Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16717

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 04/11/2024, n. 16717
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 16717
Data del deposito : 4 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
I SEZIONE CIVILE
così composto
PRESIDENTE Dott.ssa Marta IENZI
Dott.ssa Cecilia PRATESI GIUDICE
Dott.ssa Valeria CHIRICO GIUDICE REL. EST.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 48601/2023, promossa da:
CP 1
con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
E
Controparte_2 con il patrocinio dell'Avv. CICERO DANIELE
CONGIUNTAMENTE RICORRENTI
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: DOMANDA CONGIUNTA DI DIVORZIO EX ART. 473-bis.51 C.P.C.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con domanda congiunta, proposta ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., parzialmente modificata nell' "atto di integrazione/modifica" del 12.06.24, i ricorrenti - premesso di essersi separati in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Roma in data 10/02/2020 - hanno chiesto di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dalle stesse contratto, alle seguenti condizioni:




1. La casa familiare di Roma, Via Vezio Crisafulli n. 124, come già da condizioni della separazione consensuale, in locazione, rimane assegnata, con quanto l'arreda, alla moglie NA;

2. La figlia minore AL viene affidata con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con stabile collocazione abitativa della medesima presso la madre, nella casa coniugale in Roma alla Via Vezio Crisafulli n. 124, ove la minore manterrà la residenza anagrafica
e che costituirà l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna all'altro genitore.
Ogni futuro trasferimento di residenza della minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse dei figli a trasferirsi o meno.
Entrambi i genitori eserciteranno responsabilità genitoriale separatamente sulla figlia, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per la minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle
capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della minore con
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