Trib. Venezia, sentenza 08/01/2025, n. 6
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
08/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1828/2024 RG avente ad oggetto: “ depennamento graduatoria di circolo e d'istituto di III fascia personale ATA - COLLABORATORE SCOLASTICO per il triennio 2024 – 2027
- D.M. 89 del 21/5/2024 – illegittimità – reinserimento”
TRA
LA ER e AB IS - rappresentate e difese dall'Avvocato DALLA TORRE CRISTIANO ed elettivamente domiciliate come in ricorso,
- ricorrente
E
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO in persona del legale rappresentate pro tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati
ROCCO MARIA CHIARA e FAVARO STEFANO, CAPPONI STEFANO ed elettivamente domiciliato in PIAZZA VITTORIA, 89 30030 MARTELLAGO,
- resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18/09/2024 le ricorrenti, come sopra in epigrafe indicate, hanno agito nei confronti del Ministero chiedendo « IN VIA
CAUTELARE Ordinare al Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'immediato inserimento, a pieno titolo, delle ricorrenti LA ER e LL
IS nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il
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conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio 2024-2025, 2025-
2026, 2026-2027, profilo di Collaboratore Scolastico, con il punteggio assegnatole alla data dell'esclusione dalla stessa graduatoria quanto a LA
LI e con il punteggio spettante in base alle risultanze della domanda quanto a LL SE, con ogni ulteriore conseguente statuizione.
NEL MERITO i. Accertata l'illegittimità del provvedimento prot. n.16286 del 24.08.2024 con il quale il Dirigente Scolastico dell'Istituto d'Istruzione
Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano ha decretato “l'esclusione dell'aspirante ER LA dalla graduatoria di COLLABORATORE
SCOLASTICO per mancanza dei titoli di studio previsto dall'art. 2 comma 5 lettera H” (cfr. all.to n.19) nonché di ogni altro eventuale atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto
e\o produca l'effetto di non consentire l'inserimento della ricorrente nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione;
ii. Accertata l'illegittimità del provvedimento prot. n.15816 del 07.08.2024 con il quale il Dirigente
Scolastico dell'Istituto d'Istruzione Superiore “8 Marzo – K. Lorenz” di Mirano ha decretato “l'esclusione dell'aspirante IS ABA dalla graduatoria di COLLABORATORE SCOLASTICO per mancanza dei titoli di studio previsto dall'art. 2 comma 5 lettera H” (cfr. all.to n.10) nonché di ogni altro eventuale atto connesso, conseguente e\o presupposto, ancorché non conosciuto, che abbia prodotto e\o produca l'effetto di non consentire
l'inserimento della ricorrente nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza, con l'assegnazione del punteggio spettante sulla base della domanda presentata;
iii. ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento delle ricorrenti nella suddetta graduatoria dalla data di cancellazione e\o dalla data in cui avrebbero dovuto essere inserite, con il punteggio aggiornato alla data di reinserimento nelle suddette graduatorie o, quanto meno, con il punteggio alla data di cancellazione e\o spettante;
iv. con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario».
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A seguito della costituzione del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL
MERITO, la Giudice accoglieva la domanda cautelare con ordinanza del
28/10/2024.
Si è costituito anche nel giudizio di merito il MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO contestando la pretesa delle ricorrenti e chiedendo « In via preliminare e/o pregiudiziale: • disporsi l'integrazione del contraddittorio ai sensi del punto 1) della presente memoria difensiva di costituzione;
Nel merito, in via principale: • rigettare le domande della parte ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
• con vittoria di spese di giudizio, da liquidarsi a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall'art. 4, comma 42, della legge 183/2011, e, in subordine, con compensazione delle stesse;»
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, e delle informazioni acquisite dal Giudice.
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1. Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di incompletezza del contraddittorio facendo valere le ricorrenti il proprio diritto all'inserimento nelle graduatorie per cui è causa, a fronte della ritenuta legittima esclusione.
2. Le ricorrenti espongono:
3. - di aver presentato in data 26.6.2024 (LI) e in data
19.06.2024(SE) domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per il conferimento di supplenze temporanee per il personale scolastico amministrativo, tecnico e ausiliario (A.T.A.) per il triennio
2024-2025, 2025-2026, 2026-2027 indicando, come titolo di accesso al profilo di Collaboratore Scolastico, LI il diploma di qualifica professionale di “Operatore della Ristorazione” “preparazione degli alimenti e allestimenti piatti”, conseguito in data 30/05/2024 presso l'Istituto Professionale
Paritario “San Michele Arcangelo” di Ottaviano con votazione 97/100 e
SE il diploma di qualifica professionale di “Operatore della Ristorazione”
“preparazione degli alimenti e allestimenti piatti”, conseguito in data
30/05/2024 presso l'Istituto Professionale Paritario “San Michele Arcangelo” di
Ottaviano con votazione 96/100;
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4. - di essere stata inserita, la ricorrente LI, nella graduatoria provvisoria e di non essere stata inserita in alcuna graduatoria
SE;
5. – che, con comunicazione 06/08/2024, il DSGA dell'Istituto “8
Marzo – K. Lorenz” di Mirano richiedeva alla ricorrente SE, entro 5 giorni, l'inoltro della «copia del titolo di studio in originale dichiarato nella domanda», che il giorno successivo – quindi senza attendere il decorso dei 5 giorni - il DS del medesimo Istituto comunicava alla medesima ricorrente
SE l'esclusione dalle graduatoria di collaboratore scolastico per asserita mancanza del titolo e contestualmente il Ministero comunicava a sua volta la predetta esclusione con motivazione « TITOLO DI STUDIO NON
CONFERMATO»;
6. - di avere proposto la ricorrente SE reclamo avverso
l'esclusione integrato in data 21/08/2024 con l'autocertificazione del titolo conseguito;
7. - che a seguito di sollecito di risposta l'Amministrazione rispondeva che il reclamo non poteva essere accolto, non essendo stato prodotto il titolo di studio in originale;
8. - di avere la ricorrente SE obiettato a tale comunicazione che, dopo aver contattato l'Istituto Professionale Paritario “San Michele
Arcangelo”, la segreteria le aveva risposto che l'Istituto Lorenz avrebbe dovuto mandare una richiesta a quello paritario;
9. - che con comunicazione prot. 16286/2024 l'Istituto Lorenz comunicava alla ricorrente LI l'esclusione dalle graduatoria di collaboratore scolastico per asserita mancanza del titolo;
10. - che contestualmente il Ministero comunicava l'intervenuta esclusione con motivazione «TITOLO DI STUDIO NON CONFERMATO»;
11. - di avere nella stessa giornata la ricorrente LI proposto reclamo avverso l'esclusione allegando apposita autocertificazione;
12. - di avere medio tempore le ricorrenti scritto all'Istituto San
Michele Arcangelo di Ottaviano esponendo il loro caso e chiedendo di poter avere copia del Certificato di Diploma;
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13. - che con comunicazione del 03/09/2024 il Dott. Bartolo
Casinelli, Dirigente Scolastico dell'Istituto scriveva « il certificato originale viene emanato e consegnato dall'ufficio scolastico della Regione Campania come da regolamenti, non viene
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