Trib. Bologna, sentenza 01/07/2024, n. 1930

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 01/07/2024, n. 1930
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 1930
Data del deposito : 1 luglio 2024

Testo completo

R.G. 10475/ 2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA SEZIONE PROTEZIONE INTERNAZIONALE
il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Maria Cristina Borgo Presidente dott.ssa Sabrina Bosi Giudice relatore dott.ssa Rada Vincenza Scifo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA EX ARTT. 281 TERDECIES E 275 BIS C.P.C.
Nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 10475/2023 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. LUCA' PIERO, elettivamente Parte_1 domiciliato in VICO MUNICIPIO 8, 88900, a CROTONE, presso il difensore
RICORRENTE contro
Controparte_1
, con il patrocinio dell'AVVOCATURA DELLO STATO DI
[...]
BOLOGNA, domiciliati presso la sede distrettuale dell'Avvocatura, a Bologna, in via Alfredo Testoni n. 6 RESISTENTE/I CONCLUSIONI Parte ricorrente ha concluso come da note depositate il 21/06/2024;
parte resistente come da memoria di costituzione
MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 09/08/2023, il ricorrente, cittadino della NIGERIA nato il [...], ha impugnato il provvedimento del Questore di Parma del 10/07/2023, notificato il 19/07/2023, con il quale è stata rigettata la richiesta di protezione speciale di cui all'art. 19 D. L.vo 25 luglio 1998 n.
286
presentata in data 14/12/2022.
Ha in particolare chiesto nel presente giudizio: in via cautelare la sospensione, ex artt. 5 co. 2 e 19 ter del D. Lgs. N. 150/2011, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;
in via principale e nel merito, di riconoscerli il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, co.

1.1.e 1.2. con condanna di CP_2 controparte alle spese di lite.
Pagina 1
Con decreto del 10/08/2023, l'intestato Tribunale di Bologna ha accolto l'istanza cautelare del ricorrente e sospeso l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ordinando alla Questura di il rilascio di un titolo di soggiorno provvisorio in favore del ricorrente fino alla definizione CP_1 del giudizio di merito.
Il si è ritualmente costituito in giudizio, chiedendo di respingere l'avverso Controparte_1 ricorso, in quanto infondato e di confermare il provvedimento del Questore.
All'udienza del 14 novembre 2023, dinnanzi al giudice delegato facente parte dell'Ufficio per il processo, il ricorrente ha reso, in lingua inglese, con l'ausilio di un interprete, le seguenti dichiarazioni:
«Confermo le dichiarazioni già rese avanti la Commissione di Crotone in data 16 Luglio 2015. Non ho altro da aggiungere in relazione alle motivazioni che mi hanno costretto a lasciare la Nigeria. Attualmente, in Italia, vivo
in un appartamento;
ho avuto una stanza da una signora;
non ho nessun contratto ma pago in nero 350 CP_1 euro al mese;
abito assieme alla mia compagna e ai due figli che sono nati in Italia il 1 Gennaio 2019

[...]
e il 24 Gennaio 2022 ( ). Ho lavorato per due anni come da contratti e Per_1 Persona_2 documentazione che sono stati allegati;
attualmente non ho un lavoro perché sono senza permesso di soggiorno. Non sono sposato, ma convivo con la mia compagna che si chiama NO CE e lei ha regolare permesso di soggiorno;
nelle nostre intenzioni c'è quella di sposarci l'anno prossimo. Lavoro non in regola per una donna africana che ha un negozio etnico;
svolgo le mansioni di commesso ma come ho detto non ho il contratto. Ha altro da aggiungere?

No;
non ho amici e passo il tempo con la mia famiglia. Non ho problemi di salute
».
Il giudice delegato ha poi rimesso gli atti al giudice delegante, il quale ha assegnato termine alle parti per la produzione documentale, rinviando all'udienza collegiale del 26/06/2024, sostituita, con il consenso del difensore, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Preso atto dell'intervenuta scadenza del termine, si è quindi riservato di riferire la causa al collegio per la decisione
****
Tanto premesso, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione resistente non siano condivisibili, sussistendo, nel caso concreto, i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale.
Deve in primo luogo essere ricordato che, con il D.L. n. 130/2020, conv. nella L. n. 137/2020, il legislatore ha modificato l'art. 19 del D. Lgs n. 286/98, il quale (nella formulazione anteriore al c.d.
Decreto Cutro) prevede, al comma 1.1.: “(….) Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o
l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche
e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato
Pagina 2 qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722,
e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo
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