Trib. Ivrea, sentenza 13/02/2025, n. 74
TRIB Ivrea
Sentenza
13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 489/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 13/02/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 489/2024 RGL, promossa da
AL GA, c.f. [...], ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI
FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA
- PARTE RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80089530010, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse RIVERSO TECLA, CESARO ELISA, OLIVERO NATALIE e dott. RAGUSA
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
AL GA è docente di scuola primaria e infanzia, immessa in ruolo in data 1° settembre 2022. Al momento del deposito del ricorso ella era in servizio presso I.C. Settimo III di
Settimo Torinese.
Negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 la stessa ha lavorato alle dipendenze del
Ministero dell'Istruzione in forza di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del Ministero a corrisponderle l'importo
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 489/2024
nominale complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il Ministero resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto in ordine all'a.s. 2018/2019.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Sezione Civile - Lavoro
in persona della dott.ssa Magda D'Amelio, in data 13/02/2025, lette le note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa n. 489/2024 RGL, promossa da
AL GA, c.f. [...], ass. avv.ti RINALDI GIOVANNI, GANCI
FABIO, MICELI WALTER e ZAMPIERI NICOLA
- PARTE RICORRENTE -
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, c.f. 80089530010, ass. ex art. 417 bis c.p.c. dott.sse RIVERSO TECLA, CESARO ELISA, OLIVERO NATALIE e dott. RAGUSA
ANGELO MAURIZIO
- PARTE CONVENUTA -
Oggetto: carta docente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto
AL GA è docente di scuola primaria e infanzia, immessa in ruolo in data 1° settembre 2022. Al momento del deposito del ricorso ella era in servizio presso I.C. Settimo III di
Settimo Torinese.
Negli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 la stessa ha lavorato alle dipendenze del
Ministero dell'Istruzione in forza di contratti di supplenza sino al termine delle attività didattiche senza percepire la cd. carta del docente, riservata al solo personale di ruolo.
In questa sede lamenta l'illegittimità della predetta esclusione, ritenendola in contrasto con il divieto di discriminazione dei lavoratori a tempo determinato previsto dalle clausole 4 e 6 dell'accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE, e chiede l'accertamento del proprio diritto di godere dell'emolumento in questione con conseguente condanna del Ministero a corrisponderle l'importo
1 Tribunale di Ivrea Sezione civile – lavoro R.G.L. n. 489/2024
nominale complessivo di € 1.500,00, oltre interessi legali dal dovuto al saldo, quale contributo alle spese di formazione o, eventualmente, a titolo di risarcimento del danno.
Il Ministero resiste in giudizio negando la sussistenza di qualsiasi discriminazione atteso che, secondo la sua tesi, solo la stabilità del rapporto garantita dal contratto a tempo indeterminato giustificherebbe l'investimento del ministero fatto in termini di formazione del lavoratore.
Eccepisce, inoltre, la prescrizione quinquennale del diritto in ordine all'a.s. 2018/2019.
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
L'art. 1, comma 121, L. 107/2015 prevede che “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per
l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o
a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria ne' reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 recita: “Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 123, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
Il comma 124 prevede poi che “Nell'ambito degli
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