Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 36

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 36
Giurisdizione : Trib. Catania
Numero : 36
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

N. R.G. 12843/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Quarta CIVILE Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Mariano Sciacca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 12843/2022 R.G. promossa da:
FALLIMENTO DACCA MONOUSO S.p.A., P.I. 04787640871, in persona del Curatore Avv. Giuseppe Basile, con il patrocinio dell'Avv. Antonio Mauro Pappalardo (C.F. [...]), presso il cui studio in Catania, Viale XX Settembre n. 45, è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
ATTORE contro
RA IO, nato a [...] il [...], C.F. [...], residente in [...] lett. A.
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI L'attore ha concluso come da verbale d'udienza del 07.10.2024, che qui si intende richiamato.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO Con atto di citazione dell'8.10.2022 il Fallimento DA US S.p.A. conveniva in giudizio RA IO affinché il Tribunale Civile di Catania revocasse e/o dichiarasse l'inefficacia nei confronti della massa fallimentare della DA US SpA -ai sensi dell'art. 67, II comma, L.F.- del pagamento di € 5.346,84, effettuato il 15/16.10.2019 dalla New FDM S.p.A. per conto e nell'interesse dalla società fallita in favore di RA IO a seguito di ordinanza di assegnazione nel procedimento di pignoramento presso terzi instaurato dal convenuto medesimo. Ciò in quanto lesivo della par condicio creditorum, attesa la conoscenza da parte dell'accipiens, dello stato di decozione della società fallita, la natura di pagamento di debito liquido ed esigibile, la non regolarità del pagamento medesimo e il suo compimento nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento. Per l'effetto chiedeva la condanna del RA alla restituzione in favore della Curatela attrice della somma suindicata oltre rivalutazione monetaria sulla base degli indici ISTAT, dalla data del pagamento illegittimo ovvero, in subordine, dalla data del fallimento o della diffida, ovvero ancora dalla data della domanda;
e con gli interessi legali ex art. 1284 IV comma c.c. sulla somma rivalutata, ovvero su quella per cui vi sarà condanna.
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Il convenuto, pur essendo stato regolarmente citato in giudizio, con atto notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. -la cui raccomandata spedita in data 11.10.2022 è stata ricevuta dalla moglie del RA in data
14.10.2022- non si è tuttavia costituito.
Dopo la concessione dei termini istruttori per il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c. la causa è stata rinviata per p.c. al 7.10.2024. Precisate, quindi, le conclusioni all'udienza del 7.10.2024, la causa è stata assegnata a sentenza concedendosi il termine di giorni 60 per il deposito degli atti conclusivi.
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Così ricostruite le richieste attoree e i fatti di causa, è opinione di questo Tribunale che l'azione promossa dalla curatela del Fallimento DA US S.p.A. sia fondata e meriti di essere accolta.
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del convenuto RA IO che, nonostante la regolare notifica dell'atto di citazione, avvenuta ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 11.10.2022 con relativa raccomandata ricevuta dalla moglie il 14.10.2022, non si è costituito in giudizio rimanendo per l'appunto contumace (v. atto di citazione notificato depositato nel fascicolo del Fallimento il 04.11.2022).
Quanto al merito, il Tribunale di Catania ha dichiarato il fallimento della DA US S.p.A., avente sede legale in Aci Catena, Via Allegracuore, n. 6, n. R.E.A. CT-318894, con sentenza n.
176/2019 del 17.10.2019 (v. doc. 7 fascicolo Fallimento). Il curatore, dall'esame della documentazione rinvenuta, ha quindi verificato che nel semestre anteriore a detta pronuncia, precisamente in data 15/16.10.2019, il RA, grazie ad un'ordinanza di assegnazione, ha ottenuto dalla New FDM S.p.A. il pagamento della somma di € 5.346,84 (v. doc. 4 e 5 fascicolo Fallimento), allegando che “trattasi di pagamenti anomali, in quanto eseguiti da un terzo con denaro del fallito, compiuti nel semestre anteriore alla dichiarazione di fallimento ex 67, II comma,
L.F. in quanto lesivo della par condicio creditorum e con la piena conoscenza dello stato di insolvenza, per avere il medesimo creditore agito in via esecutiva con procedimento monitorio e procedure esecutive presso terzi” e che “sussistono i presupposti oggettivi e soggettivi richiesti dall'art. 67, II comma, L.F. per dar luogo alla revoca del pagamento de quo, in quanto lesivo della par condicio creditorum”. Nondimeno, ai fini del decidere giova premettere come l'azione revocatoria fallimentare abbia la finalità di reintegrare il patrimonio della società fallita, rendendo inefficaci tutti gli atti compiuti dalla stessa in pregiudizio ai creditori in un determinato periodo di tempo e in presenza di due presupposti: uno oggettivo (atto a titolo oneroso che arrechi pregiudizio ai creditori compiuto) e uno soggettivo (che il soggetto convenuto in revocatoria fosse a conoscenza dello stato di insolvenza). L'azione revocatoria fallimentare ha, infatti, natura distributiva in quanto volta alla corretta applicazione delle regole concorsuali in relazione a tutti i pagamenti
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