Trib. Busto arsizio, sentenza 23/05/2024, n. 241
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Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di BUSTO ARSIZIO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F M, all'udienza del 9.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 147/2022 R.G. promossa da:
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
, , CP_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] CP_20 CP_21 CP_22
, e Controparte_23 Controparte_24 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANDREA Controparte_25
BORDONE e MARIO LOTTI
RICORRENTI
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_26
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FULVIO ANTONIO MOIZO,
MARIA FRANCESCA CAVALIERE e CLAUDIO MOIZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il loro datore di lavoro, , Controparte_26
chiedendo di:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a essere compensati per ciascuna ora di lavoro svolto di domenica con una maggiorazione oraria del 30% o nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una maggiorazione oraria nella misura del 30% con corresponsione delle somme per ciascuno dei ricorrenti indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando ed impugnando tutte le CP_26
deduzioni in fatto e diritto svolte nel ricorso e chiedendo il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti.
Senza svolgimento di istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 9 aprile 2024.
La domanda di riconoscimento del diritto dei ricorrenti a godere di una maggiorazione sulla retribuzione oraria utile a compensare la maggiore gravosità del lavoro svolto nelle giornate domenicali è fondata sia nell'an che nel quantum.
E' pacifico e conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato il fatto che il lavoro prestato nelle giornate domenicali, anche nell'ipotesi di
differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, debba essere compensato con un quid pluris.
La difesa della resistente nega la maggior gravosità del lavoro domenicale alla luce dei cambiamenti sociali, ma ha sostenuto che, di fatto, i lavoratori ricorrenti già godano di questo quid pluris. Sostiene, infatti, che “la domenica non CP_26
è più il giorno dedicato da tutti i consociati, cittadini e non, per lo svolgimento delle attività di carattere religioso, culturale e sociale” e che, pertanto, il lavoro domenicale non sarebbe più oneroso del lavoro prestato negli altri giorni della settimana.
La tesi non è condivisibile. E' ancora consolidato il costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato non solo al riposo, ma anche e soprattutto alle attività sociali e culturali (si pensi all'accesso gratuito ai musei e ad altri luoghi di interesse artistico e paesaggistico nelle giornate di domenica, alle manifestazioni
e gare sportive anche amatoriali), alle pratiche religiose e alla famiglia (non solo
l'attività scolastica è sospesa la domenica, ma anche la gran parte delle altre attività lavorative). Per le ragioni sopra indicate, il rilievo che molti lavoratori siano necessariamente impegnati in attività lavorative (settore ristorazione, sanitario etc..) anche nella giornata di domenica, non esclude affatto la maggior gravosità del lavoro domenicale.
Il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato tra le parti prevede espressamente all'art.40 che “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
Di conseguenza, le prestazioni rese nella giornata di domenica vengono retribuite da con la normale retribuzione oraria, in assenza di CP_26
qualsivoglia maggiorazione. In altre parole, la retribuzione oraria riconosciuta ai lavoratori turnisti è la stessa di quella spettante ai colleghi che non rendono la prestazione alla
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa F M, all'udienza del 9.4.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 147/2022 R.G. promossa da:
, , CP_1 CP_2 Controparte_3 [...]
, , Controparte_4 Controparte_5 [...]
, , CP_6 Controparte_7 Controparte_8
, , ,
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11
, ,
[...] CP_12 CP_13 Controparte_14
, ,
[...] Controparte_15 Controparte_16 [...]
, , CP_17 CP_18 Controparte_19
, , ,
[...] CP_20 CP_21 CP_22
, e Controparte_23 Controparte_24 [...]
rappresentati e difesi dagli Avv.ti ANDREA Controparte_25
BORDONE e MARIO LOTTI
RICORRENTI
contro
:
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_26
tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. FULVIO ANTONIO MOIZO,
MARIA FRANCESCA CAVALIERE e CLAUDIO MOIZO
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato i ricorrenti in epigrafe indicati hanno convenuto in giudizio il loro datore di lavoro, , Controparte_26
chiedendo di:
accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a essere compensati per ciascuna ora di lavoro svolto di domenica con una maggiorazione oraria del 30% o nella diversa misura o con i diversi vantaggi e/o benefici che verranno ritenuti di giustizia;
condannare la convenuta al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di una maggiorazione oraria nella misura del 30% con corresponsione delle somme per ciascuno dei ricorrenti indicate in ricorso.
Si costituiva in giudizio contestando ed impugnando tutte le CP_26
deduzioni in fatto e diritto svolte nel ricorso e chiedendo il rigetto delle domande formulate dai ricorrenti.
Senza svolgimento di istruttoria orale, la causa veniva discussa e decisa all'udienza del 9 aprile 2024.
La domanda di riconoscimento del diritto dei ricorrenti a godere di una maggiorazione sulla retribuzione oraria utile a compensare la maggiore gravosità del lavoro svolto nelle giornate domenicali è fondata sia nell'an che nel quantum.
E' pacifico e conforme a un orientamento giurisprudenziale consolidato il fatto che il lavoro prestato nelle giornate domenicali, anche nell'ipotesi di
differimento del riposo settimanale in un giorno diverso, debba essere compensato con un quid pluris.
La difesa della resistente nega la maggior gravosità del lavoro domenicale alla luce dei cambiamenti sociali, ma ha sostenuto che, di fatto, i lavoratori ricorrenti già godano di questo quid pluris. Sostiene, infatti, che “la domenica non CP_26
è più il giorno dedicato da tutti i consociati, cittadini e non, per lo svolgimento delle attività di carattere religioso, culturale e sociale” e che, pertanto, il lavoro domenicale non sarebbe più oneroso del lavoro prestato negli altri giorni della settimana.
La tesi non è condivisibile. E' ancora consolidato il costume sociale che vede nella domenica il giorno dedicato non solo al riposo, ma anche e soprattutto alle attività sociali e culturali (si pensi all'accesso gratuito ai musei e ad altri luoghi di interesse artistico e paesaggistico nelle giornate di domenica, alle manifestazioni
e gare sportive anche amatoriali), alle pratiche religiose e alla famiglia (non solo
l'attività scolastica è sospesa la domenica, ma anche la gran parte delle altre attività lavorative). Per le ragioni sopra indicate, il rilievo che molti lavoratori siano necessariamente impegnati in attività lavorative (settore ristorazione, sanitario etc..) anche nella giornata di domenica, non esclude affatto la maggior gravosità del lavoro domenicale.
Il CCNL imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi applicato tra le parti prevede espressamente all'art.40 che “per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in altro giorno della settimana, la domenica sarà considerato giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo”.
Di conseguenza, le prestazioni rese nella giornata di domenica vengono retribuite da con la normale retribuzione oraria, in assenza di CP_26
qualsivoglia maggiorazione. In altre parole, la retribuzione oraria riconosciuta ai lavoratori turnisti è la stessa di quella spettante ai colleghi che non rendono la prestazione alla
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