Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 4880

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Napoli, sentenza 04/11/2024, n. 4880
Giurisdizione : Trib. Napoli
Numero : 4880
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

R.G. 6769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro
nella persona del dott. F A C ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6769/2024 R.G. LAVORO
TRA
e entrambe rappresentate e difese dall'avv. GIANNATTASIO Parte_1 Controparte_1
ANDREA, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
PRESSO AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI Controparte_2
NAPOLI,
RESISTENTECONTUMACE
OGGETTO: riconoscimento della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”.
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 27/05/2024 le parti ricorrenti in epigrafe, premesso di essere docente a tempo determinato, ha lamentato la mancata erogazione in suo favore della somma di € 500,00 annui di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 e del relativo DPCM, finalizzati all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali (c.d. carta elettronica del docente);
la violazione della clausola 4 dell'Accordo Quadro di cui alla direttiva 1999/70, degli artt. 63 e 64 del C.C.N.L. e degli artt. 3, 35 e 97 Cost.
Hanno agito in giudizio chiedendo di accertare il proprio diritto a fruire del beneficio economico di €
500,00 annui per gli anni scolastici 2019/20 e 2020/21 Tedesco 2021/2022 e 2022/2023, con Pt_1 condanna del all'attribuzione di tale carta e dei relativi importi con vittoria di spese di lite. CP_3
1


Le parti resistenti, pur ritualmente evocate in giudizio, non si sono costituite e vengono dichiarate contumaci.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il thema decidendum del presente giudizio è rappresentato dal riconoscimento della c.d. carta docente di cui all'art. 1 co. 121 l. 107/2015 ed al DPCM 28.11.2016 che ha sostituito il precedente DPCM 23.9.2015.
Sussiste, in via preliminare, la giurisdizione del giudice ordinario in quanto la presente controversia attiene alla fase di gestione del rapporto di lavoro ed al riconoscimento del credito in esame.
Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, infatti, il processo in materia di pubblico impiego privatizzato non ha struttura impugnatoria poiché ha ad oggetto non l'atto od il provvedimento emesso dal datore di lavoro ma il diritto soggettivo del lavoratore. Il dato normativo di riferimento, infatti, è rappresentato dall'art. 63 co. 1 d.lgs. 165/2001 in base al quale sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte le controversie relative agli atti di c.d. micro-organizzazione ex art. 5 co. 2 d.lgs. cit., che incidono, cioè, sulla gestione di un rapporto di lavoro già instaurato, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali e la responsabilità dirigenziale, nonché quelle concernenti le indennità di fine rapporto, comunque denominate e corrisposte, ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti”, mentre restano devolute alla giurisdizione amministrativa di legittimità le controversie relative alle procedure concorsuali ed a quella esclusiva tutte le controversie concernenti i rapporti di pubblico impiego non privatizzato. La P.A., infatti, agisce con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro ex art. 5 co. 2 d.lgs. 165/2001 e, pertanto, tutti gli atti attinenti ai profili organizzativi e gestionali devono essere valutati secondo i medesimi parametri (Cass. Ord. 28873 dell'1.12.2017).
Per quanto riguarda il merito, il riconosce, con cadenza annuale, un buono elettronico di spesa CP_3 dell'importo annuo di € 500,00, maturato tra il primo settembre ed il 31 agosto di ciascun anno scolastico
(art. 5 DPCM cit.), con vincolo di destinazione per l'acquisto di beni e servizi specificamente indicati (art. 6 co. 3 DPCM cit.) con funzione formativa, in favore dei docenti in servizio (art. 3 co. 1 e 2 e art. 9 co. 3 e 4
DPCM cit.) presso gli enti accreditati (art. 7 DPCM cit.).
A tal proposito, inoltre, occorre evidenziare come il credito in esame non ha natura temporalmente illimitata in quanto sulla relativa app possono essere accreditati i crediti elettronici per un massimo di due anni (art. 6 co. 6 e art- 12 co. 2 DPCM cit.). Occorre, infatti, evidenziare come il credito elettronico di un anno deve essere necessariamente utilizzato entro il termine dell'anno scolastico successivo.
In altre parole, il credito elettronico in esame è caratterizzato da una duplice limitazione intrinseca:

1. una limitazione funzionale in quanto le somme in esame possono essere utilizzate solo per
l'acquisto dei beni e servizi specificamente indicati dal DPCM cit. La ratio di tale vincolo di destinazione è rappresentata dalla funzionalizzazione di tali bonus solo ed esclusivamente per la formazione del docente medesimo.

2. una limitazione temporale, di tipo biennale. La ratio di tale vincolo è duplice in quanto esso è volto, da un lato, ad impedire l'accumulo di un ingente importo sulla carta, nell'ipotesi di reiterato non utilizzo dei crediti, e, dall'altro lato, a favorire la periodicità della formazione e dell'aggiornamento professionale del docente. La durata biennale del beneficio, infatti, induce il docente ad acquistare quei beni e servizi utili alla sua crescita professionale, a cadenza annuale
o comunque non oltre a quella biennale, garantendo, in tale modo, una formazione periodica, sempre aggiornata e costante nel tempo.
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In tale contesto normativo si inserisce la recente sentenza della Corte di Giustizia (sent. 18.5.2022, causa C-
450/2021), secondo cui “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno
1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e non al personale docente a tempo determinato di tale Controparte_2
, il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di CP_2 sostenere la formazione
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