Trib. Roma, sentenza 08/10/2024, n. 15203

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 08/10/2024, n. 15203
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 15203
Data del deposito : 8 ottobre 2024

Testo completo

N. R.G. 44922/2021
REPUBBLICA ITALIANA
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. CLAUDIA PEDRELLI Presidente dr. DANIELA CAVALIERE Giudice dr. TOMMASO MARTUCCI Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 44922/2021 del Ruolo Generale degli Affari
Civili, posto in deliberazione all'udienza del 30/5/2024 e promosso da:
RI LA nata a [...] il [...], (C.F. [...]), residente in [...]
RI UN nata a [...] il [...], (C.F. [...]), residente in [...] rappresentate e difese dall'Avv. Marco Donvito, (C.F. [...]), elettivamente domiciliate presso il suo studio sito in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 229, giusta delega depositata telematicamente in allegato all'atto di citazione
ATTRICI contro
SPREA S.p.A., C.F. 00746350149, con sede in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Torino n. 51, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura generale alle liti del 22/9/2007 per atto Notaio Soresi – rep. n. 81609/17378, depositata telematicamente in allegato alla comparsa di risposta, dall'Avv. Paola AF, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cernusco sul Naviglio (MI), Via Torino n. 51
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CONVENUTA
OGGETTO: diritto d'autore
CONCLUSIONI: per le attrici: “all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertare e dichiarare che la EA SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, ha effettuato, senza il consenso da parte delle deducenti aventi diritto, e così illegittimamente, abusivamente ed arbitrariamente, la riedizione, la distribuzione e la commercializzazione mensile, a partire dall'agosto 2020 di circa quattro riviste mensili SS, SA BI e ER, SO e “Le Avventure di AC DO, contenenti le riproduzioni fotografiche contenute nei relativi fotoromanzi interpretati come protagonista dal Sig. NC GA, come meglio già documentato e da documentarsi e meglio provarsi in corso di causa;
condannare la EA SpA al pagamento a favore delle deducenti della somma di € 250.000,00 per le violazioni di cui sopra dall'agosto 2020 all'agosto 2021, così ripartite:
- € 100.000,00 cadauna a favore di ST e LU GA per i titoli di cui sopra;

- € 50.000,00 a favore della Sig.ra LU GA a titolo di danno morale-esistenziale;
ordinare alla EA SpA l'immediata cessazione dell'abuso (se del caso in via d'urgenza da introitarsi in corso di causa);
nonché condannare la EA SpA, in caso di omessa cessazione dell'abuso di cui è causa, al pagamento, a favore delle deducenti, come sopra imputato, della complessiva somma di € 250.000.00 annui, a partire dall'agosto 2021, sino al dì della cessazione del denunciato abuso, il tutto comunque quelle somme maggiori o minori da determinarsi in corso di causa e/o comunque ritenute di giustizia, e sul tutto interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi”. Con la memoria ex art. 183, co. VI, n. 1 c.p.c.: “Ci riportiamo alle prese conclusioni con l'ulteriore domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c., stante l'atteggiamento difensivo di controparte ed il persistente abuso della SPREA”
per la convenuta: “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, previe le più opportune declaratorie, I) in via preliminare, autorizzare la chiamata in causa del sig. IC ME (C.F. [...]), residente in [...], ai sensi dell'art. 269 comma 2 c.p.c., e dunque fissando una nuova udienza per consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis c.p.c.;
II) in via principale, respingere tutte le domande delle attrici, in quanto infondate e/o illegittime in fatto e in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa;
III) in via subordinata, nel denegato caso in cui questo Ill.mo Giudice riconoscesse invalido e/o nullo e/o inefficace l'atto di trasferimento dei diritti d'immagine di NC GA concluso dalla SPREA con il Fallimento IO, accertare e dichiarare che in ogni caso lo sfruttamento da parte della stessa SPREA è avvenuto in buona fede, sulla base di un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà, con conseguente applicazione dell'art. 1155 c.c.;
in tale ipotesi, pertanto, l'acquisto dei diritti da parte della SPREA dovrà essere riconosciuto come prevalente rispetto a qualsiasi precedente acquisto o riacquisto dei diritti da parte del sig. GA che sarebbe avvenuto, secondo le prospettazioni avversarie, negli anni '70-'80;
IV) in via ulteriormente subordinata, nel denegato caso in cui questo Ill.mo Giudice riconoscesse l'effettiva titolarità dei diritti in capo alle odierne attrici e dunque come illegittima l'utilizzazione effettuata dalla SPREA dei diritti d'immagine del sig. NC GA all'interno di alcuni dei fotoromanzi pubblicati sulle riviste di SPREA da agosto 2020 ad oggi, accertare e dichiarare che la SPREA sarà unicamente tenuta a cessare l'utilizzazione di detti diritti, senza dover corrispondere alle EREDI RI alcuna somma a titolo risarcitorio, reintegratorio, né restitutorio;
V) in via istruttoria, si chiede fin d'ora, salvo successive integrazioni,
- respingere le istanze istruttorie avversarie e in particolare di dichiarare la totale inammissibilità e inattendibilità della dichiarazione testimoniale del sig. ME di cui al doc. 14 avv., così come dell'eventuale testimonianza del sig. ME e/o di qualsiasi altro testimone, ove
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vengano richieste in via istruttoria ai fini della prova del riacquisto dei diritti d'immagine del sig. GA asseritamente concluso da quest'ultimo con la IO in bonis;

- di ammettersi prova per testi sul seguente capitolo di prova: “Vero che il sig. TO D'IO, per conto della rivista SO edita dalla EA S.p.A., ha intervistato nel novembre 2019 la sig.ra ST GA al fine di pubblicare l'intervista sul n. 3 di SO all'interno di un servizio su NC GA”, indicando come teste il sig. TO D'IO, residente in [...];
VI) in ogni caso, con il favore degli onorari e delle spese del giudizio”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato in data 5/7/2021 ST GA e LU GA convenivano in giudizio avanti all'intestato Tribunale la EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, da liquidarsi in € 250.000,00, di cui
€ 100.000,00 ciascuna a favore di ST GA e LU GA ed ulteriori € 50.000,00 a favore di LU GA, a titolo di danno morale-esistenziale, per le illecite riedizione, distribuzione e commercializzazione mensile, a far tempo da agosto 2020, delle riviste mensili
SS, SA BI e ER, SO e “Le Avventure di AC DO contenenti le riproduzioni fotografiche contenute nei relativi fotoromanzi di NC GA.
Le attrici, premesso di essere le uniche figlie ed eredi NC GA, deceduto in Roma il
28/03/1999, in quanto tali legittimate ad agire in qualità di titolari dei diritti di sfruttamento dell'immagine del loro dante causa, deducevano:
- che NC GA era stato un noto attore di fotoromanzi editi dalla IO S.p.A., che vendeva circa cinque milioni di copie mensili, oltre ad aver lavorato come attore cinematografico in film di genere “poliziottesco”, con la saga di “Mark il Poliziotto”, consistita in tre film diretti da IO Massi, con grande successo di pubblico;

- che la sua carriera era durata circa tredici anni, poiché il 4/6/1980 era stato vittima di un grave incidente stradale, che l'aveva reso paraplegico;

- che nell'estate del 2020 ST GA aveva appreso che a far tempo da agosto 2020, presso le edicole e in alcuni supermercati, erano state poste in vendita la rivista settimanale denominata
SO e il mensile denominato SS, contenenti storie a fotoromanzi con le immagini del proprio congiunto, tutte vecchie riviste che erano state poste in commercio dalla EA
S.p.A.;

- che le attrici avevano subito un grave stress dalla circostanza sopra esposta e, con nota inviata a mezzo posta elettronica ad ottobre 2020, avevano invitato la EA S.p.A. a cessare la pubblicazione e la commercializzazione di fotoromanzi contenenti le immagini di NC
GA ed al ristoro dei relativi danni, cui aveva replicato l'odierna convenuta, dichiarando di
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aver acquistato dalla curatela del fallimento della IO S.p.A. i tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento relativi a tutti i fotoromanzi già pubblicati dalla casa editrice IO S.p.A., compresi quelli interpretati dal GA;

- di avere, quindi, appreso che la IO S.p.A. era stata dichiarata fallita dal Tribunale Ordinario di Paola, Fall. n. 12/2012 e che, nell'ambito della relativa procedura concorsuale, con ordinanza del 14/01/2019 era stata disposta l'offerta di acquisto di: “- Diritti di utilizzo e copyright alla lettera diritto di copia di diverse migliaia (4.500/5.000) di storie e di alcuni milioni di scatti fotografici;
- Titoli, segni distintivi, (comunque denominati) e marchi di prodotti editati dalla fallita, ivi compreso il segno distintivo “IO””, con la precisazione che la vendita era effettuata alla condizione: “visto e piaciuto nello stato di fatto in cui si trovano” … senza alcuna garanzia ... che non potrà muovere obiezione alcuna sui beni acquistati”;:
- che, tuttavia, non era mai stato stipulato un contratto di cessione tra la IO S.p.A. ed il
GA relativamente alle edizioni dei fotoromanzi pubblicati durante l'attività di quest'ultimo
e che tutti i diritti d'immagine del GA contenuti nelle varie edizioni commercializzate dalla
IO S.p.A. erano stati poi acquistati da quest'ultimo.
Tanto premesso, ST GA e LU GA deducevano la violazione, da parte della convenuta, dell'art. 10 c.c. nonché degli artt. 96 e 97 L. 633/1941 per l'uso dell'immagine del
GA senza il loro consenso e concludevano come in epigrafe, chiedendo il ristoro dei danni morale e materiale.
2. Con comparsa depositata l'8/11/2021 si costituiva in giudizio la EA S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, chiedendo,
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