Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2024, n. 38

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Catanzaro, sentenza 16/01/2024, n. 38
Giurisdizione : Trib. Catanzaro
Numero : 38
Data del deposito : 16 gennaio 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 78/2022 R.G., promossa
da
ER NO, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Veraldi ricorrente
contro
MINISTERO dell'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 16.01.2024.
Con ricorso depositato in data 17.01.2022 la parte ricorrente indicata in epigrafe, appuntato scelto della Guardia di Finanza (oggi in congedo), ha adito il Tribunale di Catanzaro per ottenere il riconoscimento dello status di vittima del dovere, ai sensi dell'art. 1, comma 563,
L. n. 266/2005
e l'attribuzione dei conseguenti benefici economici di legge.
Esponeva, in particolare, di aver subito un grave infortunio in data 24.07.1993, allorquando, in servizio presso la Sezione Aerea di San Vito (TA) nei pressi del deposito di carburanti, intento alla sistemazione dei fusti di carburante, perdeva improvvisamente l'equilibrio cadendo rovinosamente per terra, riportando una “ferita L.C. IV dito mano dx, escoriazioni multiple e frattura scomposta dell'astragalo con lussazione della T.T.”;
che la Commissione Medica
Ospedaliera presso l'ospedale militare di medicina legale di Catanzaro dichiarava il ricorrente
non idoneo permanentemente al servizio militare in modo assoluto a decorrere dal 9.1.1996..”;
che con istanza assunta al prot. n. 201431/2019 del 20.6.2019 della Guardia di Finanza – Calabria, per tramite della Prefettura di Catanzaro, richiedeva la concessione dei benefici previsti dalla normativa vigente per le “vittime del dovere”;
che non avendo ricevuto alcuna risposta, con nota
1
pec del 28.9.2021 diffidava il Ministero dell'Interno all'adozione del provvedimento richiesto;
che con provvedimento prot. n. 0002954 del 05.10.2021 il Ministero dell'Interno rigettava
l'istanza in quanto tardiva “essendo stata presentata oltre il termine decennale di prescrizione di cui all'articolo 2946 del codice civile, in combinato disposto con gli articoli 2934 e 2935 c.c., con riferimento alla data di entrata in vigore delle leggi 20 ottobre 1990 n. 302, 23 dicembre 2000 n. 388 e 23 dicembre 2005
n. 266. Pertanto non si darà luogo all'avvio del procedimento, stante l'avvenuta prescrizione del diritto ad essere riconosciuto vittima del dovere e a ricevere i relativi benefici economici”.
Ciò premesso, ritenendo illegittimo il provvedimento adottato dall'amministrazione resistente, rassegnava le seguenti conclusioni: “In via principale
a) annullare il provvedimento prot. n. 0002954 del 5.10.2021 del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, stabilendo che il diritto all'accertamento dello status di “vittima del dovere” del ricorrente non si è prescritto;

b) dichiarare e ritenere il ricorrente “vittima del dovere”;

c) condannare il Ministero dell'Interno alla corresponsione degli emolumenti di cui al punto 3) e di ogni altro importo previsto in favore delle “vittime del dovere”, maggiorato di interessi legali e rivalutazione monetaria;
in via subordinata, previo l'annullamento di cui al punto a), ordinare al Ministero dell'Interno l'avvio del procedimento nei confronti del ricorrente per l'accertamento dello status di “vittima del dovere”.
Instaurato il contraddittorio, il Ministero convenuto deduceva l'infondatezza delle
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