Trib. Pisa, sentenza 17/07/2024, n. 405

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Pisa, sentenza 17/07/2024, n. 405
Giurisdizione : Trib. Pisa
Numero : 405
Data del deposito : 17 luglio 2024

Testo completo


TRIBUNALE ORDINARIO di PISA SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SENTENZA

(TRATTAZIONE SCRITTA)
Nella causa di lavoro e previdenza n. r.g. 1172 /2023 , promossa da:
con l'Avv. LEONCINI GIORGIO e con l'Avv. SERGIO PICCHI Parte_1
RICORRENTE contro
IN PERSONA DEL MINISTRO PRO-TEMPORE con TR
l'avv. TOGO DOMENICA
RESISTENTE
Concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata (art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c.;
art. 118 co. 1 disp. att. c.p.c.)


Con ricorso ritualmente notificato , docente supplente di Scuola primaria attualmente Parte_1
in servizio presso – Scuola Primaria - PIEE84101X – GALILEI di Cascina (PI), sulla premessa di aver prestato servizio alle dipendenze del in qualità di docente, in forza di plurimi TR contratti a tempo determinato negli aa.ss.. 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 adiva questo Tribunale rassegnando le seguenti conclusioni:
1- “Voglia accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato stipulato con l'Amministrazione resistente ex art. 231 bi DL 34/2020
(come sopra specificato) e relativo all'anno scolastico 2020-2021 (cfr. Doc. n. 2) e per l'effetto, condannare il , in persona del pro-tempore (c.f. ), al TR CP_2 P.IVA_1 pagamento delle differenze retributive quantificate in € 1.349,54., ovvero la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;



2- Voglia, altresì, accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con l'Amministrazione convenuta relativi agli anni scolastici 2020-2021, 2021-2022 e 2022-2023 (come sopra specificati) e, per

l'effetto, condannare il (c.f. ), in persona del TR P.IVA_1 CP_2 pro-tempore, alla corresponsione della suddetta Carta Elettronica con l'accredito della somma complessiva di € 1.500,00 quale contributo alla formazione prevista e riconosciuta dall'art. 1 comma 121 L. 107/2015 relativamente all'attività lavorativa espletata dal ricorrente negli anni scolastici innanzi citati.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari”.
Si costituiva in giudizio l'Amministrazione Scolastica come in atti rappresentata e difesa per contestare le richieste avversarie in quanto inammissibili e, comunque, infondate sia in fatto che in diritto.
In via preliminare e rituale, eccepiva l'improcedibilità del ricorso per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 3 del D.L. n. 132/2014.
Sempre in via preliminare eccepiva la prescrizione quinquennale.
Nel merito chiedeva il rigetto delle domande in quanto infondate in diritto.
Nel more del giudizio la presente causa veniva assegnata a questo GOP
La domanda è fondata.
Nel rito è infondata l'eccezione di improcedibilità del ricorso giacché nel rito del lavoro l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita non è obbligatorio. Nella fattispecie in esame, inoltre, la ricorrente ha lavorato con contratti fino al 30 giugno negli anni scolastici 2021-2022 e 2022-2023 e con contratto fino al termine delle lezioni nell'anno scolastico 2020-2021.
L'attività di insegnamento espletata nel corso dell'anno scolastico 2020-2021 (in forza di contratto ex art.
231 bis DL 34/2020
) è prestazione lavorativa caratterizzata da una rilevante continuità didattica (protrattasi in modo continuativo dal 20/10/2020 al 10/06/2021). Pertanto, la predetta prestazione lavorativa resa dalla ricorrente nell'anno scolastico menzionato sia in concreto pienamente comparabile, sul piano didattico temporale, a quella svolta dal personale docente di ruolo, risultando sussistere nel caso di specie quella connessione che il legislatore ha inteso stabilire tra l'attribuzione dello strumento formativo costituito dalla
Carta docente e la dimensione annuale .
In merito alla pretesa volta a rivendicare la retribuzione professionale docente, merita rammentare che il
Tribunale di Pisa si è già espresso innumerevoli volte, accogliendo le domande dei ricorrenti. Peraltro, il conteggio allegato non è stato minimamente contestato da controparte cosicché il medesimo può essere preso come riferimento per la decisione.
Infondata, inoltre, è l'eccezione di prescrizione giacché con pec del 13/09/2023 (cfr. Doc. n. 5 allegato al ricorso introduttivo), la ricorrente provvedeva a rivendicare i benefici economici per cui è giudizio.
Nel merito si rileva inoltre che parte ricorrente, docente a tempo indeterminato in servizio alle dipendenze del convenuto, rivendica, in relazione ai periodi in cui ha lavorato con contratti a tempo determinato, CP_1 il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente istituita dall'art.

1.comma 121 L.n.107/2015. Il ricorrente, in particolare, si duole del fatto che il
[...]
, nel dare attuazione alla predetta legge istitutiva della Carta elettronica per TR
l'aggiornamento e la formazione del docente, abbia espressamente escluso dal beneficio il personale con contratto a tempo determinato, riservandolo ai soli docenti di ruolo assunti con contratti a tempo indeterminato.
L'art.

1.comma 121 L.n.107/2015 prevede: "Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la
Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze
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