Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 10

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Vicenza, sentenza 03/01/2025, n. 10
Giurisdizione : Trib. Vicenza
Numero : 10
Data del deposito : 3 gennaio 2025

Testo completo

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei
IGnori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente estensore
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 2573 del ruolo generale per gli affari di volontaria giurisdizione
dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
C.F. , nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Brigida Larocca
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale
di Vicenza;

In punto: separazione personale dei coniugi
Conclusioni delle parti:
i coniugi concordemente chiedono che il Tribunale omologhi la loro separazione
consensuale alle concordate condizioni di cui agli allegati Parte A e Parte B.
VERBALE PARTE A
comparsi personalmente innanzi al Giudice Relatore Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza del
19/11/2024 concordano e pattuiscono quanto segue:
1) I coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto ed impegno a non interferire
l'uno nella vita privata dell'altro.
2) La casa familiare sita in Rosà (VI) alla Via Don ED Marangoni n.35/A viene
assegnata, salvo quanto di seguito meglio specificato, al IG. , mentre la IG.ra Parte_1
ha già provveduto a trasferire la propria residenza portando con sè tutti i Parte_2
propri effetti personali.
3) Il figlio resta affidato congiuntamente ad entrambi i genitori. Il minore avrà Per_1
collocazione principale e residenza con la madre, presso l'abitazione sita a Rosà (VI) alla
Via Eugenio Montale n.8/int.2.
Il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni volta che vorrà, compatibilmente
con gli impegni della madre e del minore.
In ogni caso il IG. dovrà tenere con sé il figlio minore secondo le seguenti Parte_1
modalità, salvo diversi accordi tra i genitori:
• a week end alternati, dall'orario di uscita di scuola del sabato al lunedì mattina e per
due pomeriggi alla settimana;

• una settimana durante le vacanze natalizie, da concordarsi con congruo anticipo,
alternativamente un anno compreso il Natale, un anno il Capodanno;
n. 3 giorni
durante le vacanze pasquali in modo tale da ricomprendere ad anni alterni la festività
della Pasqua;

• per n. 2 settimane anche non consecutive nel periodo estivo, da concordare entro il
31 maggio di ciascun anno.
4) Il IG. corrisponderà alla IG.ra la somma mensile di Parte_1 Parte_2
EURO 200,00 (duecento/00) a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore
. Il IG. provvederà inoltre al mantenimento diretto dei figli Per_1 Parte_1
ED ed , oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti con il Per_2
medesimo conviventi.
5) Il padre corrisponderà inoltre alla madre il 100% delle spese straordinarie sostenute sia
per il figlio minore che per i figli maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti, spese
così come individuate e con i tempi e le modalità stabilite dal protocollo in uso presso il
Tribunale di Vicenza, che i coniugi dichiarano di conoscere.
6) L'assegno unico spetterà in via esclusiva alla IG.ra . Parte_2
7) I coniugi si dichiarano edotti delle rispettive situazioni patrimoniali e reddituali e dichiarano
di essere economicamente autosufficienti (docc. 4 e 5) e pertanto rinunciano
reciprocamente all'assegno di mantenimento.
8) I coniugi si prestano sin d'ora reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto
e/o degli altri documenti di espatrio in favore del figlio minore.
9) I coniugi dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza a cui, quindi, prestano
acquiescenza.
VERBALE PARTE B
comparsi personalmente innanzi al Giudice Delegato Dott.ssa Sollazzo Elena all'udienza
del 19/11/2024, precisato che durante il matrimonio erano in regime di separazione dei beni,
concordano e pattuiscono quanto segue:
1) Nell'ambito della definizione dei rapporti patrimoniali dei coniugi conseguenti alla
presente separazione, la IG.ra (codice fiscale: ) Parte_2 C.F._2
nata a [...] il [...] cede al IG. (codice fiscale: Parte_1
nato a [...] il [...], che accetta, la piena proprietà della C.F._1
propria quota di ½ dei beni immobili alla stessa intestati, così come risultanti dalla visura
catastale allegata (doc.6) e così censiti:
-========= In Comune di Rosà (VI) ==========
Catasto Fabbricati
foglio 15 m.n. 385 Sub 4, cat. A/3, cl. 3, cons. 7,5 vani, rendita €.464,81, abitazione in via
Don ED Marangoni n.35/A, piano S1-T;

foglio 15 m.n. 385 Sub 5, cat. C/6, cl. 3, cons. 46 metri quadri, rendita €.97,40, garage in via
Don ED Marangoni, piano S1;

foglio 15 m.n. 697, cat. F/1, cons. 671 metri quadri, in via Don ED Marangoni n.35/A,
piano T, come da dichiarazione di area urbana n.4653.1/2024-Pratica n.VI0004653 in atti
dal 16/01/2024;

foglio 15 m.n. 698, cat. F/1,
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