Trib. Varese, sentenza 12/11/2024, n. 388

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Varese, sentenza 12/11/2024, n. 388
Giurisdizione : Trib. Varese
Numero : 388
Data del deposito : 12 novembre 2024

Testo completo

R.G. n. 3297/2024 DIVORZIO
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa E F Presidente
Dott.ssa A C Giudice rel.
Dott.ssa E D Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3297/2024, promossa con ricorso depositato il 31/07/2024 da:
1) Parte_1
Nato a Cittiglio (VA) il 12 dicembre 1983
cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. D R
e
2) Parte_2
Nata a Milano il 2 luglio 1983
cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. D R
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Leggiuno (VA), in data 8 giugno 2013 (anno 2013 atto n. 2 parte II serie A)
separati consensualmente con verbale in data 21 dicembre 2016
omologato con decreto del 25 gennaio 2017 depositato il 31 gennaio 2017
con i seguenti figli minorenni:
nata a [...] [...]. Persona_1
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 31 luglio 2024, richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
i genitori continueranno ad esercitare la responsabilità genitoriale in regime condiviso, ciascuno nei periodi di collocamento presso di sé, in riferimento alle questioni di ordinaria amministrazione, mentre per le decisioni di maggior interesse relative all'istruzione, educazione e salute, l'esercizio sarà condiviso e le stesse dovranno essere prese di comune accordo.
La minore sarà collocata presso la madre ove trasferirà la Per_1 Parte_2
propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2024.
Il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri e comunque previo accordo con la madre, in via prevalente e compatibilmente con i propri turni di lavoro e, sempre compatibilmente con l'attività lavorativa i fine settimana alternati.
Il mantenimento della minore, per quanto riguarda le spese ordinarie (ossia, tra l'altro: vestiario, parrucchiere, quaderni e materiale scolastico di cancelleria, buoni pasto, abbigliamento per attività sportive scolastiche, baby sitter, uscite didattiche organizzate dalla scuola in giornata, quota di iscrizione alle gite scolastiche, tasse scolastiche, medicinali da banco comprensivi di antibiotici, medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e stagionali, visite pediatriche e/o di routine, ricarica cellulare), avverrà in via diretta da parte dei genitori con un contributo mensile da parte
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