Trib. Milano, sentenza 25/11/2024, n. 10171

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Milano, sentenza 25/11/2024, n. 10171
Giurisdizione : Trib. Milano
Numero : 10171
Data del deposito : 25 novembre 2024

Testo completo

N. R.G. 12461/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
In persona del giudice unico Dr. Michela Guantario ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 12461/2023 ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 16.07.2024 vertente
TRA
LA PUGLIESE SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA “SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE”
(C.F. 00202430740), in persona del suo legale rappresentante pro- tempore, sig. US CC, nonché di AR
GI personalmente elettivamente domiciliati presso il domicilio telematico dell'Avv. Donato Musa dal quale sono rappresentati e difesi giusta procura in calce all'atto di citazione
opponenti
E
COMPAGNIE FRANCAISE D'ASSURANCE POUR LE COMMERCE EXTERIEUR SA (C.F.
09448210154), in persona del suo preposto e legale rappresentante in
Italia Sig. Ernesto De Martinis, elettivamente domiciliata in Milano
Via P. Sottocorno n. 52, presso l'Avv. Ruggero Barile che la rappresenta e difende, in via disgiunta, con l'Avv. Carlo Scofone del
Foro di Genova in forza di procura generale Rep n. 58.433 Racc. n.
21.858 del 19.02.2013 a rogito Notaio Gabriele Franco Maccarini opposta
pagina 1 di 6 CONCLUSIONI per l'opponente
In via preliminare e pregiudiziale:
si chiede sin da ora che l'Ill.mo Giudice adito, in accoglimento dell'eccezione di incompetenza territoriale qui formulata, revochi il
decreto ingiuntivo opposto e dichiari la propria incompetenza territoriale in favore del competente Tribunale di Brindisi, disponendo altresì sulle spese.
Nel merito:
a) ritenere e dichiarare inammissibile, improponibile, improcedibile il ricorso al procedimento monitorio introdotto per le ragioni innanzi dedotte;

b) nel merito, rigettare la pretesa creditoria avanzata dalla
Compagnie Francaise d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.A., siccome inammissibile, improponibile e destituita di giuridico fondamento;

c) revocare il decreto ingiuntivo opposto perchè illegittimo, nullo ed errato anche stante il disconoscimento e l'inesistenza, nullità, illegittimità, inoperatività del testo fidejussorio nei termini di cui in narrativa, ovvero, in subordine, statuire comunque
l'inadempienza dell'opposta e la nullità, risoluzione e/o inefficacia
e/o inoperatività della fidejussione, statuendo che il sig. US
CC nulla deve alla IA;

In ogni caso:
Con vittoria di spese e competenze, oltre IVA, CPA e spese generali come per legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
Conclusioni per l'opposta
Voglia il Tribunale Ill.mo,
− respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione;

− previi gli opportuni accertamenti;
pagina 2 di 6
− emesse tutte le più opportune pronunce e declaratorie del caso;

respingere l'avversaria opposizione perché generica, indeterminata e nulla e comunque dilatoria, infondata in rito, fatto e diritto e non provata, ed anzi smentita
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