Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 2

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Rieti, sentenza 02/01/2025, n. 2
Giurisdizione : Trib. Rieti
Numero : 2
Data del deposito : 2 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI nella persona del Giudice designato dott. Roberto Colonnello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta presso l'intestato Tribunale al n. 44 del
Ruolo Generale degli Affari Contenziosi per l'anno 2023, vertente
TRA
NI DI (C.F.: [...]), nato ad [...], in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Assunta Zampaglione del foro di Roma presso la quale è elettivamente domiciliata giusta procura in atti di causa
- esecutato opposto nella fase sommaria dinanzi il G.E. attore nel presente giudizio di merito -

E

UR SPV s.r.l., codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso Belluno n. 04846340265, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore e, per essa, quale procuratrice, giusta procura del 18.10.2022 in autentica del Dr. Giorgio Pertegato Notaio in Pordenone (Rep N. 311663. – Racc. N. 41583) CERVED CREDIT MANAGEMENT s.p.a. a socio unico, c.f. e p. iva 06374460969 in persona del procuratore speciale dott.ssa Antonella Florio, giusta procura del 21 ottobre 2022, Repertorio N. 5488 - Raccolta N. 4129 elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell'avv. Nicola Marotta che la rappresenta e difende in forza di procura in atti creditore intervenuto opponente nella fase sommaria dinanzi il G.E. convenuta nel presente giudizio di merito
1
sulla base delle seguenti CONCLUSIONI
come da note scritte ex art. 127 ter cpc depositate dalle parti entro il termine perentorio del 15 marzo 2024

FATTO E DIRITTO
1. Infondata è l'opposizione agli atti esecutivi promossa da UR spv
s.r.l. in seno al procedimento di esecuzione immobiliare rubricato sub RGE. n.
119/2020 e della quale il presente giudizio costituisce la fase di merito ora introdotta ex art. 618, comma 2 cpc dall'originario opposto (ovvero nella fase sommaria) DI NI.
Entrambe le parti, del resto, nel presente giudizio di merito (a differenza di quanto avvenuto nella pregressa fase sommaria) hanno allegato di condividere le argomentazioni contenute nell'ordinanza del G.E. del 13.2.2022 che è oggetto dell'opposizione. Ordinanza che aveva dichiarato improcedibile
l'azione esecutiva intrapresa da UR spv s.r.l. nei confronti di
DI NI (con conseguente ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento effettuata il 25.11.2020 presso Agenzia Entrate
– Ufficio Provinciale di Roma – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2 al n. di reg. gen. 50953 e al n. di reg. part. 35277) in ragione del fatto che l'atto di pignoramento non aveva consentito di individuare univocamente i beni immobili esecutati.
E invero,, come correttamente rilevato nel detto provvedimento opposto,
l'esperto stimatore nominato nel procedimento di esecuzione, con relazione del 23 luglio 2021, aveva fondatamente evidenziato che nella relazione notarile depositata dal creditore procedente UR spv srl era indicato che il debitore era intestatario catastale della particella n. 754 sub. 513 (il garage)
e sub. 514 (il villino) del foglio 22 del N.C.E.U. del Comune di Fiano Romano, mentre nell'atto di pignoramento era stata
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