Trib. Como, sentenza 10/04/2024, n. 131

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Como, sentenza 10/04/2024, n. 131
Giurisdizione : Trib. Como
Numero : 131
Data del deposito : 10 aprile 2024

Testo completo

n. 77/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
Sezione II CIVILE
Il Tribunale, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 77/2021 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'avv. SCHENATTI GIUSEPPE RICORRENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._2
PANZARIELLO ROSARIO
RESISTENTE CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 7/2/2021, deduceva di aver il Parte_1
1/6/2020 iniziato a lavorare nel bar a Ponte Chiasso di , che l'aveva poi assunta solo Controparte_1 il 19 seguente, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con scadenza fissata al
18/12/2020, in regime di tempo pieno, con qualifica di cameriera di bar inquadrata nel 5° livello CCNL
Turismo – Pubblici esercizi;
aggiungeva che il 29/7/2020 era rimasta però coinvolta in un diverbio fra la datrice di lavoro e una cliente del bar, nel corso del quale era rimasta ferita e quindi trasportata al pronto soccorso da cui, dopo essere stata medicata, era stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.
Terminata la malattia, il giorno 8 agosto aveva comunicato con un whatsapp, l'intenzione di riprendere
a lavorare, ma le aveva risposto invitandola a non presentarsi più al lavoro, decisione che CP_1 aveva poi confermato anche alla madre il seguente giorno 11, scoprendo solo in seguito che il CP_1
22 settembre, aveva comunicato al centro per l'impiego la cessazione del rapporto in data 17/9/2020 per mancato superamento del periodo di prova, sebbene non avesse mai ricevuto né sottoscritto, alcun contratto di lavoro al momento dell'assunzione, quando le era stato consegnato soltanto il modello
Unilav. Conveniva pertanto in giudizio la datrice di lavoro, perché fosse condannata al pagamento di complessivi € 6.026,48 per la retribuzione maturata fino al licenziamento del 17/9/2020 e di € 5.422,72 per quella che avrebbe maturato fino al termine del contratto, stante la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità del recesso.
Si costituiva che eccepiva l'intervenuta decadenza dall'impugnazione del Controparte_1
pagina 1 di 3
licenziamento, per mancato rispetto dei termini stabiliti dall'art. 32 l. 183/2010, nel merito ribadiva comunque la legittimità del licenziamento in quanto la colluttazione all'interno del bar era avvenuta tra la ricorrente e la sua compagna, che aveva poi danneggiato il locale, sebbene avesse Persona_1 ordinato alla ricorrente, che l'aveva informata che si sarebbe presentata per regolare le loro Per_1 questioni, di non farsi trovare.
Le parti depositavano ulteriori memorie e terminata l'istruttoria, all'udienza del 6/7/2022 la causa veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo in atti.
La decadenza dall'impugnazione del licenziamento
Contrariamente a quanto sostenuto dalla resistente, nel caso di un contratto con un patto di prova, prima del suo superamento, non trova applicazione la l. 604/1966, per effetto del disposto dell'art 10, per cui essendo stata la ricorrente licenziata proprio per il mancato superamento del periodo di prova, non è applicabile neppure l'art 6 che disciplina i termini per l'impugnazione del recesso.
In ogni caso, il contratto di lavoro concluso dalle parti era a tempo determinato, tipologia alla quale non si applica la l. l. 604/1966 cit., in base al disposto dell'art 1.
I crediti della ricorrente
Alla ricorrente spettano in primo luogo, gli importi indicati nelle buste paga di luglio, agosto e settembre, prodotte dalla resistente, per complessivi € 1.374,90 al netto, non avendo CP_1 dimostrato il proprio adempimento.
Al termine della malattia, conseguente all'aggressione subita il 29/7/2020 all'interno del bar, di cui meglio in seguito, nonostante l'offerta della prestazione lavorativa, del 13/8/2020, Parte_1 non ha più potuto riprendere il lavoro, fino al licenziamento, comunicatole con raccomandata recapitata il 2/10/2020 in v. Polano 2, Como, dove peraltro, non abitava ormai più da oltre un anno.
Alla ricorrente spetta pertanto, come da conteggio, non specificatamente contestato, la somma di complessivi € 3.018,00.
Il licenziamento, intimato per il mancato superamento del periodo di prova, è stato comunicato, come già detto, con raccomandata spedita a un indirizzo non più riferibile alla ricorrente, con la conseguente inapplicabilità della presunzione di conoscenza ex art 1335 cc, per cui risulta inefficace.
Non essendo stato ritualmente comunicato prima del 18/12/2020, data finale del contratto a termine, la ricorrente ha diritto alla retribuzione che avrebbe maturato fino a tale giorno, stante la costituzione in mora della resistente . CP_1
In ogni caso il licenziamento è anche illegittimo.
Secondo la giurisprudenza, il patto di prova apposto al contratto di lavoro deve risultare da atto scritto e contenere anche la specifica indicazione delle mansioni da espletare (Cass. 9597/2017, 21698/2006).
Alla ricorrente è stata fatta firmare solo la comunicazione preventiva di assunzione, che non contempla né la previsione di un periodo di prova, né le mansioni che avrebbe dovuto svolgere, per cui il licenziamento per mancato superamento del periodo di prova è da ritenere nullo.
Alla ricorrente spettano pertanto, a titolo risarcitorio, la retribuzione che avrebbe maturato dalla comunicazione del licenziamento, fino al termine finale del contratto, per complessivi € 4.527,00. pagina 2 di 3 L'eccezione riconvenzionale.
La resistente ha eccepito, in compensazione, i danni arrecati al locale da che il Persona_1
29/7/2020 si era presentata al bar, “per regolare i conti in sospeso” con la ricorrente.
Premesso che non ha in alcun modo dimostrato né che evidentemente al CP_1 Parte_1 corrente delle aggressive intenzioni di l'avesse informata dell'imminente arrivo di nè che Per_1 Per_1 le avesse poi ordinato di non farsi trovare e quindi, di allontanarsi, dalla visione delle immagini registrate dalla telecamera di sicurezza, emerge come sia rimasta all'inizio, del tutto CP_1 indifferente alla presenza di ferma davanti a lei con gli avanbracci posati sul bancone, fino a Per_1 quando quest'ultima si era avvicinata con atteggiamento minaccioso alla ricorrente, che stava lavorando dietro il bancone.
Tuttavia, dopo che era stata allontanata da alcuni avventori, si è completamente disinteressata Per_1 della situazione, ragione per cui non la si vede più quando poco dopo ritornata velocemente sui Per_1 suoi passi, raggiungeva nuovamente il bancone e dopo avervi infranto sopra delle bottiglie, tra le urla della ricorrente, che cercava di arretrare il più possibile, spingeva con le mani oltre il bordo della mensola su cui erano esposti, bicchieri e bottiglie, facendoli cadere sul pavimento e mandando così, tutto in frantumi.
Pertanto, non risulta che la ricorrente abbia in qualsiasi modo istigato o quantomeno provocato la reazione di che si è quindi, autonomamente determinata al danneggiamento dei bicchieri e delle Per_1 bottiglie del bar, deve escludersi che sia tenuta, anche solo a titolo di concorso, al Parte_1 risarcimento dei danni provocati da Per_1
Le somme liquidate alla ricorrente devono essere incrementate per rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza della resistente.
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