Trib. Cremona, sentenza 02/07/2024, n. 421

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Cremona, sentenza 02/07/2024, n. 421
Giurisdizione : Trib. Cremona
Numero : 421
Data del deposito : 2 luglio 2024

Testo completo

Tribunale di Cremona
RG.N. 1827/2023
Verbale di causa

Oggi 2 luglio 2024, alle ore 14:45, nella causa in opposizione ad ordinanza ingiunzione tra
GH GI, personalmente ed in qualità di legale rappresentante dell'omonima impresa individuale, contro l'Azienda di Tutela della Salute della Valpadana, innanzi al
GOP dr. Silvestro Binetti, in sostituzione del Giudice dr. A. de Lellis, per delega in atti, sono comparsi:
per parti ricorrenti: nessuno compare;
per parte resistente: nessuno compare.
Il giudice dopo la camera di consiglio riapre il verbale chiuso alle ore 10:00 e decide la causa dando lettura del dispositivo e delle motivazioni della sentenza di seguito versata a verbale.
Verbale chiuso alle ore 15:00
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITAIANO
IL TRIBUNALE DI CREMONA
in persona del giudice dr. Silvestro Binetti, pronuncia la seguente sentenza nella causa per opposizione ad ordinanza ingiunzione vertente tra:
HI PE ([...]) personalmente ed in qualità di legale rappresentante p.t. dell'omonima impresa individuale (00147240196), con l'Avv. Luca
Lucini
RICORRENTI
e
ATS AZIENDA DI TUTELA DELLA SALUTE VALPADANA (02481970206), in persona del Direttore Generale p.t., con l'Avv. Fausta Faccioli
RESISTENTE
Motivi della decisione
Fatto e processo
Con ricorso depositato in data 27.09.2023, ritualmente notificato, unitamente al decreto di fissazione di udienza, all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) della Val Padana in data
10.11.2023, il Sig. GH GI, personalmente ed in qualità di legale rappresentante
p.t. dell'omonima impresa individuale, obbligata in solido, proponevano impugnazione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 300/2023 VET, prot. n. 59795/23, emessa dall'ATS della Val Padana in data 24.07.2023 e notificata ai ricorrenti in data 28.07.2023 a mezzo mail PEC, con la quale veniva ingiunto il pagamento di € 2.612,00, di cui € 2.582,00 per sanzione amministrativa ed € 30,00 per spese di procedimento e notifica. Tanto a seguito di processo verbale di accertamento e contestazione n. 61/19, prot. n. 53582/19 redatto in data 17/07/2019 dal Veterinario dell'ATS Val Padana-Distretto Veterinario di Cremona sulla base delle risultanze dell'ispezione svolta nell'ambito delle funzioni di farmacosorveglianza, in data 04/03/2019 presso la sede dell'Impresa Individuale GH
GI in Castelvisconti (CR), all'esito della quale l'accertatore constatava la violazione dell'art. 108, co. 9, D.Lgs. n. 193/2006, per aver acquistato ed utilizzato il prodotto denominato Ozonoterapic, descritto come medicinale omeopatico veterinario ma privo del codice di Autorizzazione all'Immissione in Commercio (AIC) rilasciato dal Ministero della
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Salute, come da Documento di trasporto n. 314 del 20/12/2019 emesso da Agrisol Srl, relativa alla consegna di due confezioni di 33 tubi di Ozonoterapic, interamente utilizzate, giusta quanto riportato nella scheda di ispezione n. 040319/2 del 04/03/19 (integrata e corretta dalla scheda n. 290519/5 del 29/05/19, redatta al solo fine di indicare i riferimenti dei DDT e delle confezioni di Ozonoterapic acquistate). Condotta punita ai sensi dell'art.
108, comma 9, del D. L.vo n. 193/2006
, con la sanzione amministrativa pecuniaria da €
2.582,00 ad € 15.493,00, e quantificata nella misura di € 2.582.00, pari al minimo edittale.
I ricorrenti fondavano l'opposizione e la conseguente richiesta di annullamento dell'atto impugnato su plurimi motivi a suffragio dei quali avanzavano istanza di ammissione di prove documentali e testimoniali e di disposizione di CTU ed in esito ai quali chiedevano
l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
In particolare, rilevavano ed eccepivano la mancanza di colpa o dolo in capo ai ricorrenti che avrebbero acquistato il prodotto in assoluta buona fede da azienda specializzata nella fornitura di prodotti per animali da allevamento e dunque senza alcuna consapevolezza che il prodotto fosse privo dell'AIC. In subordine i ricorrenti eccepivano l'omessa notificazione del verbale di accertamento e constatazione di violazione amministrativa entro i termini previsti dall'art. 14 L. n. 689/81 posto che la notifica del verbale di contestazione n. 61/2019 del 17/07/2019, sarebbe avvenuta in data 01/08/2019, mentre
l'accesso presso la sede della ditta individuale ricorrente risalirebbe al 04/03/2019 e dunque oltre i 90 giorni previsti dalla norma.
Costituendosi l'ATS della Val Padana sosteneva la fondatezza del provvedimento sanzionatorio posto che i ricorrenti, allevatori professionisti e di provata esperienza, avrebbero dovuto sapere che non è possibile acquistare ed utilizzare prodotti medicinali veterinari privi dell'AIC ed avrebbero potuto facilmente verificare la presenza (o
l'assenza) del codice numerico di nove cifre sulla confezione prima di acquistarlo ed utilizzarlo. Sul punto, inoltre, l'amministrazione sanitaria opposta eccepiva che nessun rilievo avrebbe la circostanza che il prodotto si sarebbe, in esito agli esami del latte analizzato, rilevato innocuo e privo delle caratteristiche necessarie per essere considerato un medicinale veterinario omeopatico. In relazione, poi, all'eccepita violazione dei termini di notifica previsti dall'art. 14 L. 689/81, l'ATS rilevava come la contestazione della violazione sarebbe avvenuta nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data del
31.05.2019. Data del parere pervenuto dal competente Ufficio Veterinario del Ministero
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della Salute a chiusura delle necessarie indagini svolte dall'ATS;
data chiaramente indicata come quella di chiusura delle indagini anche nel verbale di accertamento notificato in data
01/08/2019. L'ATS, infine si opponeva all'accoglimento delle istanze istruttorie ritenute superflue in quanto tutte tese a dimostrare come il prodotto non fosse un medicinale;
circostanza in realtà irrilevante e non contestata.
All'udienza del 12/03/2024 le parti comparivano ribadendo e confermando ogni eccezione, argomentazione e contestazione riportata in atti. Il giudice, sciogliendo la riserva con ordinanza fuori udienza del 26/03/2024, rigettava le istanze istruttorie perché superflue in quanto tese a dimostrare la natura di prodotto non medicinale, nemmeno omeopatico, dell'Ozonoterapic;
circostanza in realtà non contestata e dunque provata ai sensi dell'art. 115 C.C. e rinviava all'udienza odierna per gli incombenti di cui all'art. 429
Cpc
, con concessione di termine alle parti per deposito di note finali. All'udienza odierna, dopo la discussione,
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