Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 413

TRIB Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025
0
0
05:06:40
TRIB Reggio Calabria
Sentenza
12 marzo 2025

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Reggio Calabria, sentenza 12/03/2025, n. 413
Giurisdizione : Trib. Reggio Calabria
Numero : 413
Data del deposito : 12 marzo 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione civile settore lavoro e previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di GG BR dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2945/2023 rg , sul ricorso depositato il 16/06/2023 proposto da IM PRATICÒ S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore (difesa dagli avv.ti Giuseppe Chiaramonte e Davide Antonuccio) nei confronti di AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ( di seguito anche ER) in persona del legale rappresentante pro-tempore (difesa dall'avv. Sergio MAZZU')
dato atto che la trattazione del processo è avvenuta sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : parte ricorrente e parte resistente ER,
così definitivamente provvedendo disattesa ogni contraria istanza, difesa, eccezione:
“ Accoglie parzialmente la domanda e annulla per quanto in motivazione l'intimazione di pagamento nella parte relativa agli avvisi di addebito contestati.
Spese compensate per intero .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
- In Via Preliminare, sospendere l'Intimazione di pagamento opposta stante l'imminente avvio della procedura di esecuzione forzata decorsi 5 giorni dalla sua notifica in assenza di spontaneo pagamento del contribuente;

In Via Preliminare, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per difetto di legittimazione attiva, ossia per vizio di potere di riscossione e competenza territoriale in quanto emessa e notificata nella Provincia di NO dall'Agente della ON competente esclusivamente per la
1


Provincia di GG BR al di fuori del suo ambito di competenza territoriale, in patente violazione degli artt. 43, co. 1 e 45 - D.Lgs. n. 112/99 ed art. 46, co. 1 e 2 - D.P.R. n. 602/73;
In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica in quanto promanante da un indirizzo PEC “NON istituzionale” in violazione degli artt. 26 - D.P.R. n. 602/73, art. 60 - D.P.R. n. 600/73, art.

3-bis, co.

1 - L. n. 53/94
, art.

6-ter - D.Lgs. n. 82/2005
ed art. 16-ter - D.L. n. 179/2012, nonché per omessa allegazione della “attestazione di conformità” all'originale del file informatico in assenza di entrambe le firme digitali “PAdES” e “CAdES”;
Sempre In Via Principale, annullare l'Intimazione di pagamento opposta per omessa previa notifica degli atti ad essa prodromici, dichiarando conseguentemente non dovuta somma alcuna dalla ricorrente a qualsiasi titolo;

In Via Subordinata, ai sensi e per gli effetti delle norme di diritto più sopra richiamate e della
Giurisprudenza citata dichiarare la nullità dell'Intimazione di pagamento per difetto di motivazione a cagione della mancata e/o errata indicazione della modalità di calcolo degli interessi moratori calcolati sulla sorte capitale in patente violazione degli artt. 7 e 17 - L. n. 212/2000 ed art.

3 - L. n.
241/1990
;
Infine, condannare la controparte al tempestivo rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierna esponente fosse costretta a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto le venisse coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge;

Vittoria di spese di lite da distrarsi “al difensore”
Parte ricorrente deduceva che: agiva in riassunzione del giudizio promosso dall'odierna ricorrente dinanzi al Tribunale di NO
Sezione Lavoro ed iscritto al numero di R.G. 5724/2022, avverso Intimazione di pagamento n. 094
2022 9004243359, ; in data 8 Giugno 2022, l'Agente delle ON di Roma aveva infatti comunicato all'odierna ricorrente l'Intimazione di pagamento n. 094 2022 9004243359 (ex art. 50, co.

2 - D.p.r. n.
602/'73), i cui titoli legittimanti, invero MAI ricevuti dall'opponente, sarebbero, fra gli altri e per quanto qui d'interesse, i seguenti atti:
1) Avviso di Addebito n. 394 2019 0000212669, assunto notificato in data 26.03.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2018 effettuata dall'I.N.P.S. di GG BR;

2) Avviso di Addebito n. 394 2019 0002048413, assunto notificato in data 29.07.2019, recante iscrizione a titolo di Modello DM/10 annualità 2019 effettuata dall'I.N.P.S. di GG BR;

2
la suddetta Intimazione di pagamento era da considerare atto palesemente nullo ed illegittimo per vari motivi .
L'ER -Agenzia Entrate ON si costituiva e contestava la domanda.
Chiedeva ➢ In via pregiudiziale:
1) Accertare la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 170 e, per l'effetto, dichiarare l'improcedibilità/inammissibilità/nullità del ricorso per omessa notificazione della riassunzione al difensore costituito;

2) Accertare l'omessa notificazione del ricorso ad INPS, parte processuale costituita nel giudizio
RG 5724/2022 svoltosi innanzi al Tribunale del Lavoro di NO, e, per l'effetto, dichiarare l'inammissibilità della riassunzione;

3) In subordine, onerare Parte ricorrente alla chiamata in giudizio di INPS;

➢ Nel merito:
4) Accertare il difetto di legittimazione passiva di ER in relazione alle eccezioni sollevate dalla
Ricorrente che attengono esclusivamente l'attività di competenza dell'Ente impositore, e, per l'effetto, ordinare l'integrazione del contraddittorio in favore di INPS onerando di tale incombente la IM PRATICO' SRL;

5) Accertare la regolarità della notifica dell'AVI n. 094 2022 9004243359 000 effettuata da ER nel rispetto della legislazione vigente e mediante indirizzo p.e.c. ritualmente registrato e, per l'effetto, rigettare l'eccezione di inesistenza e/o nullità della suddetta notificazione;

6) Accertare la sottoscrizione, mediante firma digitale, dell'atto opposto da
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi