Trib. Torino, sentenza 11/11/2024, n. 5642
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Testo completo
N. R.G. 24513/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. A To Presidente dott.ssa I M Giudice dott.ssa V G S Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24513/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Castelfidardo, 9 Torino presso lo studio dell'avv. M F che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Balbis, 3 Torino presso lo studio dell'avv. S A che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo pagina 1 di 11 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Nel merito
- affidare i figli minori e in maniera esclusiva, alla madre, disponendo che i minori Per_1 Per_2
mantengano la residenza e la dimora abituale presso la madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al servizio sociale territoriale ed al servizio N.P.I. psicologia dell'età evolutiva;
- disporre la presa in carico del signor al Ser.D. competente;
CP_1
- ove non contrario al preminente interesse dei minori, disporre che gli incontri padre-figli riprendano con le modalità suggerite dal S.S.T. incaricato;
in ogni caso, disporre che gli incontri medesimi si svolgano in Valsusa;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei minori corrispondendo alla signora CP_1
un assegno mensile non inferiore ad € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio);
detta somma Parte_1
dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese e dovrà rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche, scolastiche (dalla scuola materna in poi, ivi compresa la mensa), straordinarie (attività sportiva e culturale) da sostenere per i figli, vengano suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- disporre che la signora continui a percepire, come già avviene, gli assegni unici nella misura Parte_1
del 100%;
- assegnare l'abitazione della casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato, in maniera esclusiva, alla signora , alla moglie con l'uso dei beni ivi esistenti, dando atto che il marito se Parte_1
ne è già allontanato.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis Rejectis;
-In via principale: respingere le richieste avanzate dalla ricorrente per tutto quanto argomentato;
-Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
pagina 2 di 11 -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori un pomeriggio alla settimana CP_1 dall'uscita da scuola sino alle ore18.30, nel caso in cui lo stesso dovesse ritornare a risiedere in Val di
Susa;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 12.00 alla sera alle ore 18 o la domenica dalle 12.00 alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà dalla madre;
- un fine settimana al mese, con pernottamento, e quindi dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 19,00;
-Disporre che i minori trascorrano le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, dal 24 al 30 dicembre degli anni pari con il padre e dal 31 dicembre degli anni dispari fino al 6 gennaio successivo con il sig. il giorno di Pasqua ad anni CP_1
alterni, a partire dal 2024 con il padre;
-Disporre che i minori trascorrano le festività scolastiche alternativamente con ciascun genitore comprensive di eventuali ponti scolastici;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno;
-Disporre, per quanto motivato in narrativa, a carico del Sig. quale concorso al mantenimento CP_1 dei figli l'importo di € 200,00 (€ 100,00 caduno), oltre il 50% spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Sant'Antonino di Susa il 09/05/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2016 e il 01/12/2018. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 17/12/2021, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Con memoria depositata il 24/03/2022, ritualmente si costituiva in giudizio il sig. non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione.
pagina 3 di 11
In sede di udienza di comparizione delle parti in data 29/03/2022, i coniugi venivano sentiti dal
Presidente, prima separatamente alla presenza dei rispettivi difensori e, poi, congiuntamente con entrambi gli avvocati. Il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che, tuttavia, dava esito negativo.
In tale sede, le parti chiedevano un breve rinvio onde valutare la possibilità di addivenire a una separazione consensuale. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviando la causa all'udienza del 10/05/2022.
In sede di udienza del 10/05/2022, i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per consensualizzare la separazione. Il Presidente fissava udienza avanti a sé, ex art. 127 ter c.p.c., all'08/07/2022.
Invero, le parti non addivenivano a un accordo. Con note scritte depositate dal resistente il 27/06/2022 e dal ricorrente in data 28/06/2022, chiedevano al Tribunale che venisse fissata udienza per la comparizione delle parti.
In sede di udienza del 21/09/2022, il Presidente, sentite le parti e dato atto del precedente tentativo di conciliazione, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 06/10/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, affidava i figli congiuntamente a entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre, disponendo le modalità di visita del padre;
richiedeva ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva presa in carico del nucleo, raccomandando ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi;
assegnava la casa coniugale alla sig.ra ;
disponeva, in capo al padre dei minori, la Parte_1 corresponsione all'altro coniuge di un assegno periodico di € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza avanti al G.I. al 10/01/2023 e concedendo, altresì, alle parti termini per il deposito delle memorie.
In data 23/11/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando le difese già svolte nel ricorso, chiedendo, tuttavia, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, nonché la corresponsione, da parte del padre, di un assegno pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il 29/12/2022, parte resistente depositava memoria, contestando il contenuto della memoria della ricorrente e insistendo per l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale di Torino, composto dagli Ill.mi Signori dott. A To Presidente dott.ssa I M Giudice dott.ssa V G S Giudice Rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 24513/2021 avente per oggetto: separazione personale;
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in C.so Castelfidardo, 9 Torino presso lo studio dell'avv. M F che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
contro
, nato a [...] il [...], C.F. , elettivamente CP_1 C.F._2 domiciliato in Via Balbis, 3 Torino presso lo studio dell'avv. S A che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo pagina 1 di 11 Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione;
Previe le declaratorie che meglio;
Nel merito
- affidare i figli minori e in maniera esclusiva, alla madre, disponendo che i minori Per_1 Per_2
mantengano la residenza e la dimora abituale presso la madre;
- disporre la prosecuzione della presa in carico del nucleo familiare al servizio sociale territoriale ed al servizio N.P.I. psicologia dell'età evolutiva;
- disporre la presa in carico del signor al Ser.D. competente;
CP_1
- ove non contrario al preminente interesse dei minori, disporre che gli incontri padre-figli riprendano con le modalità suggerite dal S.S.T. incaricato;
in ogni caso, disporre che gli incontri medesimi si svolgano in Valsusa;
- disporre che il signor contribuisca al mantenimento dei minori corrispondendo alla signora CP_1
un assegno mensile non inferiore ad € 400,00= (€ 200,00= per ciascun figlio);
detta somma Parte_1
dovrà essere versata entro il giorno cinque di ogni mese e dovrà rivalutarsi annualmente in funzione della variazione dell'indice Istat;
- disporre che le spese mediche non coperte dal S.S.N., le spese mediche, scolastiche (dalla scuola materna in poi, ivi compresa la mensa), straordinarie (attività sportiva e culturale) da sostenere per i figli, vengano suddivise tra i genitori, nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto previsto dal protocollo d'intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- disporre che la signora continui a percepire, come già avviene, gli assegni unici nella misura Parte_1
del 100%;
- assegnare l'abitazione della casa coniugale, il cui contratto di locazione è intestato, in maniera esclusiva, alla signora , alla moglie con l'uso dei beni ivi esistenti, dando atto che il marito se Parte_1
ne è già allontanato.
In ogni caso
Con vittoria di spese ed onorari di patrocinio IVA e CPA comprese”.
Per parte resistente:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Torino;
Contrariis Rejectis;
-In via principale: respingere le richieste avanzate dalla ricorrente per tutto quanto argomentato;
-Disporre l'affido condiviso dei minori e ad entrambi i genitori;
Per_2 Per_1
pagina 2 di 11 -Disporre che il sig. possa vedere e tenere con sé i figli minori un pomeriggio alla settimana CP_1 dall'uscita da scuola sino alle ore18.30, nel caso in cui lo stesso dovesse ritornare a risiedere in Val di
Susa;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori durante i fine settimana alternati, dalla mattina del sabato alle ore 12.00 alla sera alle ore 18 o la domenica dalle 12.00 alle ore 18.00 quando li riaccompagnerà dalla madre;
- un fine settimana al mese, con pernottamento, e quindi dal pomeriggio del sabato alla sera della domenica, alle ore 19,00;
-Disporre che i minori trascorrano le maggiori festività alternativamente con uno o con l'altro genitore: il periodo natalizio, salvo diverso accordo, dal 24 al 30 dicembre degli anni pari con il padre e dal 31 dicembre degli anni dispari fino al 6 gennaio successivo con il sig. il giorno di Pasqua ad anni CP_1
alterni, a partire dal 2024 con il padre;
-Disporre che i minori trascorrano le festività scolastiche alternativamente con ciascun genitore comprensive di eventuali ponti scolastici;
-Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé i figli minori per due settimane, durante il mese di agosto, da concordare entro la fine del mese di giugno;
-Disporre, per quanto motivato in narrativa, a carico del Sig. quale concorso al mantenimento CP_1 dei figli l'importo di € 200,00 (€ 100,00 caduno), oltre il 50% spese mediche, scolastiche ed extrascolastiche come stabilito dal Protocollo di intesa tra il Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Torino”
Per il P.M.:
“Visto, nulla si oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio in Parte_1 CP_1
Sant'Antonino di Susa il 09/05/2015.
Dal matrimonio sono nati i figli: il 31/08/2016 e il 01/12/2018. Per_2 Per_1
Con ricorso depositato il 17/12/2021, la sig.ra chiedeva a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge.
Con memoria depositata il 24/03/2022, ritualmente si costituiva in giudizio il sig. non CP_1
opponendosi alla domanda di separazione.
pagina 3 di 11
In sede di udienza di comparizione delle parti in data 29/03/2022, i coniugi venivano sentiti dal
Presidente, prima separatamente alla presenza dei rispettivi difensori e, poi, congiuntamente con entrambi gli avvocati. Il Presidente esperiva il tentativo di conciliazione che, tuttavia, dava esito negativo.
In tale sede, le parti chiedevano un breve rinvio onde valutare la possibilità di addivenire a una separazione consensuale. Il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati, rinviando la causa all'udienza del 10/05/2022.
In sede di udienza del 10/05/2022, i difensori chiedevano un ulteriore rinvio per consensualizzare la separazione. Il Presidente fissava udienza avanti a sé, ex art. 127 ter c.p.c., all'08/07/2022.
Invero, le parti non addivenivano a un accordo. Con note scritte depositate dal resistente il 27/06/2022 e dal ricorrente in data 28/06/2022, chiedevano al Tribunale che venisse fissata udienza per la comparizione delle parti.
In sede di udienza del 21/09/2022, il Presidente, sentite le parti e dato atto del precedente tentativo di conciliazione, si riservava in ordine ai provvedimenti provvisori.
Con ordinanza del 06/10/2022, il Presidente, a scioglimento della riserva assunta, affidava i figli congiuntamente a entrambi i genitori con residenza anagrafica e dimora prevalente presso la madre, disponendo le modalità di visita del padre;
richiedeva ai Servizi sociali e di N.P.I. Psicologia dell'Età evolutiva presa in carico del nucleo, raccomandando ai genitori di collaborare alla realizzazione degli interventi;
assegnava la casa coniugale alla sig.ra ;
disponeva, in capo al padre dei minori, la Parte_1 corresponsione all'altro coniuge di un assegno periodico di € 250,00 a titolo di mantenimento dei figli, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Infine, disponeva il passaggio alla fase istruttoria, fissando udienza avanti al G.I. al 10/01/2023 e concedendo, altresì, alle parti termini per il deposito delle memorie.
In data 23/11/2022, parte ricorrente depositava memoria integrativa, richiamando le difese già svolte nel ricorso, chiedendo, tuttavia, l'affidamento congiunto dei minori ad entrambi i genitori, nonché la corresponsione, da parte del padre, di un assegno pari a € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento dei figli.
Il 29/12/2022, parte resistente depositava memoria, contestando il contenuto della memoria della ricorrente e insistendo per l'affidamento condiviso dei minori, con collocazione
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