Trib. Foggia, sentenza 17/01/2024, n. 159
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice designato, dott.ssa Lilia M. Ricucci, all'esito dell'udienza del 17/01/2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha depositato telematicamente la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4444/2018 R.G. Aff. Cont. Lavoro, vertente
T R A
DI LA NZ, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Tota, come da procura speciale alle liti in atti,
RICORRENTE
E
INPS- Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Paolo Bonetti e Domenico Longo, come da procura generale alle liti in atti,
RESISTENTE
oggetto: ripetizione di indebito su assegno sociale
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 24/04/2018 il ricorrente in epigrafe indicata, premesso di essere titolare di pensione categoria INVCIV n. 07044990 il cui importo è stato equiparato a quello dell'assegno sociale al compimento del 65° anno d'età, ha contestato l'indebito per la somma di euro 1.996,08, per il periodo dall'1 gennaio 2016 al 30 novembre 2017, accertato e notificatogli dall'Inps a mezzo missiva del 4 novembre 2017, deducendo: l'irripetibilità della somma in oggetto, alla luce della sua buona fede, trattandosi di errore imputabile all'Istituto, in applicazione dell'art. 52 L. n. 88/89;
l'infondatezza e la genericità del provvedimento Inps di determinazione dell'indebito, con conseguente impossibilità di individuare gli effettivi termini dell'obbligazione restitutoria. pagina 1 di 6
Tanto premesso in fatto e in diritto, il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) accertare
e dichiarare che l'indebito contestato dall'INPS al ricorrente sig. Di LL sulla pensione categoria INVCIV n.
07044990 dal gennaio 2016 al novembre 2017, ovvero per il diverso periodo che sarà accertato in corso di causa, non
è ripetibile - e per l'effetto in via principale 2) accertare e dichiarare che il ricorrente nulla deve all'Istituto Nazionale di
Previdenza Sociale per tutto quanto dedotto in diritto al punto A) trattandosi di importi di pensione tutti percepiti in buona fede ex art.52 L.88/89 ed ex art. 13 L.412/91;
3) in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Giudicante ritenga la normativa vigente in tema di ripetizione di indebito correttamente applicata dall'INPS e, pertanto, in caso di mancato accoglimento della domanda per i motivi di cui al punto A) accertare e dichiarare la irripetibilità dell'indebito contestato al sig. Di LL VI per genericità della motivazione data dall'Istituto ed in quanto nel provvedimento emesso in via amministrativa l'Inps non ha dedotto, né dimostrato perché la somma richiesta debba ritenersi indebitamente elargita, così come illustrato nel punto C);
In ogni caso, con condanna dell'Inps alla restituzione delle somme indebitamente prelevate ovvero trattenute, oltre interessi”.
Vinte le spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Ritualmente costituitosi in giudizio, l'INPS ha contestato, con articolate argomentazioni, il contenuto della domanda, chiedendone il rigetto.
Acquisiti gli atti e i documenti delle parti, lette le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa all'esito dell'odierna udienza mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è fondato e va accolto per i motivi di seguito esposti.
Appare opportuno, in primo luogo, fornire una ricostruzione generale delle coordinate ermeneutiche sottese al thema litis.
L'indebito assistenziale e l'indebito previdenziale costituiscono due figure differenti.
Invero, mentre il primo deriva dalla indebita percezione di prestazioni assistenziali (ad esempio,
l'indennità di accompagnamento ex lege n. 18/80, l'assegno mensile e la pensione d'inabilità degli invalidi civili ex lege n. 118/71, l'assegno sociale, la maggiorazione sociale, l'integrazione al trattamento minimo), il secondo si configura in seguito alla indebita percezione di prestazioni pensionistiche (ad esempio, la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione ai superstiti,
l'assegno mensile e la pensione di inabilità ex lege 222/84).
Nel caso di specie, si verte in tema d'indebito assistenziale, poiché riguardante l'assegno sociale.
La Suprema Corte, con una serie di statuizioni chiarificatrici ha affermato che, al ricorrere di determinate condizioni, di seguito enucleate, l'accipiens non è tenuto alla restituzione all'INPS delle somme indebitamente percepite a titolo di pensione d'invalidità
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi