Trib. Caltanissetta, sentenza 26/02/2024, n. 110
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 40/2021 R.G.L., promossa
D A
, nata a [...] il Parte_1
05.06.1962 e ivi residente in [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cannata (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
CA - Via Malta n.73/d, giusta procura alla lite da considerarsi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., il quale difensore dichiara sin d'ora di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n. 0934-596866 oppure al seguente indirizzo di
P.E.C.: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SOLLIMA
DANIELA RITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
UFFICIO LEGALE COMUNE CALTANISSETTA 93100
CALTANISSETTA (P.E.C.: altanissetta.it), Email_2 CP_1
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.2.2024 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
1
completa di quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito per
l'accoglimento delle seguenti domande:
“ritenere e dichiarare che la ricorrente è stata utilizzata dal Comune di CA, dal 2006 ad oggi, in “Cantieri di Servizi” non aventi i requisiti di cui all'art. 1 della L.r. n. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di programmi di lavoro temporalmente definiti, specificatamente rivolti a far fronte a situazioni straordinarie o non previste o aventi carattere integrativo o di aggiornamento rispetto alle ordinarie attività istituzionali;
- ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e il è intercorso, dal 2006 ad oggi, un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato per n. 20 ore settimanali (e n. 80 ore mensili), avendo la stessa svolto in via continuativa ed esclusiva, con l'osservanza di un orario prestabilito e con una retribuzione predeterminata, sulla base delle direttive del dirigente dei diversi settori comunali a cui è stata nel tempo assegnata e sotto la sua vigilanza e con sottoposizione al potere disciplinare dell'Ente datore di lavoro, le mansioni di ausiliario rientranti nella categoria “A” del C.C.N.L. Regioni -
Autonomie Locali del 31/03/1999 (revisione del sistema di classificazione del personale) ed essendo stata adibita allo svolgimento di attività ordinarie finalizzate alla erogazione dei normali servizi pubblici comunali;
- ritenere e dichiarare che al predetto rapporto di lavoro pubblico, nullo ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 per violazione delle norme imperative sull'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost. e art. 35 D.Lgs. n. 165/2001), è applicabile l'art. 2126 c.c. e che, pertanto, alla ricorrente sono dovute dal Comune di CA le competenze stipendiali previste per un pubblico dipendente di categoria “A”, qualifica professionale di ausiliario, dagli accordi sindacali del vigenti nel periodo dal 2006 ad oggi;
- Organizzazione_1
conseguentemente, condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, per le ragioni di cui al punto II della parte in diritto del presente atto, delle differenze retributive dal 2006 ad oggi, comprensive della 13^ mensilità, tra quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità retributiva per lo svolgimento di lavoro nell'ambito dei “ , ammontante ad € 278,89 mensili e quanto dovuto in Organizzazione_2
base al trattamento retributivo previsto dal per il ruolo di impiegato di Organizzazione_3 categoria “A”, oltre all'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal 2006 al 2017 e agli eventuali assegni familiari spettanti;
- ordinare al Comune di CA di procedere all'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato annualmente in favore della
2 ricorrente dal 2006 ad oggi;
- condannare il di CA al risarcimento del danno in CP_1
favore della ricorrente a sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, con determinazione dello stesso nella misura massima prevista dall'articolo 32, comma 5, della L. n. 183/2010 e cioè di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto spettante alla ricorrente;
- condannare il
[...]
al pagamento degli interessi legali (nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, CP_1
c.c., dal momento della proposizione della presente domanda) e della rivalutazione monetaria, come per legge, su tutte le somme ritenute dovute per le suddette causali, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In punto di fatto ha allegato quanto segue:
- di essere stata beneficiaria del reddito minimo di inserimento di cui al d.lgs. n. 237/1998;
- di aver partecipato alle procedure di selezione dei soggetti da ammettere nei programmi di lavoro in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 5/2005;
- di essere stata inserita dal 2006 alla data odierna nei cantieri di servizio del Comune di
CA venendo inserita stabilmente nella struttura comunale fino al 2015 presso la direzione scuola – in qualità di addetta alla mensa- e a partire dal 2016 presso l'Ufficio di Gabinetto (addetta alle pulizie) e adibita allo svolgimento di servizi rientranti nei fini istituzionali dell'Ente locale.
Ha concluso evidenziato che, anche se formalmente collegata a “cantieri di servizi” e a “progetti” annualmente deliberati, durante tutti gli anni in cui è stata assunta è stata utilizzata in attività rientranti nei normali compiti d'istituto dei dipendenti appartenenti alle categorie “A” del
[...]
del 1999 e al pari degli stessi, osservando un orario di lavoro Organizzazione_4
giornaliero prestabilito, ma ricevendo la corresponsione di un compenso retributivo, peraltro cristallizzato al 2015, collegato al nucleo familiare, senza il versamento di alcun contributo previdenziale e assistenziale né il riconoscimento degli assegni familiari.
In proposito ha in particolare evidenziato:
- l'osservanza, nello svolgimento delle predette attività, del seguente orario di lavoro, rilevato attraverso appositi fogli di rilevamento della presenza: dal 2006 in poi, da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, per complessive n. 20 ore settimanali e n. 80 ore mensili;
- il vincolo gerarchico sotto il dirigente dell'ufficio di assegnazione, con sottoposizione della ricorrente al potere direttivo datoriale (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni e di ordini di servizio, talvolta anche scritti, con i quali il ricorrente è stato assegnato a svolgere mansioni proprie e tipicizzate, alla stregua di quelle effettuate dai dipendenti di ruolo dell'Ente locale medesimo), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa);
3
- l'inserimento della ricorrente nella organizzazione produttiva del Comune e lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione dal datore di lavoro;
- l'obbligo di comunicazione delle proprie assenze dal servizio, che peraltro dovevano essere necessariamente successivamente recuperate;
- la predeterminazione del compenso, corrisposto mensilmente con il meccanismo della c.d. post-numerazione.
Ha infine precisato di non avere mai svolto alcun percorso formativo né ricevuto alcuna concreta offerta di lavoro.
Ha dedotto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente locale, che si è svolto nel corso degli anni senza sostanziale soluzione di continuità. Ha lamentato il mancato riconoscimento dei diritti connessi al rapporto di lavoro, sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello contrattuale ed economico, ponendo il predetto rapporto di lavoro in una evidente situazione di illegittimità e di contrasto con
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giulia Calafiore nella causa civile iscritta al n° 40/2021 R.G.L., promossa
D A
, nata a [...] il Parte_1
05.06.1962 e ivi residente in [...] (C.F.: ), C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Cannata (C.F.:
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in C.F._2
CA - Via Malta n.73/d, giusta procura alla lite da considerarsi apposta in calce al presente atto ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c., il quale difensore dichiara sin d'ora di volere ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento a mezzo fax al n. 0934-596866 oppure al seguente indirizzo di
P.E.C.: Email_1
- ricorrente -
C O N T R O
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avv.to SOLLIMA
DANIELA RITA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, sito in
UFFICIO LEGALE COMUNE CALTANISSETTA 93100
CALTANISSETTA (P.E.C.: altanissetta.it), Email_2 CP_1
- resistente -
All'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con note contenenti le sole istanze e conclusioni da depositare nel termine del 26.2.2024 , ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA
1
completa di quanto segue
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/01/2021, la ricorrente in epigrafe indicata ha agito per
l'accoglimento delle seguenti domande:
“ritenere e dichiarare che la ricorrente è stata utilizzata dal Comune di CA, dal 2006 ad oggi, in “Cantieri di Servizi” non aventi i requisiti di cui all'art. 1 della L.r. n. 5/2005 e successive modifiche ed integrazioni, in assenza di programmi di lavoro temporalmente definiti, specificatamente rivolti a far fronte a situazioni straordinarie o non previste o aventi carattere integrativo o di aggiornamento rispetto alle ordinarie attività istituzionali;
- ritenere e dichiarare che tra la ricorrente e il è intercorso, dal 2006 ad oggi, un rapporto di Controparte_1
lavoro subordinato per n. 20 ore settimanali (e n. 80 ore mensili), avendo la stessa svolto in via continuativa ed esclusiva, con l'osservanza di un orario prestabilito e con una retribuzione predeterminata, sulla base delle direttive del dirigente dei diversi settori comunali a cui è stata nel tempo assegnata e sotto la sua vigilanza e con sottoposizione al potere disciplinare dell'Ente datore di lavoro, le mansioni di ausiliario rientranti nella categoria “A” del C.C.N.L. Regioni -
Autonomie Locali del 31/03/1999 (revisione del sistema di classificazione del personale) ed essendo stata adibita allo svolgimento di attività ordinarie finalizzate alla erogazione dei normali servizi pubblici comunali;
- ritenere e dichiarare che al predetto rapporto di lavoro pubblico, nullo ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 per violazione delle norme imperative sull'accesso al pubblico impiego (art. 97 Cost. e art. 35 D.Lgs. n. 165/2001), è applicabile l'art. 2126 c.c. e che, pertanto, alla ricorrente sono dovute dal Comune di CA le competenze stipendiali previste per un pubblico dipendente di categoria “A”, qualifica professionale di ausiliario, dagli accordi sindacali del vigenti nel periodo dal 2006 ad oggi;
- Organizzazione_1
conseguentemente, condannare il , in persona del suo Sindaco pro Controparte_1
tempore, al pagamento, in favore della ricorrente, per le ragioni di cui al punto II della parte in diritto del presente atto, delle differenze retributive dal 2006 ad oggi, comprensive della 13^ mensilità, tra quanto percepito dalla ricorrente a titolo di indennità retributiva per lo svolgimento di lavoro nell'ambito dei “ , ammontante ad € 278,89 mensili e quanto dovuto in Organizzazione_2
base al trattamento retributivo previsto dal per il ruolo di impiegato di Organizzazione_3 categoria “A”, oltre all'indennità sostitutiva delle ferie non godute dal 2006 al 2017 e agli eventuali assegni familiari spettanti;
- ordinare al Comune di CA di procedere all'accantonamento del trattamento di fine rapporto maturato annualmente in favore della
2 ricorrente dal 2006 ad oggi;
- condannare il di CA al risarcimento del danno in CP_1
favore della ricorrente a sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001, con determinazione dello stesso nella misura massima prevista dall'articolo 32, comma 5, della L. n. 183/2010 e cioè di dodici mensilità della retribuzione globale di fatto spettante alla ricorrente;
- condannare il
[...]
al pagamento degli interessi legali (nella misura prevista dall'art. 1284, comma 4, CP_1
c.c., dal momento della proposizione della presente domanda) e della rivalutazione monetaria, come per legge, su tutte le somme ritenute dovute per le suddette causali, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli ratei fino al soddisfo;
- con vittoria di spese e compensi del giudizio”.
In punto di fatto ha allegato quanto segue:
- di essere stata beneficiaria del reddito minimo di inserimento di cui al d.lgs. n. 237/1998;
- di aver partecipato alle procedure di selezione dei soggetti da ammettere nei programmi di lavoro in possesso dei requisiti di cui alla l.r. n. 5/2005;
- di essere stata inserita dal 2006 alla data odierna nei cantieri di servizio del Comune di
CA venendo inserita stabilmente nella struttura comunale fino al 2015 presso la direzione scuola – in qualità di addetta alla mensa- e a partire dal 2016 presso l'Ufficio di Gabinetto (addetta alle pulizie) e adibita allo svolgimento di servizi rientranti nei fini istituzionali dell'Ente locale.
Ha concluso evidenziato che, anche se formalmente collegata a “cantieri di servizi” e a “progetti” annualmente deliberati, durante tutti gli anni in cui è stata assunta è stata utilizzata in attività rientranti nei normali compiti d'istituto dei dipendenti appartenenti alle categorie “A” del
[...]
del 1999 e al pari degli stessi, osservando un orario di lavoro Organizzazione_4
giornaliero prestabilito, ma ricevendo la corresponsione di un compenso retributivo, peraltro cristallizzato al 2015, collegato al nucleo familiare, senza il versamento di alcun contributo previdenziale e assistenziale né il riconoscimento degli assegni familiari.
In proposito ha in particolare evidenziato:
- l'osservanza, nello svolgimento delle predette attività, del seguente orario di lavoro, rilevato attraverso appositi fogli di rilevamento della presenza: dal 2006 in poi, da lunedì a venerdì, dalle ore 09,00 alle ore 13,00, per complessive n. 20 ore settimanali e n. 80 ore mensili;
- il vincolo gerarchico sotto il dirigente dell'ufficio di assegnazione, con sottoposizione della ricorrente al potere direttivo datoriale (lo svolgimento della prestazione sulla base di istruzioni e di ordini di servizio, talvolta anche scritti, con i quali il ricorrente è stato assegnato a svolgere mansioni proprie e tipicizzate, alla stregua di quelle effettuate dai dipendenti di ruolo dell'Ente locale medesimo), di controllo (la verifica sull'attività lavorativa svolta) e disciplinare (l'applicazione di sanzioni disciplinari in caso di inadempimento della prestazione lavorativa);
3
- l'inserimento della ricorrente nella organizzazione produttiva del Comune e lo svolgimento della prestazione attraverso l'utilizzo di strumenti professionali messi a disposizione dal datore di lavoro;
- l'obbligo di comunicazione delle proprie assenze dal servizio, che peraltro dovevano essere necessariamente successivamente recuperate;
- la predeterminazione del compenso, corrisposto mensilmente con il meccanismo della c.d. post-numerazione.
Ha infine precisato di non avere mai svolto alcun percorso formativo né ricevuto alcuna concreta offerta di lavoro.
Ha dedotto l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato con l'Ente locale, che si è svolto nel corso degli anni senza sostanziale soluzione di continuità. Ha lamentato il mancato riconoscimento dei diritti connessi al rapporto di lavoro, sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello contrattuale ed economico, ponendo il predetto rapporto di lavoro in una evidente situazione di illegittimità e di contrasto con
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