Trib. Napoli, sentenza 01/10/2024, n. 8296
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Testo completo
N. R.G. 26707/2022
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.26707/2022 R.G.A.C. TRA FE S.R.L. (P.I. 03703440655), in persona del legale rappresentante p.t., Angelo Villano (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Antonio MELUCCI ATTORE E ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L., C.F. 91055320120 – P. IVA 03357090129, in persona del legale rappresentante p.t., con sede alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), rappresentata e difesa in virtù di mandato IN ATTI, dall'avv.to Avv. Mario Caliendo con studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO La FE S.R.L., con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la AS consortile s.c.a.r.l. onde sentir accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di fattura n. 717 del 02.12.2021 per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016, nonché per
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inesistenza e nullità della causa della clausola del bando di gara e del disciplinare di gara e dell'atto unilaterale d'obbligo che ne prevedevano il pagamento, con richiesta di apposita declaratoria di nullità o annullabilità del prefato atto unilaterale d'obbligo e della predetta clausola del bando di gara e del disciplinare di gara anche per violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, clausola di cui chiedeva la conseguente disapplicazione, anche ai fini della chiesta pronuncia di accertamento negativo. Si è costituita la AS consortile s.c.a.r.l che ha impugnato le avverse deduzioni, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O, e concludendo per il rigetto della domanda. Dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata decisa all'odierna udienza, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. In via preliminare va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero parte attrice, ai fini della partecipazione alla gara di appalto indetta dal Comune di Sapri, ha sottoscritto un atto unilaterale in cui si è obbligata a corrispondere - come si evince dal testo di tale “atto unilaterale d'obbligo” di cui di
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
XI SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Giudice Monocratico del Tribunale di Napoli, XI sezione civile, dott. Vincenzo Pappalardo, pronunzia la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.26707/2022 R.G.A.C. TRA FE S.R.L. (P.I. 03703440655), in persona del legale rappresentante p.t., Angelo Villano (C.F. [...]), rappresentata e difesa, in virtù di procura agli atti, dall'Avv. Antonio MELUCCI ATTORE E ASMEL CONSORTILE S.C.A.R.L., C.F. 91055320120 – P. IVA 03357090129, in persona del legale rappresentante p.t., con sede alla via Carlo Cattaneo n. 9 – 21013 Gallarate (VA), rappresentata e difesa in virtù di mandato IN ATTI, dall'avv.to Avv. Mario Caliendo con studio in Napoli alla via P. Colletta n. 12 CONVENUTO CONCLUSIONI Come da atti e verbali di causa cui per brevità si rinvia. FATTO E DIRITTO La FE S.R.L., con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la AS consortile s.c.a.r.l. onde sentir accertare e dichiarare non dovute le somme richieste con l'avviso di fattura n. 717 del 02.12.2021 per violazione di norme imperative e falsa applicazione dell'art. 23 Cost. e dell'art. 41 comma 2 bis del D.LGS. 50/2016, nonché per
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inesistenza e nullità della causa della clausola del bando di gara e del disciplinare di gara e dell'atto unilaterale d'obbligo che ne prevedevano il pagamento, con richiesta di apposita declaratoria di nullità o annullabilità del prefato atto unilaterale d'obbligo e della predetta clausola del bando di gara e del disciplinare di gara anche per violazione dell'art. 83, comma 8, d.lgs. 50/2016, clausola di cui chiedeva la conseguente disapplicazione, anche ai fini della chiesta pronuncia di accertamento negativo. Si è costituita la AS consortile s.c.a.r.l che ha impugnato le avverse deduzioni, eccependo in via preliminare il difetto di giurisdizione del G.O, e concludendo per il rigetto della domanda. Dopo breve trattazione, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa è stata decisa all'odierna udienza, fissata per la discussione ex art.281 sexies c.p.c. e sostituita dal deposito di note scritte, con il presente provvedimento. In via preliminare va dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario. Ed invero parte attrice, ai fini della partecipazione alla gara di appalto indetta dal Comune di Sapri, ha sottoscritto un atto unilaterale in cui si è obbligata a corrispondere - come si evince dal testo di tale “atto unilaterale d'obbligo” di cui di
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