Trib. Salerno, sentenza 19/11/2024, n. 5492
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Testo completo
R.G.1298/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1298/2021 avente per oggetto: Scioglimento del matrimonio, vertente
TRA
, nato a [...] l'[...], C.F.: , Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliata in Salerno al C.so Gariba dell'avv. Maria Teresa Saporito dalla quale e rappresentato e difeso in virtu di procura allegata alla comparsa di costituzione di nuovo difensore RICORRENTE E
, nata a [...] il [...], C.F.: CP_1 CodiceFiscale_2 omiciliata presso lo studio dell'avv. Irma rappresentata e difesa in virtu di procura allegata alla comparsa conclusionale RESISTENTE E
P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbali e atti di causa
(Marocco) e che dall'unione coni o nati figli, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio, precisando che il Tribunale di Salerno, con decreto del 12.05.2015, aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi. Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, il ricorrente chiedeva la pronuncia di scioglimento del matrimonio senza il riconoscimento in favore dell'ex moglie di una somma a titolo di assegno divorzile, deducendo un peggioramento della propria condizione economica e una specifica capacità lavorativa della resistente idonea a reperire una stabile attività lavorativa. Instaurato regolarmente il contraddittorio, si costituiva la quale CP_1 non si opponeva alla pronuncia di divorzio ma contest otto dal ricorrente e chiedeva il riconoscimento in proprio favore di una somma a titolo di assegno divorzile in ragione della sproporzione esistente tra le condizioni economiche degli ex coniugi e della rinuncia al lavoro svolto prima del matrimonio per occuparsi della famiglia.
2. In data 2 novembre 2021, le parti comparivano dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale che adottava i provvedimenti provvisori. Espletata l'istruttoria, il G.I. rimetteva la causa al Collegio per la decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e merita accoglimento per quanto di ragione. In via preliminare, occorre rilevare che, con sentenza non definitiva n. 1610/2022, il Tribunale di Salerno ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rimettendo la causa sul ruolo per la prosecuzione dell'istruttoria;
pertanto, occorre unicamente valutare le richieste delle parti in merito ai provvedimenti accessori e conseguenziali alla citata pronuncia. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, all'esito dell'udienza fissata per la comparizione dei coniugi, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha ridotto ad € 750,00 la somma da corrispondere dal ricorrente per il mantenimento della moglie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. Assegno divorzile Preliminarmente occorre precisare che, il piu recente orientamento della giurisprudenza di legittimita , all'ex coniuge spetta l'assegno divorzile, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 898 del 1970, laddove emerga una situazione di bisogno economico, che imponga l'attribuzione allo