Trib. Verona, sentenza 03/12/2024, n. 2756
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Testo completo
N. R.G. 8118/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8118/2023 promossa da:
C.F. con l'avv. DAL BARCO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'avv. CHESINI ARIANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità del sig. quale padre Controparte_1
biologico del minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27/09/2020, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta
annotazione nel relativo atto di nascita.
2. Per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
nella sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore, l'importo Parte_1
complessivo di € 16.800,00, pari ad € 450,00 mensili, (dal mese di ottobre 2020 al mese di dicembre
2023, già detratto l'importo di € 750,00 versato dal sig. in data 28/11/2023) a titolo di CP_1
rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva nell'interesse di fin dalla sua Per_1
nascita, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. Affidare, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, il figlio minore
[...]
in via super esclusiva alla madre sig.ra con collocamento presso la stessa, Per_1 Parte_1
stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, ll'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possano essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disciplinare le visite del minore con il padre tenuto conto del preminente interesse del piccolo
prevedendo comunque che almeno per il primo anno le stesse avvengano alla presenza della Per_1
sig.ra essendo il sig. un perfetto sconosciuto per il piccolo Parte_1 Controparte_1
Per_1
5. Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1
mensile dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate
come da Protocollo n. 4950/1.2.2/2-1 del 17/09/2020 in uso presso il Tribunale di Verona, o la diversa
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese accessorie
rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del pagamento, tutto mediante accredito su pagina 2 di 15 conto corrente bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate Parte_1
[...].
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata ogni ulteriore istanza in prefiggendo termine.
IN OGNI CASO
Compensi e spese di lite interamente refusi, oltre 15% spese generali e 4% CPA ed IVA in quanto
dovuta.”
Per parte resistente
“1) Il IG. nulla oppone alla domanda di accertamento ex art. 269 c.c. della Controparte_1
paternità del minore C.F: nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27.09.2020 chiedendo, sin d'ora, che al cognome materno venga aggiunto quello paterno
2) Dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi la domanda di rimborso dell'importo di euro
16.800,00 formulata da parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra
esposti
3) Il IG. si rende disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro Controparte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di Persona_1
luglio 2023) oltre al 50% delle spese accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non
coperte da SSN come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona
4) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre IG.ra ;
stabilirsi le modalità del diritto dovere di Parte_1
visita del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera quando lo accompagnerà a casa dalla madre o secondo le modalità che verranno
concordate dai genitori, uno/due pomeriggi infrasettimanali ed ogni ulteriore periodo da individuarsi
tra i genitori secondo le esigenze del figlio e/o di lavoro di uno o dell'altro, tenerlo con sé durante il
periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana nel periodo delle
vacanze natalizie, concordando i relativi periodi, in occasione delle festività i genitori si accorderanno
pagina 3 di 15 per tenerlo alternativamente di anno in anno nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta
e altre festività.
5) Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda svolta dalla ricorrente nei confronti del IG. Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto
6) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed Iva se dovuta”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 13.12.2023 la ricorrente ha proposto domanda
di accertamento della paternità del sig. del figlio minore Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], con conseguente ordine all'Ufficiale di Per_1
Stato Civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di
nascita;
chiedeva altresì che, per l'effetto, il resistente sig. fosse Controparte_1
condannato a corrisponderle l'importo complessivo di € 16.800, pari ad € 450 mensili (dalla
mensilità di ottobre 2020 a quella di dicembre 2023, già detratto l'importo di € 750 versato il
28.11.2023), a titolo di rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva, che fosse
stabilito l'affidamento superesclusivo alla madre con collocamento presso la stessa,
disciplinando gli incontri con il padre con la presenza della madre e che fosse posto a carico
del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di € 450 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- nel corso della relazione caratterizzata da momenti di intimità tra la ricorrente e il sig.
era stato concepito il piccolo nato a [...] Controparte_1 Per_1
il 27.9.2020;
- appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto e non CP_1
rispondeva nemmeno al messaggio che annunciava la nascita del bambino;
pagina 4 di 15
- a seguito di invito ad assumersi le sue responsabilità a mezzo di un legale, il resistente
chiedeva di effettuare il test del DNA, effettuato nel giugno 2023, il cui esito
confermava la paternità, ma solo il successivo 28.11.2023 egli aveva versato l'importo
di € 750, a titolo di contributo al mantenimento;
- la stessa aveva pertanto provveduto integralmente al mantenimento ordinario e
straordinario (rette dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, spese mediche) del minore
fin dalla nascita, benché priva di occupazione stabile e onerata dell'obbligo di
pagamento della rata del mutuo contratto per l'abitazione in cui viveva con il minore,
di cui era proprietaria per la quota dell'1% (il restante 99% era di proprietà del proprio
padre);
- il padre non aveva mai avuto, né chiesto, incontri con il bambino.
La Presidente designava sé stessa quale Giudice delegata e fissava udienza al 16.4.2024 per la
comparizione personale delle parti, nonché il termine per la notifica e la costituzione del
resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda di
accertamento della paternità, chiedendo che al cognome materno venisse aggiunto quello
paterno;
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di rimborso dell'importo
di euro 16.800,00 formulata da parte ricorrente;
si dichiarava disponibile a corrispondere
l'importo mensile complessivo di euro 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio
minore (a partire dal mese di luglio 2023) oltre al 50% delle spese Persona_1
accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non coperte da SSN come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
chiedeva che fosse disposto l'affidamento
condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e Persona_1
che fossero stabiliti ampi tempi d'incontro (un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera, uno/due pomeriggi infrasettimanali durante il periodo estivo per almeno due
settimane, anche non consecutive, ed una settimana, nel periodo delle vacanze natalizie,
alternativamente nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e altre festività).
Entrambi depositavano le ulteriori difese ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.
pagina
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Antonella Guerra Presidente
dott. Massimo Vaccari Giudice
dott. Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8118/2023 promossa da:
C.F. con l'avv. DAL BARCO GIULIA Parte_1 C.F._1
RICORRENTE
contro
C.F. , con l'avv. CHESINI ARIANNA Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Dich. Giudiziale di paternita naturale di minorenne - merito (269cpc)
CONCLUSIONI
pagina 1 di 15
Per parte attrice
“1. Accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 269 c.c., la paternità del sig. quale padre Controparte_1
biologico del minore (C.F. ), nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27/09/2020, ordinando all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta
annotazione nel relativo atto di nascita.
2. Per l'effetto, condannare il sig. a corrispondere in favore della sig.ra Controparte_1 [...]
nella sua qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore, l'importo Parte_1
complessivo di € 16.800,00, pari ad € 450,00 mensili, (dal mese di ottobre 2020 al mese di dicembre
2023, già detratto l'importo di € 750,00 versato dal sig. in data 28/11/2023) a titolo di CP_1
rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva nell'interesse di fin dalla sua Per_1
nascita, o la diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia.
3. Affidare, per tutte le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, il figlio minore
[...]
in via super esclusiva alla madre sig.ra con collocamento presso la stessa, Per_1 Parte_1
stabilendo che anche le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, ll'educazione,
alla salute e alla scelta della residenza abituale del minore possano essere assunte dalla madre in via
esclusiva, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio.
4. Disciplinare le visite del minore con il padre tenuto conto del preminente interesse del piccolo
prevedendo comunque che almeno per il primo anno le stesse avvengano alla presenza della Per_1
sig.ra essendo il sig. un perfetto sconosciuto per il piccolo Parte_1 Controparte_1
Per_1
5. Porsi a carico del sig. l'obbligo di corrispondere alla ricorrente un assegno Controparte_1
mensile dell'importo di € 450,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio oltre Per_1
rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie determinate
come da Protocollo n. 4950/1.2.2/2-1 del 17/09/2020 in uso presso il Tribunale di Verona, o la diversa
somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.
Il predetto importo dovrà essere corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mentre le spese accessorie
rimborsate entro il giorno 5 del mese successivo a quello del pagamento, tutto mediante accredito su pagina 2 di 15 conto corrente bancario intestato alla sig.ra alle seguenti coordinate Parte_1
[...].
IN VIA ISTRUTTORIA
Riservata ogni ulteriore istanza in prefiggendo termine.
IN OGNI CASO
Compensi e spese di lite interamente refusi, oltre 15% spese generali e 4% CPA ed IVA in quanto
dovuta.”
Per parte resistente
“1) Il IG. nulla oppone alla domanda di accertamento ex art. 269 c.c. della Controparte_1
paternità del minore C.F: nato a [...] il Persona_1 CodiceFiscale_3
27.09.2020 chiedendo, sin d'ora, che al cognome materno venga aggiunto quello paterno
2) Dichiararsi inammissibile e, comunque, rigettarsi la domanda di rimborso dell'importo di euro
16.800,00 formulata da parte ricorrente in quanto infondata sia in fatto che in diritto per i motivi sopra
esposti
3) Il IG. si rende disponibile a corrispondere l'importo mensile complessivo di euro Controparte_1
150,00 quale contributo al mantenimento del figlio minore (a partire dal mese di Persona_1
luglio 2023) oltre al 50% delle spese accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non
coperte da SSN come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona
4) Disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore con collocamento Persona_1
prevalente presso la madre IG.ra ;
stabilirsi le modalità del diritto dovere di Parte_1
visita del padre di vedere il figlio e tenerlo con sé un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera quando lo accompagnerà a casa dalla madre o secondo le modalità che verranno
concordate dai genitori, uno/due pomeriggi infrasettimanali ed ogni ulteriore periodo da individuarsi
tra i genitori secondo le esigenze del figlio e/o di lavoro di uno o dell'altro, tenerlo con sé durante il
periodo estivo per almeno due settimane, anche non consecutive, ed una settimana nel periodo delle
vacanze natalizie, concordando i relativi periodi, in occasione delle festività i genitori si accorderanno
pagina 3 di 15 per tenerlo alternativamente di anno in anno nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta
e altre festività.
5) Rigettarsi ogni e qualsiasi domanda svolta dalla ricorrente nei confronti del IG. Controparte_1
in quanto infondata sia in fatto che in diritto
6) Con vittoria di spese, compensi, spese generali, oltre Cpa ed Iva se dovuta”
Per il Pubblico Ministero
“nulla si oppone”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 473 bis 12 c.p.c. depositato il 13.12.2023 la ricorrente ha proposto domanda
di accertamento della paternità del sig. del figlio minore Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...], con conseguente ordine all'Ufficiale di Per_1
Stato Civile del Comune di Lavagno di effettuare la prescritta annotazione nel relativo atto di
nascita;
chiedeva altresì che, per l'effetto, il resistente sig. fosse Controparte_1
condannato a corrisponderle l'importo complessivo di € 16.800, pari ad € 450 mensili (dalla
mensilità di ottobre 2020 a quella di dicembre 2023, già detratto l'importo di € 750 versato il
28.11.2023), a titolo di rimborso per le spese dalla stessa sostenute in via esclusiva, che fosse
stabilito l'affidamento superesclusivo alla madre con collocamento presso la stessa,
disciplinando gli incontri con il padre con la presenza della madre e che fosse posto a carico
del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento nella misura di € 450 mensili, oltre al 50%
delle spese straordinarie.
A sostegno della domanda, esponeva che:
- nel corso della relazione caratterizzata da momenti di intimità tra la ricorrente e il sig.
era stato concepito il piccolo nato a [...] Controparte_1 Per_1
il 27.9.2020;
- appresa la notizia della gravidanza, il interrompeva ogni rapporto e non CP_1
rispondeva nemmeno al messaggio che annunciava la nascita del bambino;
pagina 4 di 15
- a seguito di invito ad assumersi le sue responsabilità a mezzo di un legale, il resistente
chiedeva di effettuare il test del DNA, effettuato nel giugno 2023, il cui esito
confermava la paternità, ma solo il successivo 28.11.2023 egli aveva versato l'importo
di € 750, a titolo di contributo al mantenimento;
- la stessa aveva pertanto provveduto integralmente al mantenimento ordinario e
straordinario (rette dell'asilo nido e della scuola d'infanzia, spese mediche) del minore
fin dalla nascita, benché priva di occupazione stabile e onerata dell'obbligo di
pagamento della rata del mutuo contratto per l'abitazione in cui viveva con il minore,
di cui era proprietaria per la quota dell'1% (il restante 99% era di proprietà del proprio
padre);
- il padre non aveva mai avuto, né chiesto, incontri con il bambino.
La Presidente designava sé stessa quale Giudice delegata e fissava udienza al 16.4.2024 per la
comparizione personale delle parti, nonché il termine per la notifica e la costituzione del
resistente.
Il resistente si costituiva regolarmente, nulla opponendo all'accoglimento della domanda di
accertamento della paternità, chiedendo che al cognome materno venisse aggiunto quello
paterno;
eccepiva l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda di rimborso dell'importo
di euro 16.800,00 formulata da parte ricorrente;
si dichiarava disponibile a corrispondere
l'importo mensile complessivo di euro 150,00 quale contributo al mantenimento del figlio
minore (a partire dal mese di luglio 2023) oltre al 50% delle spese Persona_1
accessorie scolastiche, extrascolastiche, ludiche e sanitarie non coperte da SSN come da
Protocollo in vigore presso il Tribunale di Verona;
chiedeva che fosse disposto l'affidamento
condiviso del figlio minore con collocamento prevalente presso la madre e Persona_1
che fossero stabiliti ampi tempi d'incontro (un fine settimana ogni due dal sabato mattina alla
domenica sera, uno/due pomeriggi infrasettimanali durante il periodo estivo per almeno due
settimane, anche non consecutive, ed una settimana, nel periodo delle vacanze natalizie,
alternativamente nelle giornate di Natale e Capodanno, Pasqua e Pasquetta e altre festività).
Entrambi depositavano le ulteriori difese ai sensi dell'art. 473 bis 17 c.p.c.
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