Trib. Salerno, sentenza 06/06/2024, n. 1257

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Salerno, sentenza 06/06/2024, n. 1257
Giurisdizione : Trib. Salerno
Numero : 1257
Data del deposito : 6 giugno 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione lavoro
Il Giudice del Lavoro, dott. ssa Francesca D'Antonio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 810/2021 R.G. LAVORO, vertente
TRA
Parte_1
[...]

[...] rappresentati e difesi dall' Avv. Antonio Panico;

RICORRENTI
E
in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 dall'Avv. Alba Di Lascio;

RESISTENTE

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.2.2021, i ricorrenti indicati in epigrafe, premesso di essere dipendenti della rispettivamente dall'8.5.1985 con Controparte_1 Pt_1 inquadramento nel V livello, dal 2.11.1988 con inquadramento nel IV livello e Pt_1
dal 13.10.1987 con inquadramento nel V livello, deducevano che la Pt_1 CP_1
dando attuazione ai DPR 347/1983, DPR 268/87 e, da ultimo, al DPR
[...]
333/90 aveva erogato la RIA – salario di anzianità- , in una somma inferiore a quella spettante in quanto non aveva provveduto a calcolare tutti gli aumenti periodici relativi al periodo di cui al prospetto contabile allegato all'atto introduttivo. Richiamata la normativa applicabile alla fattispecie di causa i ricorrenti rassegnavano le seguenti conclusioni: “A) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a vedersi riconoscere gli ulteriori importi a titolo di scatti biennali di anzianità maturati e/o RIA pari ad un importo annuo di €. 805,80 per il Sig.re , €.279,32 per il Sig.re Parte_1 Pt_1
e di €.483,44 per il Sig.re o in una diversa somma minore o
[...] Parte_1 maggiore che l'On.le Giudicante riterrà equa e giusta, in virtù di tutto quanto esposto nel presente ricorso e conseguentemente condannare la resistente amministrazione all'adeguamento in busta paga della giusta anzianità maturata e/o Ria nonché al ricalcolo Con della c.d. buona uscita e/o ;
B) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive maturate a titolo di scatti biennali e/o Ria e precisamente nell' importo complessivo di
€. 4.029,00 di cui in diritto per il periodo 01.01.2016 – 31.10.2020 per il Sig.re Parte_1
, €. 1.339,00 di cui in diritto per il periodo 01.01.2016 – 31.10.2020 per il Sig.re
[...]
e €. 1.611,40 di cui in diritto per il periodo 01/01/2016 – 31.10.2020 Parte_1 per il Sig.re o in una diversa somma minore o maggiore che l'On.le Parte_1
Giudicante riterrà equa e giusta, e conseguentemente, condannare la resistente amministrazione al pagamento delle dette somme così come precedentemente indicato, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria”. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi.
Regolarmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la Controparte_1 che, richiamando il DPR 333/90 (unica fonte che disciplinava il rapporto di lavoro pubblico prima della privatizzazione) deduceva che esso non aveva previsto alcun incremento del RIA per il periodo successivo a quello cui esso si riferiva né espressamente, né per effetto di automatismo tanto più che tale possibilità era stata esclusa dall'intervento del legislatore che, con norma di interpretazione autentica, l' art.51 co.3 L.388/2000, aveva chiarito che il 31.12.90 era la data limite della maturazione della retribuzione individuale di anzianità;
richiamava copiosa giurisprudenza di legittimità e di merito che aveva confermato al 31.12.1990 la data di arresto degli incrementi della retribuzione individuale di anzianità. La Controparte_1
Org riportava per ciascun ricorrente i conteggi comprovanti la corretta erogazione della
e concludeva pertanto per il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Istruita la causa con CTU contabile, in data odierna la causa è stata decisa con sentenza sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note scritte di trattazione disposte, ex art.
127 ter c.p.c.
, in sostituzione della udienza del 5.6.2024.
Anzitutto si dà atto che nel ricorso viene richiamato, con espressa valenza di integrazione dell'atto introduttivo, il prospetto contabile prodotto in allegato ove si quantificano le differenze sulla voce stipendiale “RIA” per il periodo decorrente dal
1985 al 2020, complessivamente in € 13.883,87 per il ricorrente € 10.972,83 Pt_1 per il ricorrente ed € 7.907,62 per il ricorrente (v. allegato denominato Pt_1 Pt_1
“foliario tastardi-unito-compresso”). Tale quantificazione è del tutto difforme, quanto al periodo temporale di riferimento e alla misura delle spettanze- rispetto a quella trascritta nelle conclusioni del ricorso ove, come sopra riportato, vengono articolate due domande, l'una avente ad oggetto gli scatti biennali di anzianità maturati a titolo di RIA
e l'altra avente ad oggetto le differenze retributive a titolo di RIA per il circoscritto periodo decorrente dal 1.1.2016 al 31.10.2020. Nelle conclusioni del ricorso, pertanto, la pretesa concernente le differenze retributive è stata espressamente circoscritta ad un periodo più limitato rispetto a quello del prospetto contabile allegato con una conseguente consistente riduzione delle somme pretese a tale titolo rispetto a quelle individuate nel predetto prospetto.
Ciò premesso, sebbene la parte ricorrente abbia espressamente richiamato i predetti conteggi quale parte integrante del ricorso, deve ritenersi, in linea con i principi in materia più volte affermati dalla Corte di Cassazione, che prevalgano le domande rassegnate nelle conclusioni dell'atto introduttivo con cui le parti ricorrenti hanno espressamente ridotto ad un periodo circoscritto (1.1.2016-31.10.2020) le pretese retributive oggetto di causa.
La Corte di Cassazione ha in particolare affermato che “Nel rito del lavoro, ove la parte abbia espressamente e incondizionatamente limitato, nelle conclusioni del ricorso, la propria richiesta (nella specie, di pagamento dell'indennità di disoccupazione agricola) ad una sola annualità, non assume rilievo che, nel corpo dell'atto, abbia dedotto la sua prestazione lavorativa anche per altre annualità, dovendovi essere omogeneità tra le allegazioni esposte nel contenuto complessivo del ricorso e la richiesta formulata nelle conclusioni, dalla quale il giudice non può d'ufficio, in contrasto con l'art. 112 cod. proc. civ., pronunciarsi in difformità” (Cass. 20727/2013).
Nella specie, come già osservato, le parti ricorrenti, pur richiamando nel corpo del ricorso il prospetto contabile allegato, hanno nelle conclusioni dell'atto introduttivo formulato una espressa domanda più circoscritta rispetto ai dati emergenti dal predetto prospetto ed anche nelle successive note scritte non si è ritenuto di emendare/rettificare le suddette conclusioni, ivi avendo la difesa dei ricorrenti “insistito” “per l'accoglimento delle istanze di cui al ricorso introduttivo” (v. note del 8.11.2022).
In virtù delle considerazioni finora esposte, la domanda verrà esaminata secondo le istanze espressamente contenute nelle conclusioni del ricorso da cui questo Giudice, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., ritiene di non potersi/doversi discostare.
Tanto chiarito, nel merito il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni della seguente decisione.
Occorre riportare il quadro normativo e giurisprudenziale in cui si colloca la fattispecie al vaglio.
Come è noto, antecedentemente alla contrattualizzazione del pubblico impiego, il trattamento economico dei pubblici dipendenti era disciplinato da un D.P.R., adottato in recepimento di un accordo siglato con le organizzazioni sindacali nel rispetto della procedura prevista dall'art. 6 della legge n. 93/83;
D.P.R. che, per le amministrazioni regionali, veniva recepito con apposita legge regionale, ai sensi dell'art. 10 della legge
n.93/1983
.
In particolare, il trattamento economico dei dipendenti delle regioni e degli enti locali era regolamentato dai D.P.R.
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