Trib. Bari, sentenza 01/10/2024, n. 4016
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Testo completo
N. R.G. 11634/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11634/2023 promossa da:
VA PI, elett.te domiciliato in Conversano (Ba), via Massari n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco
Iudice, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
O Reng srls, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente-contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalla parte ricorrente in atti ai fini d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato ritualmente,
VA PI - amministratore di Sostegno del proprio genitore VA UN - conveniva in giudizio la società O Reng srls, esponendo: che VA UN proprietario dell'immobile sito in Conversano alla via
Arringo nr. 89 angolo Via G. Marconi, piano terra - costituito da tre vani ed accessori oltre soppalco, identificato in catasto al Foglio 41 particella 804 sub 32 classe 4 cat C/1 -, concesso in locazione, ad uso commerciale, alla società convenuta, con contratto sottoscritto in data 09.02.2016 e regolarmente registrato;
che la conduttrice era morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2023 nella misura specificata in atti;
che a nulla erano valse le richieste inoltrate alla conduttrice di pagamento del dovuto.
Tutto ciò esposto, intimava alla parte conduttrice lo sfratto per morosità del suindicato immobile chiedendone anche la condanna al pagamento dei canoni inevasi.
L'intimata costituendosi in giudizio si opponeva alla convalida contestando la fondatezza dell'intimazione ex adverso proposta e lamentando la parziale inutilizzabilità dell'immobile locato per la presenza di umidità al suo interno.
Disposto il mutamento di rito, la causa, atteso l'esito infruttuoso della mediazione, veniva istruita con produzione documentale offerta dalle parti, e, all'esito, veniva rinviata all'udienza del 01.10.2024 per la decisione.
****
Le domande della ricorrente sono fondate.
Parte ricorrente ha
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Vincenzo Lullo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11634/2023 promossa da:
VA PI, elett.te domiciliato in Conversano (Ba), via Massari n. 12, presso lo studio dell'avv. Francesco
Iudice, che lo rappresenta e difende, come da procura in atti.
Ricorrente
contro
O Reng srls, in persona del legale rappresentante p.t.
Resistente-contumace
CONCLUSIONI
Come da note scritte depositate dalla parte ricorrente in atti ai fini d'udienza, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Fatto e diritto
Con atto di intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida notificato ritualmente,
VA PI - amministratore di Sostegno del proprio genitore VA UN - conveniva in giudizio la società O Reng srls, esponendo: che VA UN proprietario dell'immobile sito in Conversano alla via
Arringo nr. 89 angolo Via G. Marconi, piano terra - costituito da tre vani ed accessori oltre soppalco, identificato in catasto al Foglio 41 particella 804 sub 32 classe 4 cat C/1 -, concesso in locazione, ad uso commerciale, alla società convenuta, con contratto sottoscritto in data 09.02.2016 e regolarmente registrato;
che la conduttrice era morosa nel pagamento dei canoni di locazione a partire dal mese di febbraio 2023 nella misura specificata in atti;
che a nulla erano valse le richieste inoltrate alla conduttrice di pagamento del dovuto.
Tutto ciò esposto, intimava alla parte conduttrice lo sfratto per morosità del suindicato immobile chiedendone anche la condanna al pagamento dei canoni inevasi.
L'intimata costituendosi in giudizio si opponeva alla convalida contestando la fondatezza dell'intimazione ex adverso proposta e lamentando la parziale inutilizzabilità dell'immobile locato per la presenza di umidità al suo interno.
Disposto il mutamento di rito, la causa, atteso l'esito infruttuoso della mediazione, veniva istruita con produzione documentale offerta dalle parti, e, all'esito, veniva rinviata all'udienza del 01.10.2024 per la decisione.
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Le domande della ricorrente sono fondate.
Parte ricorrente ha
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