Trib. Messina, sentenza 10/12/2024, n. 2371
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico Valeria Totaro, all'udienza del 10 dicembre 2024 ha pronunciato, mediante lettura contestuale del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1256/2024 r.g. e vertente
tra
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Messina presso Parte_1 C.F._1 lo studio dell'avv. Fabio Sfravara che la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
e
[...]
Controparte_1
, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliati presso il Servizio per il Territorio di Messina dal cui funzionario, dott.
Giovanni Dell'Acqua, sono rappresenti e difesi ex art. 417 bis c.p.c.,
resistenti
e
, in persona del Controparte_2
legale rappresentante pro tempore,
resistente contumace
e nei confronti di
(c.f. ), con sede in Roma, elettivamente domiciliato in Messina presso la presso la CP_3 P.IVA_1 sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dagli avv.ti IAntonietta Piras e Alessandro
Doa del ruolo professionale per procura in atti,
convenuto
oggetto: differenze retributive operai forestali a tempo determinato. FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 2 marzo 2024 IA IA AG ha adito questo giudice del lavoro e, premesso di essere inserita nelle graduatorie ex l.r. n. 16/1996 e di aver prestato attività lavorativa in favore della parte resistente da quasi trent'anni come operaio a tempo determinato (OTD) con la qualifica di addetto squadre pronto intervento, svolgendo la medesima attività lavorativa degli operai a tempo indeterminato (OTI) di pari qualifica, ha lamentato l'illegittima disparità di trattamento tra OTD e OTI determinata dagli artt. 11 CIRL 2001 e 4 CIRL 2017 nella parte in cui prevedono ad esclusivo vantaggio di questi ultimi la corresponsione di un'indennità professionale mensile, legata all'anzianità di inserimento nelle fasce OTI, pari a £ 7.500 (poi aumentata a 4 euro) per ogni anno di servizio maturato e fino a un massimo di 16 anni, in aperta violazione della clausola 4 dell'Accordo
Quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE del 28 giugno 1999, ripreso dall'art. 25 d.lgs. n. 81/2015. Ha riferito di aver maturato già al 2018 il massimo dell'indennità professionale prevista dal CIRL, pari a 64 euro mensili (4 euro per 16 anni di servizio) e di aver lavorato, a far data dal 2019 e fino alla data di deposito del ricorso, per complessivi 26 mesi. Ha chiesto, pertanto, di accertare il proprio diritto alla corresponsione della predetta indennità, con condanna dell' al pagamento dell'importo Controparte_2 maturato a tale titolo pari a € 1.664 (64 x 26), oltre interessi e rivalutazione, nei limiti della prescrizione quinquennale, nonché alla regolarizzazione della propria posizione contributiva e previdenziale per lo stesso periodo.
Nella resistenza dell' e della Controparte_1 [...]
e dell' , contumace l' Controparte_1 CP_3 [...]
, udita la discussione delle parti all'udienza odierna la causa Controparte_4
viene trattenuta in decisione.
2.- In ordine all'eccezione preliminare di difetto di legittimazione passiva dell'
[...]
occorre Controparte_1
rilevare che la domanda, oltre al pagamento delle differenze retributive per il periodo 2019-2023, ha ad oggetto il riconoscimento del diritto all'indennità professionale sulla scorta dell'anzianità che il ricorrente ha maturato anche dal 2001 al 2015 quando prestava servizio alle dipendenze del predetto convenuto, ragione per la quale esso è stato evocato in giudizio.
Pertanto correttamente esso è stato evocato in giudizio, sebbene non sia stata formulata nei suoi confronti alcuna domanda di condanna.
3.- Ciò premesso, richiamando ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (nn. 21007/2023, 9786/2020 e 3805/2019), già ripreso da questo ufficio in precedenti analoghi (cfr. sentenza n. 3853/2023, conforme, tra gli altri, a sentenza n. 84/2023)
occorre anzitutto chiarire che i rapporti di lavoro degli operai forestali vanno inquadrati nello schema del lavoro pubblico, in considerazione della natura di ente pubblico non economico del datore di lavoro
e dell'inerenza del rapporto ai fini istituzionali dell'ente, senza che assumano rilievo a tali fini elementi estrinseci o formali, quali l'assunzione dei lavoratori in qualità di “operai agricoli”.
Giova sul punto richiamare la pronuncia della Corte di Cassazione n. 12242/2012 la quale, escludendo la natura di imprenditori agricoli in riferimento agli enti pubblici economici come i consorzi di bonifica i quali perseguono fini economici non solamente agricoli, anche se con attività in parte strumentali all'agricoltura, aveva già precisato che ai rapporti di lavoro dei dipendenti si applica la disciplina sui contratti a termine e, in particolare, la regola sull'onere di specificazione delle ragioni giustificatrici dell'apposizione del termine
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