Trib. Monza, sentenza 06/11/2024, n. 2670
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Testo completo
N. R.G. 3148/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NZ
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3148/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusto mandato in atti dall'Avv. Daniela Novati del Foro di ON (C.F. ), CodiceFiscale_3 con Studio in ON, Via Mantegazza n.2, eleggendo domicilio presso la sua posta certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
28.09.1967, C.F. C.F. , di cittadinanza italiana e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pierotti Elsa (C.F. ) ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON (MB), Via San Gottardo 76, giusto mandato alle liti allegato ai sensi dell'art.10 D.P.R. 123/01, ivi dichiarando altresì di voler ricevere le notifiche nonché le comunicazioni di cancelleria mediante trasmissione anche a mezzo fax al n. 039.3309831 e/o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per GIUDICE Pt_1
pagina 1 di 8
NEL MERITO:
1) disporre che il figlio maggiorenne venga collocato presso il padre, Signor Per_1 Parte_1
, al quale verrà assegnata la casa familiare, sita in Giussano, Via Puccini n.26;
[...]
2) ordinare alla OR di prelevare i propri beni ed effetti personali rimasti e di CP_1 lasciare l'abitazione di Giussano, Via Puccini n.26 entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza;
3) disporre, a carico della OR , un assegno di mantenimento mensile, pari ad € CP_1
250,00, a favore del figlio , o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di Per_1 causa, oltre aggiornamento ISTAT, come per legge, ed il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di ON del 7.05.2018: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
- viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente:
- il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre);
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- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. 4) disporre che l'assegno Unico e Universale venga percepito integralmente dal Signor Parte_1
, in quanto genitore collocatario/convivente del figlio maggiorenne .
[...] Per_1
5) rigettare le istanze/domande formulate dalla OR , per le ragioni Controparte_1 indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- convocare ed ascoltare il figlio maggiorenne , al fine di vagliare la sua volontà in merito alla Per_1 collocazione dello stesso presso il padre ed accertare la sua condizione di non autosufficienza economica, nonché sui fatti esposti in narrativa;
- si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito ed indiretta, formulando capitoli di prova, nei prefiggendi termini di legge, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che vorrà dimostrare controparte;
Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto i capitoli di prova formulati da parte resistente sono tutti ininfluenti al fine di decidere la presente vertenza (per tale ragione si ritiene inutile formulare capitoli a prova contraria);
se ne chiede la loro inammissibilità anche per le
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NZ
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore dott. Claudia Bonomi Giudice dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3148/2024 promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...] (C.F. ), rappresentato e difeso CodiceFiscale_2 giusto mandato in atti dall'Avv. Daniela Novati del Foro di ON (C.F. ), CodiceFiscale_3 con Studio in ON, Via Mantegazza n.2, eleggendo domicilio presso la sua posta certificata
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._4
28.09.1967, C.F. C.F. , di cittadinanza italiana e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Pierotti Elsa (C.F. ) ed C.F._6 elettivamente domiciliata presso il suo studio in ON (MB), Via San Gottardo 76, giusto mandato alle liti allegato ai sensi dell'art.10 D.P.R. 123/01, ivi dichiarando altresì di voler ricevere le notifiche nonché le comunicazioni di cancelleria mediante trasmissione anche a mezzo fax al n. 039.3309831 e/o a mezzo mail all'indirizzo di posta elettronica certificata: Email_2
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: RAPPORTI CON I FIGLI NATURALI
CONCLUSIONI per GIUDICE Pt_1
pagina 1 di 8
NEL MERITO:
1) disporre che il figlio maggiorenne venga collocato presso il padre, Signor Per_1 Parte_1
, al quale verrà assegnata la casa familiare, sita in Giussano, Via Puccini n.26;
[...]
2) ordinare alla OR di prelevare i propri beni ed effetti personali rimasti e di CP_1 lasciare l'abitazione di Giussano, Via Puccini n.26 entro e non oltre 30 giorni dall'emissione della sentenza;
3) disporre, a carico della OR , un assegno di mantenimento mensile, pari ad € CP_1
250,00, a favore del figlio , o la maggiore o la minore somma che verrà determinata in corso di Per_1 causa, oltre aggiornamento ISTAT, come per legge, ed il 50% delle spese straordinarie, come individuate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di ON del 7.05.2018: a. spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
- cure dentistiche presso strutture pubbliche;
- trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
- tickets sanitari;
- occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
- farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b. spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private, nonché sedute di psicoterapia per le quali ultime l'accordo genitoriale era intervenuto in tempo antecedente alla definenda separazione;
- cure termali e fisioterapiche;
- trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
- farmaci omeopatici;
c. spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
- dotazione informatica (pc e/o tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES);
- assicurazione scolastica;
- fondo cassa richiesto dalla scuola;
- gite scolastiche senza pernottamento;
- spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno/tram/metro) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d. spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
- corsi di recupero e lezioni private;
- corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero;
- alloggio presso la sede universitaria;
e. spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: - centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f. spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: - corsi di lingue, di musica e strumenti musicali;
- attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
- spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout);
- viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
- spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni);
acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli. La modalità per il rimborso della quota al genitore anticipatario sarà la seguente:
- il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 giorni) e che, in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. In ipotesi di urgenza, l'eventuale dissenso potrà essere soggetto - per espressa decisione dei genitori - a un termine inferiore di giorni 3 (tre);
pagina 2 di 8
- il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 (trenta) giorni dall'effettuazione della spesa e correlativamente il rimborso dovrà avvenire entro i 15 (quindici) giorni successivi alla richiesta. In ipotesi di urgenza, il rimborso dovrà - per espressa previsione dei genitori - essere effettuato entro 3 (tre) giorni dalla comunicazione e approvazione/condivisione della spesa. 4) disporre che l'assegno Unico e Universale venga percepito integralmente dal Signor Parte_1
, in quanto genitore collocatario/convivente del figlio maggiorenne .
[...] Per_1
5) rigettare le istanze/domande formulate dalla OR , per le ragioni Controparte_1 indicate in narrativa. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di lite, oltre IVA, CPA e spese forfettarie.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- convocare ed ascoltare il figlio maggiorenne , al fine di vagliare la sua volontà in merito alla Per_1 collocazione dello stesso presso il padre ed accertare la sua condizione di non autosufficienza economica, nonché sui fatti esposti in narrativa;
- si chiede, sin d'ora, di essere ammessi a prova contraria diretta sui capitoli di prova formulati da controparte ed eventualmente ammessi dal Giudice adito ed indiretta, formulando capitoli di prova, nei prefiggendi termini di legge, volti a dimostrare fatti incompatibili con quelli che vorrà dimostrare controparte;
Si contestano le istanze istruttorie avversarie, in quanto i capitoli di prova formulati da parte resistente sono tutti ininfluenti al fine di decidere la presente vertenza (per tale ragione si ritiene inutile formulare capitoli a prova contraria);
se ne chiede la loro inammissibilità anche per le
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