Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2847

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Bologna, sentenza 05/11/2024, n. 2847
Giurisdizione : Trib. Bologna
Numero : 2847
Data del deposito : 5 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 11979/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di BOLOGNA Sezione Prima Civile Il Tribunale, nelle persone dei Magistrati: Dr. S GTI Presidente dr.ssa S M Giudice est. dr.ssa C G Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa da
nata ad [...] T, il 16 gennaio 1984 (cf. Parte_1
), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv. S M, C.F._1 presso il cui studio, a Cairo M.tte (SV), Corso Italia n. 16/4, è elettivamente domiciliata RICORRENTE contro
nato a [...] il [...] (c.f. ), Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
*****
OGGETTO: separazione personale tra coniugi
***** CONCLUSIONI La parte costituita ha concluso come da foglio di p.c. depositato telematicamente il 15 luglio 2024:
Voglia il Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, ritenuti come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale rivolto al sig. Controparte_1
1) dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito in capo al sig. , per Controparte_1 gravi violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio;

2) porre a carico del sig. un assegno di mantenimento mensile da versare alla Controparte_1 signora nella misura di euro 400,00 da aggiornarsi annualmente in base agli indici Parte_1
ISTAT e da corrispondersi entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale;

3) dare atto che la casa coniugale è rimasta nella disponibilità del marito
Con vittoria di spese e competenze di patrocinio, compresi oneri previdenziali e fiscali di legge. Sentenza esecutoria come per legge.
Il P.M. ha concluso “Nulla si oppone” pagina 1 di 6
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. ed hanno contratto matrimonio il 21 Parte_1 Controparte_1 ottobre 2017 in Monterenzio. Dalla loro unione non sono nati figli.
2. Con ricorso depositato il 20 settembre 2023 la signora ha chiesto Pt_1 che sia dichiarata la separazione personale tra i coniugi con addebito al marito e che le sia riconosciuto un assegno maritale di 400,00 euro mensili. A sostegno delle sue domande ha allegato che:
- è graduata dell'Esercito Italiano, ora passata per ragioni di salute al ruolo civile;

- il 4 novembre 2021, mentre si trovava a Verona, è stata colpita da emorragia tetraventricolare e idrocefalo da rottura di aneurisma dell'arteria comunicante anteriore;

- nel corso della degenza, prima in un ospedale della città scaligera e poi in una casa di cura a Bologna, ella è stata assistita solo dai suoi genitori;

- alla fine di giugno 2022 ella, con il benestare del signor ha deciso di CP_1 trasferirsi nel savonese, dove poteva contare sull'assistenza del padre e della madre;

- il marito, che aveva promesso di raggiungerla, non lo ha fatto, sebbene il padre di lei avesse reperito una soluzione abitativa per i coniugi e un lavoro per il signor
CP_1
- i contratti tra quest'ultimo e lei si sono limitati a sporadiche telefonate e sono cessati del tutto nel settembre 2022, sebbene ella avesse ancora bisogno di assistenza;

- il 26 luglio 2022 è stata riconosciuta portatrice di handicap in situazione di gravità e con riduzione della capacità lavorativa del 75%;

- dopo essere stata dichiarata, il 28 febbraio 2023, inidonea permanentemente al servizio S.M.I., il successivo 7 luglio è stata collocata, su sua domanda, nel personale civile del Ministero della Difesa ed è attualmente in servizio presso il Comando Provinciale dei Carabinieri di Savona;

- pur avendo un reddito di circa 1.600,00 euro mensili, ella deve rifondere quattro finanziamenti per un totale di 1.053,00 euro mensili e pertanto non possiede redditi adeguati per il suo sostentamento, ragione per cui va disposto in suo favore un contributo di mantenimento. Il signor seppur regolarmente citato, non si è costituito, né si è presentato CP_1 personalmente all'udienza di comparizione. All'udienza del 20 febbraio 2024 ha presenziato la ricorrente che ha confermato il contenuto del proprio ricorso e fornito ulteriori specificazioni, aggiungendo che non sente il marito dal 2022 e non ha sue notizie. La Giudice, dichiarata la contumacia del resistente, ha autorizzato i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto. La causa, istruita documentalmente e con l'audizione di un teste, è stata rimessa alla decisione del Collegio all'udienza del 17 ottobre 2024. Il P.M. è intervenuto.
pagina 2 di 6 3. Tanto premesso, si può passare all'esame delle questioni sottoposte all'esame del Tribunale. 3a. La separazione personale fra i coniugi deve essere senz'altro pronunziata, ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 151 c.c. In particolare, l'intollerabilità della convivenza è risultata dal tenore degli atti della ricorrente, dalle dichiarazioni
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi