Trib. Paola, sentenza 28/06/2024, n. 516

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 28/06/2024, n. 516
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 516
Data del deposito : 28 giugno 2024

Testo completo

R.G.N. 815/2019
Tribunale Ordinario di Paola Sezione Prima Civile Verbale di udienza del 14/06/2024
È presente, per l'attore, l'avv. MAURO CAMPILONGO. È altresì presente, per il convenuto, l'avv. GIORGIO COZZOLINO, nonché Pierluigi RE personalmente. Il Giudice invita le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'avv. Campilongo si riporta ai propri scritti difensivi dei quali chiede integrale accoglimento ed insiste nelle conclusioni rese nella memoria I termine 183 VI co c.p.c. L'avv. Cozzolino si riporta alla memoria conclusiva autorizzata e depositata in atti, della quale chiede integrale accoglimento. All'esito della discussione, il Giudice decide la controversia pronunciando la sentenza incorporata al presente verbale, su pagina separata, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice
Matteo Torretta
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R.G.N. 815/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Paola, sezione Prima civile in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Matteo Torretta, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero di ruolo RG 815/2019 vertente
TRA
LE NT DD (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. MAURO CAMPILONGO;
Attore
E
LU RR (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. GIORGIO COZZOLINO;
Convenuto
Oggetto: lesione personale Conclusioni delle parti: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO

1. HE DU ha proposto domanda al fine ottenere il risarcimento del danno subito a seguito della condotta diffamatoria e calunniosa posta in essere nei suoi confronti da Pierluigi RE.

1.1. A sostegno della domanda, parte attrice riferisce di essere stato amministratore del Condominio “Parco Margherita”, sito in Santa Maria del Cedro, fino al 16/08/2018, quando, durante l'assemblea condominiale, venne diffamato e calunniato dall'odierno convenuto. Riferisce, altresì, che, a seguito di detto episodio, non venne confermato come amministratore ed iniziò a soffrire di turbamenti psicologici, sia come professionista che come uomo. Assume il proprio diritto ex art. 2043 c.c. al risarcimento del danno non patrimoniale subito, da liquidarsi in via equitativa, nonché al danno patrimoniale da mancato rinnovo dell'incarico di amministratore. Conclude, quindi, chiedendo accertare la natura calunniosa, diffamatoria e lesiva dell'identità personale dell'attore dell'intervento
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dell'odierno convenuto all'assemblea condominiale del 16/08/2018;
di conseguenza, condannare il convenuto al pagamento della somma da liquidarsi in via equitativa, indicata in almeno € 25.000,00, oltre interessi dalla sentenza fino all'effettivo soddisfo, a titolo di danno non patrimoniale;
accertare che a causa della condotta calunniosa e diffamatoria è venuto meno il rapporto fiduciario fra il Condominio e l'amministratore ed il Condominio ha deciso di interrompere il mandato per l'esercizio 2018/2019;
di conseguenza, condannare il convenuto al pagamento della somma di € 500,00 a titolo di lucro cessante, quale danno patrimoniale subito dall'attore.

1.2. Pierluigi RE, nel costituirsi in giudizio, preliminarmente contesta la trascrizione dell'intervento siccome riportata nel libello introduttivo perché non corrispondente a quella effettivamente letta in assemblea. Precisa che alla riunione del 16 agosto 2018 si presentò quale delegato dei propri genitori ed ebbe modo di evidenziare che vi era stata una precedente regolare assemblea, il 21 luglio 2018, durante la quale era stata deliberata la revoca del mandato di amministratore all'DU;
revoca non recepita, ma nella quale insisteva, stante
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