Trib. Catanzaro, sentenza 27/01/2025, n. 149
TRIB Catanzaro
Sentenza
27 gennaio 2025
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27 gennaio 2025
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TRIB Catanzaro
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27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4826/2016 R.G. vertente
TRA
TORRE DEL DUCA S.R.L. (C.F. e P.I. 03298650791), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Luigi Combariati (C.F.
[...]) e Concetta Giglio (C.F. [...]), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
COMUNE DI SAN FLORO (CZ) (C.F. e P.I. 00297920795), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa in giudizio dall'Avv. Rita Ciciarello (C.F.
[...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2017;
-CONVENUTO-
1 NONCHE' CONTRO
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. e P.I. 05779711000), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura speciale per atto Notaio
Atlante di Roma del 30/12/2015 (Rep. 51646) - dall'Avv. Giuseppe Orazio Lagoteta (C.F.
[...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento per mancato allaccio alla rete elettrica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la RE del CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio il Comune di San Floro (CZ), in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché la Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare che, quanto meno dal 02/10/2014, data di presentazione della SCIA in sanatoria, il
Comune di San Floro ha impedito e Enel Distribuzione ha rifiutato l'allaccio alla rete elettrica e la relativa fornitura di energia alla società RE del CA che ne aveva fatto richiesta con domanda del 30/05/2014;
2)
Riconoscere e dichiarare che tale condotta illecita è stata causa per la società, nel periodo compreso tra il
02/10/2014 e il 31/12/2016, di ingenti danni di cui la società stessa dovrà essere risarcita;
3) Per l'effetto, condannare il Comune di San Floro e Enel Distribuzione S.p.A., in solido tra loro ovvero ognuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della società RE del CA S.r.l. dell'importo di €
2.431.230,16 ovvero della somma diversa, minore e maggiore, che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014;
4) Condannare il Comune di San Floro e
Enel Distribuzione S.p.A. in solido tra loro ovvero ognuno per le rispettiva responsabilità, al risarcimento dei danni successivi al 31/12/2016 in favore della società RE del CA S.r.l. oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014;
5) ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese e cura dei soccombenti su almeno due testate giornalistiche, una di rilievo locale e l'altra a diffusione nazionale;
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria domanda, la Società attrice ha esposto quanto di seguito:
-di essere proprietaria del complesso alberghiero polifunzionale, pervenuto a seguito di atto di 2
scissione della Società Teorema S.p.A. del 29/03/2013, denominato “RE del CA”, sito in agro del Comune di San Floro (CZ);
-che l'attività della struttura alberghiera, realizzata con permesso a costruire n. 341 del
06/01/2006, originariamente in testa alla Società Coop. Ed. Azzurra 83 e poi volturato alla
Teorema S.p.A. era stata contrastata dall'Amministrazione comunale di San Floro, la quale di fatto ne aveva impedito l'apertura allegando, nel corso degli anni, una serie di pretese irregolarità che avevano originato un copioso contenzioso amministrativo;
-che tale situazione aveva impedito che l'Enel Distribuzione S.p.A. potesse, in passato, provvedere alla somministrazione della fornitura di energia elettrica per il divieto di cui all'art. 48 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che impedisce alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrazione le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso a costruire;
-che, con modulo per adesione del 30/05/2014, la RE del CA S.r.l. concludeva con Enel
Energia S.p.A. il contratto codice 2-9HY7W9T per la fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni e, precisamente, per l'immobile adibito a Hotel-Ristorante e Bar sito nel
Comune di San Floro, realizzato in base al già citato permesso di costruire n. 341/2006 e successive DIA del 13/11/2007, 11/04/2008, 21/10/2008 e 27/04/2009;
-che, secondo le tempistiche indicate da Enel Distribuzione S.p.A. nella nota del 30/05/2014, il distributore avrebbe eseguito il lavoro entro 10 giorni dall'accettazione del preventivo, a cui doveva aggiungersi il tempo, stimato in 90 giorni, necessario per ottenere le autorizzazioni da terzi;
- che l'Enel Distribuzione S.p.A., accettato il preventivo e incassato l'importo di € 4.480,69, con nota del 05/06/2014, nel richiamare i trascorsi impedimenti, comunicava al Comune di san
Floro della nuova richiesta di allaccio alla rete elettrica da parte della società RE del CA
S.r.l. e chiedeva conferma circa la regolarità edilizia dell'immobile e la legittimità della fornitura;
-che, con successiva nota del 25/06/2014, la stessa Enel Distribuzione S.p.A. comunicava alla
RE del CA S.r.l. che il lavoro era temporaneamente sospeso in attesa di risposta da parte del Comune di San Floro;
- che, a seguito di diversi solleciti inviati da parte dell'Enel Distribuzione S.p.A. e della RE del
CA S.r.l., il Comune di San Floro con nota del 08/07/2014 comunicava che, allo stato, la ditta non aveva presentato nessuna richiesta in sanatoria per sanare le difformità precedentemente riscontrate;
3
- che, quindi, l'Enel Distribuzione S.p.A. con lettera del 01/08/2014 comunicava alla società attrice che, in attesa di ulteriori precisazioni da parte del Comune di San Floro, non era possibile procedere con i lavori di allacciamento;
-che, pertanto, stante i rilievi effettati dall'Amministrazione comunale di San Floro, in data
02/10/2014, la società RE del CA presentava S.C.I.A. in sanatoria al di regolarizzare le pretese difformità;
-che, inoltre, con nota del 09/10/2014, inviata al Sindaco e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del
Comune di San Floro, nonché a Enel Distribuzione S.p.A., la società attrice, nel precisare di aver aderito a tutte le richieste del comune, chiedeva di sapere se l'Enel Distribuzione S.p.A. fosse stata resa edotta della presentazione della S.C.I.A.;
-che, con nota del 17/10/2014, l'Enel Distribuzione S.p.A. comunicava non essere pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di San Floro alla esplicita e reiterata richiesta sulla sopravvenuta regolarità edilizia del complesso polifunzionale da allacciare, di cui restava in attesa;
-che, con lettera del 05/11/2014, la società attrice trasmetteva all'Enel la relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. del 02/10/2014, evidenziando che i presunti abusi evidenziati dal Comune dovevano ritenersi sanati, diffidando quindi la stessa Enel a completare i lavori per l'allaccio entro cinque giorni;
-che ricevuta la suddetta comunicazione, l'Enel Distribuzione trasmetteva alla RE del Duce
s.r.l. la nota del 05/12/2014, con allegata lettera dell'11/11/2014 già inviata dal Comune alla società attrice, con cui l'ente territoriale ribadiva che “l'eventuale attestazione per l'allaccio Enel sarà rilasciata solo dopo aver completato l'istruttoria della suddetta SCIA previa approvazione dell'atto transattivo da parte del Consilio Comunale”;
-che con e-mail del 17/12/2014, il legale del Comune di san Floro informava la società RE del CA S.r.l. che il Consiglio Comunale “ha deliberato di approvare la proposta transattiva Teorema, precisandosi che secondo il regolamento comunale era dovuta una fideiussione per la realizzazione degli oneri accessori”;
-che, con lettera del 20/01/2015, la RE del CA S.r.l. specificava al Comune di San Floro che la pratica relativa alla S.C.I.A. del 02/10/2014, era da considerarsi completa dal punto di
4
vista documentale, anche perché la conformità urbanistica delle opere era stata accertata dalle sentenze del TAR Calabria n. 2717/2010 e n. 982/2011;
-che con lettera del 22/12/2015 la RE del CA diffidava, quindi, l'Enel Distribuzione S.p.A.
a voler provvedere al richiesto allaccio alla rete elettrica, precisando che con sentenza del
1934/2015, il TAR Calabria aveva riconosciuto l'efficacia esecutiva della precedente sentenza n.
982/2011 con la quale era stato annullato il provvedimento di chiusura della struttura ricettiva alberghiera, con annesso esercizio ristorante-bar, Hotel RE del CA;
-che con nota del 20/01/2016 l'Enel Distribuzione trasmetteva copia della richiesta dalla stessa
Enel rivolta al Comune di San Floro inerente alla richiesta in argomento, indicando la persona fisica alla quale rivolgersi per i necessari chiarimenti;
- che alla richiesta dava riscontro l'ENEL distribuzione con lettera del 21/03/2015, con cui si dava atto che il Comune di San Floro aveva dichiarato che “non è sopravvenuto nessun atto che consenta di assentire la regolarità della struttura edilizia di proprietà RE del CA S.r.l., definita Albergo
RE del CA, tale da consentire ai sensi dell'art 48 del T.U. n. 380/2001 l'allaccio alla rete elettrica e la fruizione di energia elettrica”;
- che, con successiva nota del 09/02/2015, il Comune di San Floro esprimeva che la pratica relativa alla SCIA del 02/10/2014 non è completa dal punto di vista documentale. La SCIA inoltre è viziata nelle dichiarazioni in essa attestate, vizi che si
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Song
Damiani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo n. 4826/2016 R.G. vertente
TRA
TORRE DEL DUCA S.R.L. (C.F. e P.I. 03298650791), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti Luigi Combariati (C.F.
[...]) e Concetta Giglio (C.F. [...]), giusta procura rilasciata in calce all'atto di citazione;
-ATTRICE-
CONTRO
COMUNE DI SAN FLORO (CZ) (C.F. e P.I. 00297920795), in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difesa in giudizio dall'Avv. Rita Ciciarello (C.F.
[...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione e in forza di deliberazione di Giunta Comunale n. 3/2017;
-CONVENUTO-
1 NONCHE' CONTRO
ENEL DISTRIBUZIONE S.P.A. (C.F. e P.I. 05779711000), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa - in virtù di procura speciale per atto Notaio
Atlante di Roma del 30/12/2015 (Rep. 51646) - dall'Avv. Giuseppe Orazio Lagoteta (C.F.
[...]), giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di costituzione;
-CONVENUTA-
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento per mancato allaccio alla rete elettrica
Conclusioni delle parti: all'udienza del 17/09/2024 le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note di trattazione scritta depositate telematicamente.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, la RE del CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, ha citato in giudizio il Comune di San Floro (CZ), in persona del
Sindaco e legale rappresentante pro tempore, nonché la Enel Distribuzione S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1)
Riconoscere e dichiarare che, quanto meno dal 02/10/2014, data di presentazione della SCIA in sanatoria, il
Comune di San Floro ha impedito e Enel Distribuzione ha rifiutato l'allaccio alla rete elettrica e la relativa fornitura di energia alla società RE del CA che ne aveva fatto richiesta con domanda del 30/05/2014;
2)
Riconoscere e dichiarare che tale condotta illecita è stata causa per la società, nel periodo compreso tra il
02/10/2014 e il 31/12/2016, di ingenti danni di cui la società stessa dovrà essere risarcita;
3) Per l'effetto, condannare il Comune di San Floro e Enel Distribuzione S.p.A., in solido tra loro ovvero ognuno per le rispettive responsabilità, al risarcimento in favore della società RE del CA S.r.l. dell'importo di €
2.431.230,16 ovvero della somma diversa, minore e maggiore, che sarà ritenuta di giustizia con gli interessi e la rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014;
4) Condannare il Comune di San Floro e
Enel Distribuzione S.p.A. in solido tra loro ovvero ognuno per le rispettiva responsabilità, al risarcimento dei danni successivi al 31/12/2016 in favore della società RE del CA S.r.l. oltre interessi e rivalutazione monetaria a far tempo dalla data del 02/10/2014;
5) ordinare la pubblicazione della sentenza, a spese e cura dei soccombenti su almeno due testate giornalistiche, una di rilievo locale e l'altra a diffusione nazionale;
6) Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
A fondamento della propria domanda, la Società attrice ha esposto quanto di seguito:
-di essere proprietaria del complesso alberghiero polifunzionale, pervenuto a seguito di atto di 2
scissione della Società Teorema S.p.A. del 29/03/2013, denominato “RE del CA”, sito in agro del Comune di San Floro (CZ);
-che l'attività della struttura alberghiera, realizzata con permesso a costruire n. 341 del
06/01/2006, originariamente in testa alla Società Coop. Ed. Azzurra 83 e poi volturato alla
Teorema S.p.A. era stata contrastata dall'Amministrazione comunale di San Floro, la quale di fatto ne aveva impedito l'apertura allegando, nel corso degli anni, una serie di pretese irregolarità che avevano originato un copioso contenzioso amministrativo;
-che tale situazione aveva impedito che l'Enel Distribuzione S.p.A. potesse, in passato, provvedere alla somministrazione della fornitura di energia elettrica per il divieto di cui all'art. 48 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 che impedisce alle aziende erogatrici di servizi pubblici di somministrazione le loro forniture per l'esecuzione di opere prive di permesso a costruire;
-che, con modulo per adesione del 30/05/2014, la RE del CA S.r.l. concludeva con Enel
Energia S.p.A. il contratto codice 2-9HY7W9T per la fornitura di energia elettrica per usi diversi dalle abitazioni e, precisamente, per l'immobile adibito a Hotel-Ristorante e Bar sito nel
Comune di San Floro, realizzato in base al già citato permesso di costruire n. 341/2006 e successive DIA del 13/11/2007, 11/04/2008, 21/10/2008 e 27/04/2009;
-che, secondo le tempistiche indicate da Enel Distribuzione S.p.A. nella nota del 30/05/2014, il distributore avrebbe eseguito il lavoro entro 10 giorni dall'accettazione del preventivo, a cui doveva aggiungersi il tempo, stimato in 90 giorni, necessario per ottenere le autorizzazioni da terzi;
- che l'Enel Distribuzione S.p.A., accettato il preventivo e incassato l'importo di € 4.480,69, con nota del 05/06/2014, nel richiamare i trascorsi impedimenti, comunicava al Comune di san
Floro della nuova richiesta di allaccio alla rete elettrica da parte della società RE del CA
S.r.l. e chiedeva conferma circa la regolarità edilizia dell'immobile e la legittimità della fornitura;
-che, con successiva nota del 25/06/2014, la stessa Enel Distribuzione S.p.A. comunicava alla
RE del CA S.r.l. che il lavoro era temporaneamente sospeso in attesa di risposta da parte del Comune di San Floro;
- che, a seguito di diversi solleciti inviati da parte dell'Enel Distribuzione S.p.A. e della RE del
CA S.r.l., il Comune di San Floro con nota del 08/07/2014 comunicava che, allo stato, la ditta non aveva presentato nessuna richiesta in sanatoria per sanare le difformità precedentemente riscontrate;
3
- che, quindi, l'Enel Distribuzione S.p.A. con lettera del 01/08/2014 comunicava alla società attrice che, in attesa di ulteriori precisazioni da parte del Comune di San Floro, non era possibile procedere con i lavori di allacciamento;
-che, pertanto, stante i rilievi effettati dall'Amministrazione comunale di San Floro, in data
02/10/2014, la società RE del CA presentava S.C.I.A. in sanatoria al di regolarizzare le pretese difformità;
-che, inoltre, con nota del 09/10/2014, inviata al Sindaco e al Dirigente dell'Ufficio Tecnico del
Comune di San Floro, nonché a Enel Distribuzione S.p.A., la società attrice, nel precisare di aver aderito a tutte le richieste del comune, chiedeva di sapere se l'Enel Distribuzione S.p.A. fosse stata resa edotta della presentazione della S.C.I.A.;
-che, con nota del 17/10/2014, l'Enel Distribuzione S.p.A. comunicava non essere pervenuto alcun riscontro da parte del Comune di San Floro alla esplicita e reiterata richiesta sulla sopravvenuta regolarità edilizia del complesso polifunzionale da allacciare, di cui restava in attesa;
-che, con lettera del 05/11/2014, la società attrice trasmetteva all'Enel la relazione tecnica allegata alla S.C.I.A. del 02/10/2014, evidenziando che i presunti abusi evidenziati dal Comune dovevano ritenersi sanati, diffidando quindi la stessa Enel a completare i lavori per l'allaccio entro cinque giorni;
-che ricevuta la suddetta comunicazione, l'Enel Distribuzione trasmetteva alla RE del Duce
s.r.l. la nota del 05/12/2014, con allegata lettera dell'11/11/2014 già inviata dal Comune alla società attrice, con cui l'ente territoriale ribadiva che “l'eventuale attestazione per l'allaccio Enel sarà rilasciata solo dopo aver completato l'istruttoria della suddetta SCIA previa approvazione dell'atto transattivo da parte del Consilio Comunale”;
-che con e-mail del 17/12/2014, il legale del Comune di san Floro informava la società RE del CA S.r.l. che il Consiglio Comunale “ha deliberato di approvare la proposta transattiva Teorema, precisandosi che secondo il regolamento comunale era dovuta una fideiussione per la realizzazione degli oneri accessori”;
-che, con lettera del 20/01/2015, la RE del CA S.r.l. specificava al Comune di San Floro che la pratica relativa alla S.C.I.A. del 02/10/2014, era da considerarsi completa dal punto di
4
vista documentale, anche perché la conformità urbanistica delle opere era stata accertata dalle sentenze del TAR Calabria n. 2717/2010 e n. 982/2011;
-che con lettera del 22/12/2015 la RE del CA diffidava, quindi, l'Enel Distribuzione S.p.A.
a voler provvedere al richiesto allaccio alla rete elettrica, precisando che con sentenza del
1934/2015, il TAR Calabria aveva riconosciuto l'efficacia esecutiva della precedente sentenza n.
982/2011 con la quale era stato annullato il provvedimento di chiusura della struttura ricettiva alberghiera, con annesso esercizio ristorante-bar, Hotel RE del CA;
-che con nota del 20/01/2016 l'Enel Distribuzione trasmetteva copia della richiesta dalla stessa
Enel rivolta al Comune di San Floro inerente alla richiesta in argomento, indicando la persona fisica alla quale rivolgersi per i necessari chiarimenti;
- che alla richiesta dava riscontro l'ENEL distribuzione con lettera del 21/03/2015, con cui si dava atto che il Comune di San Floro aveva dichiarato che “non è sopravvenuto nessun atto che consenta di assentire la regolarità della struttura edilizia di proprietà RE del CA S.r.l., definita Albergo
RE del CA, tale da consentire ai sensi dell'art 48 del T.U. n. 380/2001 l'allaccio alla rete elettrica e la fruizione di energia elettrica”;
- che, con successiva nota del 09/02/2015, il Comune di San Floro esprimeva che la pratica relativa alla SCIA del 02/10/2014 non è completa dal punto di vista documentale. La SCIA inoltre è viziata nelle dichiarazioni in essa attestate, vizi che si
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