Trib. Ancona, sentenza 09/07/2024, n. 305

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Ancona, sentenza 09/07/2024, n. 305
Giurisdizione : Trib. Ancona
Numero : 305
Data del deposito : 9 luglio 2024

Testo completo

TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito della trattazione della causa con scambio di note scritte con termine ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sino al 4.7.2024;
richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 18.6.2024, 25.6.2024, 2.7.2024;
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 700/2023 R.G.Lav. TRA

Pt_1 rappresentata e difesa dall'Avv. sta procura allegata al ricorso introduttivo telematico, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Padova, via Niccolò Tommaseo, n. 15;

RICORRENTE Controparte_1
IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE RESISTENTE CONTUMACE

Controparte_2 IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE
Rappresentato e difeso dall'avv. Giammaria, giusta procura in calce alla memoria di costituzione e risposta, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma via Po 25/b, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere comunicazioni ;
Email_1
RESISTENTE

OGGETTO: retribuzioni.
PAROLE CHIAVE: OBBLIGAZIONE SOLIDALE EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 – INTERRUZIONE GIUDIZIO NEI CONFRONTI DI LITISCONSORTE FACOLTATIVO.
RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo
. Il ricorrente allega di essere stato assunto dalla dal 15.3.2017 con plurimi contratti a tempo determinato Controparte_1 oluzione di continuità e da ultimo trasformato in contratto a
1
tempo indeterminato dal 27.2.2018;
precisa di avere lavorato presso la di Ancona come dipendente di Afferma di Controparte_2 Controparte_1 in data 30.4.2023 per mancat elle ultime mensilità. Lamenta la mancata corresponsione di alcune poste retributive e in particolare: delle mensilità di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2023, della tredicesima mensilità, della quattordicesima mensilità prevista dall'art. 15 del CCNL di settore, dell'indennità sostitutiva di ferie e permessi, del TFR. Adduce di avere sempre prestato attività in appalto presso la di CP_2
Ancona, sicché agisce oltre che nei confronti del datore di lav ei confronti di quest'ultima ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e ai sensi dell'art. 1676 c.c. Costituendosi in giudizio, la eccepisce che il ricorrente Controparte_2 non ha provato di avere lavorato tinuativamente nell'ambito degli appalti stipulati tra la convenuta e la Nega che possano Controparte_1 rientrare nell'obbligo solidale del commi me aventi natura risarcitoria quali l'indennità sostitutiva per ferie e permessi non goduti, questi ultimi, peraltro, in parte goduti dal ricorrente come risulta dalle buste paga. Osserva che la mancata produzione di tutti i cedolini di paga impediva la ricostruzione di quanto erogato, sicché non era stata fornita prova di non aver percepito quanto richiesto. Evidenzia che il rapporto di appalto con CP_1 [...] era stato interrotto da in data 20.3.2023, sic CP_1 Controparte_2 va essere preteso per il vo. Rileva che non erano state considerate le somme indicate come percepite a titolo di quattordicesima mensilità nei cedolini in atti. Contesta che possa essere azionato il diritto vantato ai sensi dell'art. 1676 c.c., essendo stata solo genericamente allegata la sussistenza di un credito dell'appaltatore nei confronti del committente, elemento costitutivo del diritto fatto valere, senza che potesse a ciò ovviarsi con la richiesta di produzione delle fatture ex art. 210 c.p.c., del tutto generica ed esplorativa. Eccepisce inoltre la prescrizione dei crediti maturati prima del 3.7.2018, essendo stata interrotta la prescrizione con la notifica dell'atto introduttivo in data 3.7.2023. In subordine propone domanda di manleva nei confronti dell'appaltatore debitore principale in qualità di datore di lavoro. Nonostante la regolare notifica nei suoi confronti la società Controparte_1 non si costituiva in giudizio sicché ne va dichiarata la contumacia. La causa veniva istruita con l'escussione di vari testimoni e discussa all'esito con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.. In sede di note conclusionali la chiedeva l'interruzione Controparte_2 del giudizio, allegando e provando era stata posta in Controparte_1 liquidazione giudiziale in data 24.4.2024.

2. Interruzione del processo
. Nelle note autorizzate per la discussione la ha allegato l'apertura della procedura di liquidazione Controparte_2
24.4.2024 della chiedendo l'interruzione del Controparte_1 giudizio ai sensi dell'art. 299 ss c.p
2
Al riguardo, si osserva che per giurisprudenza costante citata anche da parte ricorrente “nel caso di cumulo di cause l'evento interruttivo riguardante una causa non si pro-paga all'altra e il giudice ha la facoltà, non l'obbligo, di separare le cause, sicché, ove non si avvalga di tale facoltà, una volta mancata la riassunzione nell'interesse della parte colpita dall'evento interruttivo e determinatasi l'estinzione (parziale) del giudizio nei confronti di quest'ultima, il processo relativo all'altra controversia deve continuare non potendosi pro-filare l'estinzione anche di tale giudizio” (Cass. 32228/2018);
“in caso di cumulo di cause scindibili, l'evento interruttivo relativo a una delle parti (nella specie, apertura del fallimento ex art. 43, comma 3, l.fall.) non spiega effetti nei con-fronti delle altre, le quali, pertanto, anche laddove il giudice non disponga la separazione delle cause, non sono tenute a riassumere il processo;
conseguentemente, qualora la riassunzione non sia stata tempestivamente effettuata nell'interesse della parte colpita dal sud-detto evento, l'estinzione si verifica nei soli confronti di quest'ultima, continuando il pro-cesso nei confronti degli altri litisconsorti.”
(Cass. 8123/2020). Conseguentemente, colpendo la vicenda interruttiva un litisconsorte non necessario, la domanda
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