Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17713

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Roma, sentenza 20/11/2024, n. 17713
Giurisdizione : Trib. Roma
Numero : 17713
Data del deposito : 20 novembre 2024

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa M Ii Presidente
dott.ssa C P Giudice
dott.ssa S R Giudice relatore
riunito nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 50763 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. S S ed elettivamente domiciliata presso il suo studio
in Roma, Via San Giovanni in Laterano n. 60, giusta procura allegata all'atto
introduttivo
Ricorrente
E
, nato a [...] l'[...], residente in [...], Largo CP_1
F M n. 11
Resistente contumace
1


Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza del
26.6.2024

Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19.8.21, ritualmente e tempestivamente
notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, Pt_1
premesso che in data 14.12.2015 contraeva con
[...] CP_1
Pers matrimonio civile;
che dall'unione era nata la figlia (4.02.2016);
che con
decreto in data 27.1.2020 il Tribunale di Roma omologava la separazione
personale dei coniugi le cui condizioni prevedevano, tra l'altro, l'affidamento
esclusivo della figlia minore al padre, con esercizio esclusivo della
responsabilità genitoriale da parte del medesimo e modalità di frequentazione
per la madre, in ragione di quanto disposto dal Tribunale per i Minorenni di
Roma con decreto reso il 26.11.2019 e pubblicato in data 4.12.2019 a
conclusione del procedimento iscritto al N.R.G. 721/2014 V.G., nonché un
contributo in capo alla madre per il mantenimento della figlia pari ad euro 50,00
mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che dalla comparizione delle
parti dinnanzi al Presidente del Tribunale non era ripresa la convivenza né si
era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale, chiedeva che fosse
dichiarata la
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