.
Affermava la Liquidatela che le cause dell'insolvenza dovessero essere ravvisate nelle seguenti operazioni imputabili agli amministratori AR, RI e PE, succedutisi nella carica di amministratore unico:
(i) l'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario;
(ii) la conclusione di una serie di contratti di subappalto con quattro Consorzi per la gestione della logistica verosimilmente in perdita, attesa l'applicazione nei contratti di appalto tra i committenti ed i consorzi di tariffe al di sotto della tariffa base indicata dal Ministero;
pagina 4 di 12
(iii) l'aver pagato da maggio 2014 a febbraio 2018 premi per € 68.902,28 in relazione alla polizza vita n. 30360948 accesa con Generali, poi ceduta al Consorzio Project
Group.
(iv) l'aver effettuato prelevamenti in contanti asseritamente per acconti sulla retribuzione dei soci lavoratori, appostando tali prelievi tra i crediti, con conseguente aumento fittizio dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché l'aver effettuato prestiti ai dipendenti che emergevano dalla contabilità e che non trovavano alcuna giustificazione in delibere dell'organo amministrativo o
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione specializzata in materia di impresa
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3485/2021 promossa da:
VERACOOP SOC. COOP. IN L.C.A. rappresentato e difeso dall'avv. GIANNETTI ANNALISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Segna in Verona, Piazza Renato
Simoni 38
ATTORE contro
CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. rappresentato e difeso dagli avv.ti Claudio Bonora, Roberto Ferretti e Francesca
Boraso ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultima in Portogruaro,
Via Martiri della Libertà 95
NA MASSIMILIANO, MI RR, MA
SO contumaci
CONVENUTI pagina 1 di 12 CONCLUSIONI
Per parte attrice
Creda di giustizia il Tribunale Ordinario di Venezia, in funzione di giudice unico, contrariis rejectis:
1. accertare e dichiarare la responsabilità, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, di IA AR, HE RI,
MM PE e della AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella causazione del dissesto economico della
Cooperativa OP in l.c.a.;
2. condannare IA AR, HE RI, MM PE e la
AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, in vincolo solidale tra loro, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, al risarcimento del danno in favore della Cooperativa OP in l.c.a., in persona del
Commissario Liquidatore, da liquidarsi nella somma di € 6.050.399,75, o nel diverso ammontare, maggiore o minore, che risulterà di giustizia, occorrendo anche in via equitativa;
3. condannare IA AR, HE RI, MM PE e la
AS- Cassa di Risparmio di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, alle spese e compenso sia del CTU sia del presente giudizio, oltre alle spese generali forfetizzate e alla rivalsa IVA e CPA.
Per Cassa di Risparmio di Bolzano
Voglia il Tribunale di Venezia Ill.mo, Sezione specializzata in materia di imprese, respinta ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione ed emessa ogni opportuna pronunzia e declaratoria in merito, così giudicare:
1. in via preliminare di merito, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del presunto diritto al risarcimento del danno dell'attrice OP s.c. in l.c.a. ai sensi dell'art. 2947 c.c. e, per l'effetto, respingere le do-mande proposte nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A., per le ragioni esposte in atti ovvero con la migliore statuizione;
pagina 2 di 12
2. sempre nel merito, in via principale, respingere tutte le domande ed istanze (anche istruttorie) formulate dall'attrice OP s.c. in l.c.a. nei confronti della Cassa di
Risparmio di Bolzano S.p.A., in quanto infondate in fatto ed in diritto e, comunque, non provate, per i motivi precisati in atti ovvero con la migliore statuizione, assolvendo la convenuta da ogni addebito o responsabilità per i fatti per cui è causa;
3. in via subordinata e nella denegata ipotesi in cui fosse ravvisata una qualsiasi responsabilità della Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per i fatti di cui e causa e di accoglimento (anche parziale) delle domande dell'attrice OP s.c. in l.c.a., ridurre le pretese di quest'ultima nei confronti della Cassa di Risparmio di Bolzano
S.p.A. nella misura in cui saranno rigorosamente provate in giudizio come causalmente riconducibili alla condotta della convenuta, a norma dell'art. 1223 c.c., tenuto pure conto della responsabilità di OP nella causazione del danno ex art. 1227 c.c.;
4. in ogni caso, condannare l'attrice OP s.c. in l.c.a. ed i convenuti
IA AR, HE RI e MM PE, in via solidale, alternativa o pro quota, a rifondere alla Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. le spese ed i compensi professionali per il presente giudizio, oltre agli accessori di legge.
Ferme le domande che precedono, la Cassa si riserva di agire nei confronti dei
Signori IA AR, HE RI e MM PE per essere da questi ultimi manlevata e tenuta indenne da ogni somma, costo o onere che essa fosse chiamata a versare alla Procedura attrice, nel denegato caso di accoglimento
(anche parziale) delle domande promosse nei suoi confronti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
VERACOOP SOC. COOP. IN L.C.A. ha agito in giudizio nei confronti di
IA AR, HE RI, MM PE e di AS – Cassa di Risparmio di Bolzano s.p.a., al fine di sentir accertare e dichiarare la loro responsabilità solidale, ovvero per quanto di spettanza di ciascuno, nella causazione
pagina 3 di 12
del dissesto della Cooperativa OP in l.c.a. e al fine di sentirli condannare in solido, ovvero per le rispettive quote di responsabilità, al risarcimento del danno quantificato in € 6.050.399,75 ovvero nel diverso, minore o maggiore ammontare, ritenuto di giustizia.
Deduceva il Commissario Liquidatore che OP, società cooperativa di produzione lavoro a mutualità prevalente, costituita il 04/03/2013 e avente ad oggetto attività di pulizia, facchinaggio e logistica, la cui base sociale era costituita prevalentemente da lavoratori stranieri, era stata posta in liquidazione coatta amministrativa con Decreto del MISE del 30/8/2019, cui aveva fatto seguito la declaratoria dello stato di insolvenza con sentenza del Tribunale di Verona del
30/1/2020, risultando dallo stato passivo depositato presso il detto Tribunale di
Verona debiti tributari e previdenziali per l'importo complessivo € 6.050.399,75.
Deduceva in particolare parte attrice che:
- sin dall'avvio della propria attività la cooperativa aveva operato in perdita;
- la situazione di conclamata ed irreversibile insolvenza risultava già dal valore del patrimonio netto del bilancio al 31/12/2014 ed era progressivamente aumentata fino all'ultimo bilancio depositato relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2016;
- la cooperativa risultava priva di beni mobili ed immobili e i crediti risultanti dal libro inventari per € 951.628,28 non erano aggiornati, mancando la contabilità fino alla data della liquidazione;
- la cooperativa era intestataria di cinque conti correnti dai quali risultavano essere stati effettuati prelievi per cassa per un totale, dal 2013 al 2019, di € 1.543.517,50.
Affermava la Liquidatela che le cause dell'insolvenza dovessero essere ravvisate nelle seguenti operazioni imputabili agli amministratori AR, RI e PE, succedutisi nella carica di amministratore unico:
(i) l'omesso pagamento dei debiti verso l'Erario;
(ii) la conclusione di una serie di contratti di subappalto con quattro Consorzi per la gestione della logistica verosimilmente in perdita, attesa l'applicazione nei contratti di appalto tra i committenti ed i consorzi di tariffe al di sotto della tariffa base indicata dal Ministero;
pagina 4 di 12
(iii) l'aver pagato da maggio 2014 a febbraio 2018 premi per € 68.902,28 in relazione alla polizza vita n. 30360948 accesa con Generali, poi ceduta al Consorzio Project
Group.
(iv) l'aver effettuato prelevamenti in contanti asseritamente per acconti sulla retribuzione dei soci lavoratori, appostando tali prelievi tra i crediti, con conseguente aumento fittizio dell'attivo dello stato patrimoniale, nonché l'aver effettuato prestiti ai dipendenti che emergevano dalla contabilità e che non trovavano alcuna giustificazione in delibere dell'organo amministrativo o
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