Trib. Catania, sentenza 03/07/2024, n. 3625
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
TE LF, nata a [...] il [...], c.f. [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv.
Iris Maria Ruggeri, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell'I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio Laura Mattielli di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria
Battiato, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Roberto
Fantini di Roma.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliato in San
Giovanni La Punta, via Fiuggi n. 24, presso lo studio dall'avv. Francesca Cosentino, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva e di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2023, la ricorrente premetteva che in data 14.11.2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90007512 48 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di € 20.639,92 a titolo di contributi previdenziali ed in particolare quelli portati dai seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 293 2011 00242002 16 000.
2) avviso di addebito n. 593 2012 00006564 28 000.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73;
l'intervenuta prescrizione, anche eventualmente successiva alla loro notificazione, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli stessi.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'avviso di addebito regolarmente notificato, la propria carenza di legittimazione passiva riguardo agli atti di pertinenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, nonché spiegava ulteriori ed ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Insistendo, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l' avviso di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all'AdR per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l'INPS dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione.”
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività compiute dall'ente impositore, prima della trasmissione del ruolo. Rilevava la regolarità della notifica degli atti prodromici e contestava parzialmente il decorso della prescrizione. Sul punto precisava come tra la notifica della cartella di pagamento il 28.11.2011 e dell'avviso di addebito il 25.05.2012 la prescrizione quinquennale non sarebbe decorsa, essendo stata notificata la Comunicazione Preventiva di
Ipoteca n. 293 76 2016 00134287 000 in data 15.02.2017 e l'intimazione pagamento n. 293 2016 90237526 06
000 in data 14.12.2016, della quale, tuttavia, non era stata reperita la relata di notifica. Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni “In via Preliminare e Pregiudiziale: riconoscere che AdER ha dichiarato la caducazione dell'avviso di intimazione per prescrizione estintiva e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia di
2 lite e compensare le spese di giudizio, tenuto conto della condotta processuale dell'Agente. In subordine, nel caso di condanna, si chiede che sia inferiore al minimo tabellare e, almeno, quanto più bassa possibile.”.
Con provvedimento del 20.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art.
127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2024.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente non può darsi seguito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché non risulta allegato alcun provvedimento di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, nonostante abbia riconosciuto la sussistenza di vizi che ne inficiano – a suo dire – la validità ed efficacia.
Pertanto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente
l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi
l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
3
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato
a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997;
Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007;
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione
l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, a seguito dell'udienza del 02 Luglio 2024, procede allo svolgimento delle attività sostitutive dell'udienza ex art. 127 ter
c.p.c., ed emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 12122 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente
TRA
TE LF, nata a [...] il [...], c.f. [...], ivi residente in [...], ed elettivamente domiciliata in Catania, via Carmelo Patanè Romeo n. 28, presso lo studio dell'avv.
Iris Maria Ruggeri, che la rappresenta e difende per mandato allegato all'atto introduttivo del giudizio.
Ricorrente
CONTRO
L'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, (I.N.P.S.), nonché quale mandataria della SOCIETÀ di CARTOLARIZZAZIONE CREDITI dell'I.N.P.S., (S.C.C.I. S.p.A.), ai sensi dell'art. 13 della L 448/1998 e della procura a rogito Notaio Laura Mattielli di Tivoli, n. 37521 del 03.07.2014, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., ed entrambi elettivamente domiciliati in Catania, Piazza della
Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell'Istituto e rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosaria
Battiato, per mandato generale alle liti del 23.01.2023, (Rep. 37590 - Racc. 7131) a rogito in Notar Roberto
Fantini di Roma.
AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE (già Riscossione Sicilia S.p.A.), Agente della Riscossione per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t. ed elettivamente domiciliato in San
Giovanni La Punta, via Fiuggi n. 24, presso lo studio dall'avv. Francesca Cosentino, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla memoria difensiva e di costituzione.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa in fatto.
Con ricorso al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 27.11.2023, la ricorrente premetteva che in data 14.11.2023 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
90007512 48 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di € 20.639,92 a titolo di contributi previdenziali ed in particolare quelli portati dai seguenti atti:
1) Cartella di pagamento n. 293 2011 00242002 16 000.
2) avviso di addebito n. 593 2012 00006564 28 000.
La ricorrente eccepiva la nullità dell'intimazione per mancata notifica degli atti presupposti;
l'intervenuta decadenza ex art. 25 del D.P.R. 602/73;
l'intervenuta prescrizione, anche eventualmente successiva alla loro notificazione, e previa sospensione, chiedeva l'annullamento degli stessi.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l'INPS, il quale eccepiva la tardività del ricorso per essere stato l'avviso di addebito regolarmente notificato, la propria carenza di legittimazione passiva riguardo agli atti di pertinenza dell'Agente della Riscossione;
contestava l'intervenuta prescrizione, nonché spiegava ulteriori ed ampie difese volte al rigetto del ricorso.
Insistendo, quindi, per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “- in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine per impugnare ex. art. 24 del dlgs. 46/99 o per carenza di interesse ad agire nonché per il difetto di legittimazione passiva dell'INPS;- in via principale e nel merito rigettare il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto, confermando l' avviso di addebito, dichiarando dovute le somme residue;
- in subordine dichiarare dovute le somme che saranno accertate in corso di causa;
- in estremo subordine, in caso di soccombenza dovuta alla maturazione della prescrizione in capo all'AdR per mancata produzione di atti interruttivi alla prescrizione o per altre omissioni, di tenere indenne l'INPS dal pagamento delle spese processuali;
Con vittoria delle spese di lite, anche nei confronti del Concessionario della Riscossione.”
Si costituiva, altresì, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva per le attività compiute dall'ente impositore, prima della trasmissione del ruolo. Rilevava la regolarità della notifica degli atti prodromici e contestava parzialmente il decorso della prescrizione. Sul punto precisava come tra la notifica della cartella di pagamento il 28.11.2011 e dell'avviso di addebito il 25.05.2012 la prescrizione quinquennale non sarebbe decorsa, essendo stata notificata la Comunicazione Preventiva di
Ipoteca n. 293 76 2016 00134287 000 in data 15.02.2017 e l'intimazione pagamento n. 293 2016 90237526 06
000 in data 14.12.2016, della quale, tuttavia, non era stata reperita la relata di notifica. Chiedeva quindi accogliersi le seguenti conclusioni “In via Preliminare e Pregiudiziale: riconoscere che AdER ha dichiarato la caducazione dell'avviso di intimazione per prescrizione estintiva e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia di
2 lite e compensare le spese di giudizio, tenuto conto della condotta processuale dell'Agente. In subordine, nel caso di condanna, si chiede che sia inferiore al minimo tabellare e, almeno, quanto più bassa possibile.”.
Con provvedimento del 20.05.2024, resa all'esito dell'udienza di pari data, svolta con le modalità previste dall'art.
127 Ter c.p.c., la causa veniva rinviata per decisione e discussione ed il sottoscritto giudicante all'uopo delegato.
Con decreto del 29.05.2024 venivano fissate le modalità previste dall'art. 127 Ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 02.07.2024.
La causa istruita mediante produzione documentale, sulle conclusioni delle parti costituite, la stessa è stata trattenuta per la decisione.
Indi viene decisa con la presente sentenza, emessa fuori udienza, conformemente alla citata disposizione normativa.
2. Questioni preliminari e merito.
Preliminarmente non può darsi seguito alla richiesta di cessata materia del contendere avanzata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione, poiché non risulta allegato alcun provvedimento di annullamento dell'intimazione di pagamento impugnata, nonostante abbia riconosciuto la sussistenza di vizi che ne inficiano – a suo dire – la validità ed efficacia.
Pertanto, allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente
l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi
l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
3
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato
a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007;
in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997;
Cass. 9912/2001;
Cass. 17460/2007;
Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione
l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a
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