Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 1035
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Testo completo
R.G. n. 1198/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Rivellini Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1198/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NEGRI GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE (C.F.
);
P.IVA_1
OGGETTO: “Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 31 d.lgs. n. 150/2011”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di prima comparizione 29/10/2024, come segue:
pagina 1 di 10
Per parte ricorrente cfr. verbale 29.10.2024: “L'Avv. Negri precisa che il Pt_1
Comune di nascita di cui all'atto di nascita è . Richiama la nuova Persona_1
sentenza della Corte Costituzionale in materia, esibendo sentenza del Tribunale di Milano
n. 9151/2024 del 23/10/2024, chiedendo non già autorizzazione al trattamento, né ovviamente rigetto della domanda, bensì accertamento del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgo, rappresentando la problematica complessiva. L'Avv. Negri, autorizzato dal giudicante, precisa le conclusioni come in atti, con le precisazioni di cui sopra quanto alla originaria domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico;
rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e chiede l'immediata remissione della causa in decisione al Collegio. Si riserva il deposito di istanza di liquidazione dei compensi P.S.S.”;
le conclusioni di cui all'atto di citazione erano le seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lurago d'RB (CO) di rettificare
l'atto di nascita di (atto n. 17, parte I, Serie A, anno 2003), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
Per_2
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Varese di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Lurago
d'RB (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
Per parte resistente PROCURA DELLA REPUBBLICA: Atti notificati alla Procura a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna del 28/05/2024 ore 16:04:01, in allegato alla citazione.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data 28/05/2024, parte attrice , nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita) ha adìto Persona_1
l'intestato Tribunale, ai sensi degli artt. 1 Legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, al fine di ottenere pronuncia di autorizzazione all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, nonché pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso, da femminile a maschile, e del nome, da a Pt_1
. Per_2
A sostegno della propria richiesta la difesa attorea ha allegato:
- che parte attrice, all'anagrafe è nata a [...] il Parte_1
07/07/2003, ma che il suo atto di nascita è stato formato nel diverso Comune di Lurago
d'RB (CO) – cfr. doc. 1;
- che parte attrice è di stato libero e non ha figli - cfr. doc. 2;
- che, in ragione dell'identità percepita, ormai da anni parte attrice vive in maniera serena e stabile al maschile, ed è da tutti conosciuto come , con utilizzo di Per_2
aggettivazione e pronomi maschili;
- che è stato nel tempo intrapreso un percorso di riconoscimento dell'identità di genere percepita, in ragione del profondo malessere nell'identificazione con il genere femminile, acuitosi soprattutto nel periodo dello sviluppo puberale;
che tale percorso si è svolto presso strutture ospedaliere pubbliche;
- che il percorso, iniziato nel 2021 è proseguito nel tempo con professionisti della materia che hanno verificato ed accertato l'esistenza di criteri elettivi per effettuare transizione di genere in un quadro di Disforia di Genere (cfr. doc. 3);
- che il percorso psicologico intrapreso ha escluso la presenza di patologie psichiatriche tali da incidere sulla capacità di determinarsi;
- che il complessivo percorso in essere, dapprima presso il CPS di Varese, poi presso l'Ospedale Niguarda di Milano con la dott.ssa e poi con il centro Auxologico Per_3
di Milano, dott.ssa per la parte endocrinologica, ha permesso di constatare Per_4
come il richiedente possieda i requisiti per il percorso avviato e intrapreso;
pagina 3 di 10
- che il percorso risulta aver contenuto le difficoltà insorte, residuando difficoltà in rodine alla non rispondenza della documentazione rispetto a quello che è l'aspetto del richiedente;
- che non vi sono dubbi in ordine alla coscienza di inequivocabilità, definitività ed irreversibilità dei trattamenti in essere, come emergente dalla documentazione medica in atti.
Richiamati i principi applicabili, nonché la giurisprudenza di cassazione e della
Corte Costituzionale in materia, ha concluso come in citazione.
In sede di udienza di comparizione 29/10/2024 la difesa attorea ha mutato conclusioni, chiedendo “accertamento del diritto” dell'attore di sottoporsi ai trattamenti chirurgici, vendendo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale di Varese, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott. Fabio Rivellini Presidente dott.ssa Marta Maria Recalcati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1198/2024, promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. NEGRI GIANMARCO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
PARTE ATTRICE
nel contraddittorio con
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VARESE (C.F.
);
P.IVA_1
OGGETTO: “Rettificazione di attribuzione di sesso ex art. 31 d.lgs. n. 150/2011”.
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza di prima comparizione 29/10/2024, come segue:
pagina 1 di 10
Per parte ricorrente cfr. verbale 29.10.2024: “L'Avv. Negri precisa che il Pt_1
Comune di nascita di cui all'atto di nascita è . Richiama la nuova Persona_1
sentenza della Corte Costituzionale in materia, esibendo sentenza del Tribunale di Milano
n. 9151/2024 del 23/10/2024, chiedendo non già autorizzazione al trattamento, né ovviamente rigetto della domanda, bensì accertamento del diritto a sottoporsi al trattamento medico-chirurgo, rappresentando la problematica complessiva. L'Avv. Negri, autorizzato dal giudicante, precisa le conclusioni come in atti, con le precisazioni di cui sopra quanto alla originaria domanda di autorizzazione al trattamento medico-chirurgico;
rinuncia ai termini ex art. 189 c.p.c. e chiede l'immediata remissione della causa in decisione al Collegio. Si riserva il deposito di istanza di liquidazione dei compensi P.S.S.”;
le conclusioni di cui all'atto di citazione erano le seguenti: “Piaccia al Tribunale adito, respinta ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione:
- disporre con sentenza il diritto di ad essere autorizzata a sottoporsi a Parte_1
tutti i trattamenti medico-chirurgici che riterrà necessari per adeguare i propri caratteri ed organi sessuali, primari e secondari, da femminili a maschili;
- ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lurago d'RB (CO) di rettificare
l'atto di nascita di (atto n. 17, parte I, Serie A, anno 2003), facendo Parte_1 constare, per mezzo di annotazioni, che il sesso ed il prenome della persona cui l'atto si riferisce devono leggersi ed intendersi, rispettivamente, come “maschile” e come
“ ” e non altrimenti, provvedendo a tutti gli adempimenti successivi;
Per_2
- ordinare all'Ufficio Sentenze del Tribunale di Varese di comunicare l'emananda
Sentenza, decorso il termine per il suo passaggio in giudicato, al Comune di Lurago
d'RB (CO), affinché l'Ufficiale dello Stato civile provveda alle rettifiche come da dispositivo;
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.”;
Per parte resistente PROCURA DELLA REPUBBLICA: Atti notificati alla Procura a mezzo PEC con ricevuta di avvenuta consegna del 28/05/2024 ore 16:04:01, in allegato alla citazione.
pagina 2 di 10 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, iscritto a ruolo in data 28/05/2024, parte attrice , nata a [...] il [...] (atto di nascita formato nel Parte_1
Comune di con atto n. 17, parte I, Serie A, Atti di Nascita) ha adìto Persona_1
l'intestato Tribunale, ai sensi degli artt. 1 Legge n. 164/1982 e 31 d.lgs. n. 150/2011, al fine di ottenere pronuncia di autorizzazione all'adeguamento mediante trattamento medico- chirurgico dei propri caratteri sessuali, da femminili a maschili, nonché pronuncia di rettificazione di attribuzione del sesso, da femminile a maschile, e del nome, da a Pt_1
. Per_2
A sostegno della propria richiesta la difesa attorea ha allegato:
- che parte attrice, all'anagrafe è nata a [...] il Parte_1
07/07/2003, ma che il suo atto di nascita è stato formato nel diverso Comune di Lurago
d'RB (CO) – cfr. doc. 1;
- che parte attrice è di stato libero e non ha figli - cfr. doc. 2;
- che, in ragione dell'identità percepita, ormai da anni parte attrice vive in maniera serena e stabile al maschile, ed è da tutti conosciuto come , con utilizzo di Per_2
aggettivazione e pronomi maschili;
- che è stato nel tempo intrapreso un percorso di riconoscimento dell'identità di genere percepita, in ragione del profondo malessere nell'identificazione con il genere femminile, acuitosi soprattutto nel periodo dello sviluppo puberale;
che tale percorso si è svolto presso strutture ospedaliere pubbliche;
- che il percorso, iniziato nel 2021 è proseguito nel tempo con professionisti della materia che hanno verificato ed accertato l'esistenza di criteri elettivi per effettuare transizione di genere in un quadro di Disforia di Genere (cfr. doc. 3);
- che il percorso psicologico intrapreso ha escluso la presenza di patologie psichiatriche tali da incidere sulla capacità di determinarsi;
- che il complessivo percorso in essere, dapprima presso il CPS di Varese, poi presso l'Ospedale Niguarda di Milano con la dott.ssa e poi con il centro Auxologico Per_3
di Milano, dott.ssa per la parte endocrinologica, ha permesso di constatare Per_4
come il richiedente possieda i requisiti per il percorso avviato e intrapreso;
pagina 3 di 10
- che il percorso risulta aver contenuto le difficoltà insorte, residuando difficoltà in rodine alla non rispondenza della documentazione rispetto a quello che è l'aspetto del richiedente;
- che non vi sono dubbi in ordine alla coscienza di inequivocabilità, definitività ed irreversibilità dei trattamenti in essere, come emergente dalla documentazione medica in atti.
Richiamati i principi applicabili, nonché la giurisprudenza di cassazione e della
Corte Costituzionale in materia, ha concluso come in citazione.
In sede di udienza di comparizione 29/10/2024 la difesa attorea ha mutato conclusioni, chiedendo “accertamento del diritto” dell'attore di sottoporsi ai trattamenti chirurgici, vendendo
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