Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 4

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Trieste, sentenza 02/01/2025, n. 4
Giurisdizione : Trib. Trieste
Numero : 4
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

R.G. n. 3486/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRIESTE
Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna L. Fanelli Presidente
Dott.ssa Sabrina Cicero Giudice rel.
Dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 8 novembre 2024 da
nata il [...] a [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, nato il [...] a [...] (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi con l'avv.to Paola Valle del foro di Trieste
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 8 novembre 2024 contenente
l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle seguenti condizioni: Persona_1
“Voglia il Tribunale così disporre:
1) AFFIDAMENTO: Affidare in modo condiviso il figlio minore a entrambi i genitori e con suo collocamento prevalente residenza presso la madre.
2) TEMPI DI PERMANENZA:


a) Il minore starà con ciascun genitore in modo libero in base agli accordi delle parti.
b) Vacanze Estive: ciascuna parte trascorrerà con il figlio due settimane non consecutive da individuarsi di comune accordo entro il 30/03 di ogni anno in modo da consentire l'iscrizione ai centri estivi comunali o al ricreestate. In caso di disaccordo, la scelta dell'individuazione delle due settimane da trascorrere con il figlio spetterà a ciascuna parte ad anni alterni, a nulla rilevando l'eventuale accordo delle parti e o la mancata formalizzazione della scelta che in caso di mancato accordo e/o comunicazione da parte del genitore cui spetta
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