Trib. Firenze, sentenza 03/01/2025, n. 12
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Testo completo
N.R.G.11126/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
11126/2023 promossa da:
LA RE ON NN e altri, con il patrocinio DEl'avv. VESPASIANI
CAMILLO;
RICORRENTE contro
SINDACO P.T. DEL COMUNE DI LUCCA, DELEGATO DEL MINISTERO
DELL¿INTERNO, IN QUALITÀ DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, QUALE UFFICIALE DI
GOVERNO, con il patrocinio ex lege DEl'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti DEla cittadinanza
All'esito DEle note ex art 127 ter cpc e DEla discussione innanzi al GOP DEegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento DE processo
Con ricorso depositato il 04/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il Sindaco DE Comune di CC, chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di RE
HE UE, cittadina italiana jure matrimonii, la quale aveva trasmesso loro la cittadinanza jure sanguinis.
In via preliminare, i ricorrenti rappresentavano che il presente procedimento costituisce la riassunzione DEla medesima domanda presentata avanti al Tribunale di CC (rubricato sub n.
1380/2023 R.G.), il quale declinava la propria competenza con ordinanza DE 15/09/2023, visti gli art.
19-bis d.lgs. 150/2011 e artt. 1 ss. DE d.l. n. 13/2017, in favore DEla Sezione Specializzata in materia di
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immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione Europea presso il Tribunale territorialmente competente, concedendo alle parti termine per la riassunzione DE giudizio.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che di essere discendenti diretti di RE HE UE
(doc. 1), la quale, nata a [...] il [...], cittadina cilena jure soli (doc.2), contraeva matrimonio a SAtiago DE CI in data 02/05/1951 (doc. 3) con PI ON, di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] (doc. 4) – anche iscritto come PI ON, per cui è stato rilasciato dal Comune di Fivizzano un certificato di stessa persona (doc. 5).
In questo modo, RE HE UE acquistava la cittadinanza italiana jure matrimonii, a norma DEla legge vigente, ovvero ai sensi DEl'art. 10, co. 2 DEla L. 13/06/1912, n.555. Dal suddetto matrimonio nasceva, in data 08/10/1963, AR RE ON HE (doc. 6), alla quale veniva attribuita solamente la cittadinanza cilena, jure soli, dato che il padre si era naturalizzato cittadino cileno prima DEla nascita DEla figlia (doc. 7). Invece RE HE UE ava degli odierni ricorrenti, decedeva in data 11/09/2002 (doc. 15), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
La figlia AR RE ON, il 26/06/1982 sposava DI LE RI AR (doc.
8), unione da cui nascevano in CI, in data 28/03/1985, LA AR RI ON (doc. 9), in data 03/08/1987, OD CI RI ON (doc. 10) e in data 07/02/1990, NA AR
RI ON (doc. 11).
In data 04/02/1998, AR RE ON HE contraeva nuovo matrimonio con RO
ON SA IN LA (doc. 13), unione da cui nasceva in CI, in data 28/04/2001, ID AD
SA IN ON (doc. 14).
Con queste premesse, i ricorrenti presentavano richiesta di riconoscimento DElo status di cittadinanza italiana jure sanguinis presso il Comune di CC, dove risultano residenti (doc. 16), depositando tutta la documentazione prevista dalla Circolare DE Ministero DEl'Interno K 28.1/1991, relativa al riconoscimento DE possesso DElo status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
In data 23/02/2023, l'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di CC notificava, con provvedimenti tutti protocollati con n. 33717/2023 e con identico contenuto (doc. 17), il rifiuto DEla domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana jure sanguinis, e DEla conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità DEla notifica, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 17 dicembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo.
La causa veniva trattata in udienza per DEega dal GOP, dott. Alessandro INi, assegnato a questo giudice nell'ambito DEl'UPP, che ne curava altresì lo studio DE fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento DEla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
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unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o DE silenzio DEla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti DE Ministero DEl'Interno. E' “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e libera circolazione dei cittadini UE.
Il Tribunale, nella persona DE Giudice Unico, dott.ssa Barbara Fabbrini, nella causa iscritta al n.r.g.
11126/2023 promossa da:
LA RE ON NN e altri, con il patrocinio DEl'avv. VESPASIANI
CAMILLO;
RICORRENTE contro
SINDACO P.T. DEL COMUNE DI LUCCA, DELEGATO DEL MINISTERO
DELL¿INTERNO, IN QUALITÀ DI UFFICIALE DELLO STATO CIVILE, QUALE UFFICIALE DI
GOVERNO, con il patrocinio ex lege DEl'Avvocatura distrettuale di Stato di Firenze;
RESISTENTE- CONTUMACE
e
PUBBLICO MINISTERO in persona DE Procuratore DEla Repubblica presso il Tribunale di
Firenze;
INTERVENUTO
Oggetto: Diritti DEla cittadinanza
All'esito DEle note ex art 127 ter cpc e DEla discussione innanzi al GOP DEegato ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1. I fatti e l'andamento DE processo
Con ricorso depositato il 04/10/2023, i ricorrenti convenivano in giudizio il Sindaco DE Comune di CC, chiedendo venisse loro riconosciuta la cittadinanza italiana, in quanto discendenti di RE
HE UE, cittadina italiana jure matrimonii, la quale aveva trasmesso loro la cittadinanza jure sanguinis.
In via preliminare, i ricorrenti rappresentavano che il presente procedimento costituisce la riassunzione DEla medesima domanda presentata avanti al Tribunale di CC (rubricato sub n.
1380/2023 R.G.), il quale declinava la propria competenza con ordinanza DE 15/09/2023, visti gli art.
19-bis d.lgs. 150/2011 e artt. 1 ss. DE d.l. n. 13/2017, in favore DEla Sezione Specializzata in materia di
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immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini DEl'Unione Europea presso il Tribunale territorialmente competente, concedendo alle parti termine per la riassunzione DE giudizio.
Nel merito, i ricorrenti deducevano che di essere discendenti diretti di RE HE UE
(doc. 1), la quale, nata a [...] il [...], cittadina cilena jure soli (doc.2), contraeva matrimonio a SAtiago DE CI in data 02/05/1951 (doc. 3) con PI ON, di cittadinanza italiana, nato a [...] il [...] (doc. 4) – anche iscritto come PI ON, per cui è stato rilasciato dal Comune di Fivizzano un certificato di stessa persona (doc. 5).
In questo modo, RE HE UE acquistava la cittadinanza italiana jure matrimonii, a norma DEla legge vigente, ovvero ai sensi DEl'art. 10, co. 2 DEla L. 13/06/1912, n.555. Dal suddetto matrimonio nasceva, in data 08/10/1963, AR RE ON HE (doc. 6), alla quale veniva attribuita solamente la cittadinanza cilena, jure soli, dato che il padre si era naturalizzato cittadino cileno prima DEla nascita DEla figlia (doc. 7). Invece RE HE UE ava degli odierni ricorrenti, decedeva in data 11/09/2002 (doc. 15), senza avere mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
La figlia AR RE ON, il 26/06/1982 sposava DI LE RI AR (doc.
8), unione da cui nascevano in CI, in data 28/03/1985, LA AR RI ON (doc. 9), in data 03/08/1987, OD CI RI ON (doc. 10) e in data 07/02/1990, NA AR
RI ON (doc. 11).
In data 04/02/1998, AR RE ON HE contraeva nuovo matrimonio con RO
ON SA IN LA (doc. 13), unione da cui nasceva in CI, in data 28/04/2001, ID AD
SA IN ON (doc. 14).
Con queste premesse, i ricorrenti presentavano richiesta di riconoscimento DElo status di cittadinanza italiana jure sanguinis presso il Comune di CC, dove risultano residenti (doc. 16), depositando tutta la documentazione prevista dalla Circolare DE Ministero DEl'Interno K 28.1/1991, relativa al riconoscimento DE possesso DElo status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano.
In data 23/02/2023, l'Ufficiale di Stato Civile DE Comune di CC notificava, con provvedimenti tutti protocollati con n. 33717/2023 e con identico contenuto (doc. 17), il rifiuto DEla domanda di riconoscimento DEla cittadinanza italiana jure sanguinis, e DEla conseguente trascrizione degli atti di stato civile in favore degli odierni ricorrenti.
L'Amministrazione convenuta non si è costituita, nonostante la regolarità DEla notifica, e ne va dichiarata la contumacia.
Istruita con produzioni documentali, la causa è stata riservata per la decisione, senza ulteriori termini a difesa, dopo che l'udienza fissata per il 17 dicembre 2024 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., sulle conclusioni conformi all'atto introduttivo.
La causa veniva trattata in udienza per DEega dal GOP, dott. Alessandro INi, assegnato a questo giudice nell'ambito DEl'UPP, che ne curava altresì lo studio DE fascicolo e la predisposizione di bozza provvedimentale, rimettendo poi per la decisione e il provvedimento finale alla sottoscritta giudice titolare
2. Questioni preliminari.
In via preliminare, va osservato che seppure l'accertamento DEla cittadinanza iure sanguinis costituisca un diritto “permanente”, “imprescrittibile” e “giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova DEla fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita di cittadino italiano” (Cass., sez.
pagina 2 di 7
unite, 25317/2022) da ciò non discende automaticamente la possibilità di richiedere sempre
l'accertamento in via giudiziale.
La giurisdizione in materia di cittadinanza non ha infatti natura di giurisdizione volontaria ma contenziosa.
Il processo di cognizione presuppone ontologicamente una lite, ovvero una controversia su un diritto, altrimenti disconosciuto, o comunque la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza (art. 100 c.p.c.).
In linea generale, può pertanto affermarsi che la parte, anziché adire direttamente l'AG, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o DE silenzio DEla P.A., può esercitare azione diretta nei confronti DE Ministero DEl'Interno. E' “frutto di equivoco processuale ritenere che, per il solo fatto che si verta in tema di diritti soggettivi, sia in ogni caso ipotizzabile la via giudiziaria, anche nelle ipotesi in cui quel diritto non è né negato, né controverso, e dunque non occorra una sentenza perché esso sia accertato” (Tribunale di Roma, 18710/2016). Sussiste
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