Trib. Paola, sentenza 02/01/2025, n. 12
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Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. IZ GG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
IT RA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Scarcello NG ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, al Viale
Giacomo Mancini, Palazzo Futura, snc., in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
SOCIETÀ FINO 2 SECURITISATIONS S.R.L., in persona del l.r.p.t., partita IVA n.
09966400963, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amico Adriano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Demetrio Corone (CS), alla Via Castriota n. 10, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
ON NT
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 17.06.2021, notificato a mezzo racc. A/R a TA NI in data
17.6.24 e a Fino 2 Securitisations S.r.l. in data 24.06.2021, il sig. CO FR conveniva i
1
predetti in giudizio, innanzi al Tribunale di PA, deducendo che: la Società Fino 2
Securitisations S.r.l., in forza della sentenza di condanna (per l'importo pari a € 43.100,68) n.
478/2012, emessa dal Tribunale di PA (R.G.A.C. n. 834/07) nei confronti della sig.ra TA
NI, debitrice esecutata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'originaria creditrice, Società Unicredit S.p.A., sottoponeva ad espropriazione forzata ben 13 unità immobiliari il cui valore complessivo ammontava ad €1.000.000,00, a fronte di una pretesa creditoria ampiamente inferiore, pari a € 43.100,68;
l'azione espropriativa colpiva anche il bene immobile identificato nel catasto Urbano del Comune di DE AR (CS) al Foglio 36,
Particella 582, Sub 3 e 5, nel suo possesso ultraventennale, in virtù di una scrittura privata di compravendita datata 11.03.97, il cui corrispettivo a saldo veniva corrisposto in data 07.04.99;
detto bene rappresentava la proprietà immobiliare destinata a prima casa dell'attore e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da due figli minori ed uno maggiorenne;
il sig. CO
FR, nella qualità di terzo proprietario del bene immobile oggetto di esecuzione, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. innanzi al Tribunale di PA;
si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava la domanda cautelare proposta dal sig. CO FR, mentre la debitrice rimaneva contumace;
il G.E., con ordinanza depositata e notificata in data
22.3.21, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e concedeva termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, pertanto, domandava, riportandosi integralmente ai motivi di opposizione, preliminarmente, disporsi la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020, come modificato dalla
L. n. 137/2020, in quanto il bene immobile pignorato, sito nel Comune di DE AR (CS), alla Via dei Saraceni n. 9, ex Via Fiorillo, snc., identificato in catasto al Foglio 36, particella 582 sub
3 e 5, risultava essere l'abitazione principale dell'opponente e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da un figlio maggiorenne e dai due figli minori;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della creditrice;
dichiararsi la nullità del pignoramento relativamente al bene immobile sopracitato, in quanto eseguito in danno di un bene di sua proprietà, essendo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio sorto tra la creditrice procedente e l'esecutata, sig.ra TA
NI;
accertarsi e dichiararsi che il bene pignorato veniva acquisito nella sfera giuridica dell'attore per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
ordinarsi al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione del pignoramento e disporsi la trascrizione dell'intervenuta prescrizione acquisitiva in suo favore del bene immobile pignorato in questione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.21 si costituiva tardivamente la Società Fino 2
Securitisations S.r.l., e per essa la sua mandataria do Value S.p.A. (già doBank S.p.A.), la quale
2
domandava: rigettarsi la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e condannarsi il terzo al pagamento delle spese legali.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della sig.ra TA NI, rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, espletata prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice, il quale assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice, sollevata dall'attore.
In primis, si evidenzia che “nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 12/08/2000).
Comunque, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (Cass., Sez. Un., n. 2951/16).
Su tale questione, attinente al merito della causa, si rileva quanto segue.
Risulta prodotto da parte convenuta, Fino 2 Securitisations S.r.l., stralcio di verbale avente ad oggetto il cambio di denominazione della società mandataria, già doBank spa, in doValue, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta, a tanto abilitata in forza di procura speciale del 20.07.2017 per Notaio Anita Varsallona di Milano, con atto Rep n. 60850.
Invero, come
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di PA, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott. IZ GG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 836/2021 R.G., avente ad oggetto: usucapione
TRA
IT RA (c.f. [...]), rappresentato e difeso dall'avv.
Scarcello NG ed elettivamente domiciliato lo studio di quest'ultimo, sito in Cosenza, al Viale
Giacomo Mancini, Palazzo Futura, snc., in virtù di procura speciale posta in calce all'atto di citazione;
ATTORE
E
SOCIETÀ FINO 2 SECURITISATIONS S.R.L., in persona del l.r.p.t., partita IVA n.
09966400963, rappresentata e difesa dall'avv. D'Amico Adriano ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, sito in San Demetrio Corone (CS), alla Via Castriota n. 10, giusta procura speciale posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHÉ
ON NT
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice e depositate telematicamente dalle parti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
MOTIVAZIONE IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione del 17.06.2021, notificato a mezzo racc. A/R a TA NI in data
17.6.24 e a Fino 2 Securitisations S.r.l. in data 24.06.2021, il sig. CO FR conveniva i
1
predetti in giudizio, innanzi al Tribunale di PA, deducendo che: la Società Fino 2
Securitisations S.r.l., in forza della sentenza di condanna (per l'importo pari a € 43.100,68) n.
478/2012, emessa dal Tribunale di PA (R.G.A.C. n. 834/07) nei confronti della sig.ra TA
NI, debitrice esecutata, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dall'originaria creditrice, Società Unicredit S.p.A., sottoponeva ad espropriazione forzata ben 13 unità immobiliari il cui valore complessivo ammontava ad €1.000.000,00, a fronte di una pretesa creditoria ampiamente inferiore, pari a € 43.100,68;
l'azione espropriativa colpiva anche il bene immobile identificato nel catasto Urbano del Comune di DE AR (CS) al Foglio 36,
Particella 582, Sub 3 e 5, nel suo possesso ultraventennale, in virtù di una scrittura privata di compravendita datata 11.03.97, il cui corrispettivo a saldo veniva corrisposto in data 07.04.99;
detto bene rappresentava la proprietà immobiliare destinata a prima casa dell'attore e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da due figli minori ed uno maggiorenne;
il sig. CO
FR, nella qualità di terzo proprietario del bene immobile oggetto di esecuzione, proponeva opposizione di terzo ex art. 619 c.p.c. innanzi al Tribunale di PA;
si costituiva in giudizio la convenuta opposta, la quale contestava la domanda cautelare proposta dal sig. CO FR, mentre la debitrice rimaneva contumace;
il G.E., con ordinanza depositata e notificata in data
22.3.21, rigettava l'istanza di sospensione ex art. 624 c.p.c. e concedeva termine perentorio di 90 giorni per l'introduzione del giudizio di merito.
L'attore, pertanto, domandava, riportandosi integralmente ai motivi di opposizione, preliminarmente, disporsi la sospensione della procedura esecutiva ex art. 54 ter D.L. 18/2020, come modificato dalla
L. n. 137/2020, in quanto il bene immobile pignorato, sito nel Comune di DE AR (CS), alla Via dei Saraceni n. 9, ex Via Fiorillo, snc., identificato in catasto al Foglio 36, particella 582 sub
3 e 5, risultava essere l'abitazione principale dell'opponente e del suo nucleo familiare, composto dal coniuge, da un figlio maggiorenne e dai due figli minori;
nel merito, accertarsi e dichiararsi la carenza di legittimazione attiva della creditrice;
dichiararsi la nullità del pignoramento relativamente al bene immobile sopracitato, in quanto eseguito in danno di un bene di sua proprietà, essendo soggetto estraneo al rapporto obbligatorio sorto tra la creditrice procedente e l'esecutata, sig.ra TA
NI;
accertarsi e dichiararsi che il bene pignorato veniva acquisito nella sfera giuridica dell'attore per intervenuta prescrizione acquisitiva ultraventennale;
ordinarsi al Conservatore dei Registri
Immobiliari la cancellazione del pignoramento e disporsi la trascrizione dell'intervenuta prescrizione acquisitiva in suo favore del bene immobile pignorato in questione.
Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.21 si costituiva tardivamente la Società Fino 2
Securitisations S.r.l., e per essa la sua mandataria do Value S.p.A. (già doBank S.p.A.), la quale
2
domandava: rigettarsi la domanda di parte attrice poiché infondata in fatto e in diritto e condannarsi il terzo al pagamento delle spese legali.
Instaurato il contraddittorio, dichiarata la contumacia della sig.ra TA NI, rigettata l'istanza di sospensione della procedura esecutiva, espletata prova orale, le parti precisavano le conclusioni mediante il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 4.10.2024, autorizzate dal Giudice, il quale assumeva la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione attiva della creditrice, sollevata dall'attore.
In primis, si evidenzia che “nell'opposizione di terzo all'esecuzione, il terzo opponente, non essendo parte del processo esecutivo, è legittimato a far valere il proprio diritto reale sul bene oggetto dell'esecuzione forzata, ma non ad eccepire i vizi della relativa procedura ovvero ad impugnare la validità del titolo posto a base di essa” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10810 del 12/08/2000).
Comunque, “la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato
e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio. La relativa questione attiene al merito della causa” (Cass., Sez. Un., n. 2951/16).
Su tale questione, attinente al merito della causa, si rileva quanto segue.
Risulta prodotto da parte convenuta, Fino 2 Securitisations S.r.l., stralcio di verbale avente ad oggetto il cambio di denominazione della società mandataria, già doBank spa, in doValue, come deliberato dall'Assemblea Straordinaria con verbale del dott. Salvatore Mariconda, Notaio in Roma, in data 5 marzo 2019 n. 14941 di Repertorio e n. 10098 di Raccolta, a tanto abilitata in forza di procura speciale del 20.07.2017 per Notaio Anita Varsallona di Milano, con atto Rep n. 60850.
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