Trib. Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 4600

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Venezia, sentenza 16/12/2024, n. 4600
Giurisdizione : Trib. Venezia
Numero : 4600
Data del deposito : 16 dicembre 2024

Testo completo

N. R.G. 7121 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa SILVIA BARISON Presidente relatore dott. ssa FEDERICA BENVENUTI Giudice dott. ssa MARIA VITTORIA VALENTINO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7121 / 2023
avente ad oggetto: divorzio congiunto – cessazione degli effetti civili del matrimonio promossa da

Parte_1
Con l'avv. SILVIA CECI ricorrente contro

Controparte_1
Con l'avv. FRANCESCO SCHIOPPA convenuto
E con l'intervento del P.M.
Posta in decisione sulle conclusioni precisate congiuntamente dalle parti come da note per
l'udienza di trattazione scritta del 26/09/2024, di seguito ritrascritte: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori e Parte_1 CP_1
in data in data 03/09/2005 a Venezia, con atto iscritto nel registro degli atti di
[...] matrimonio del Comune di Venezia al n. 33, parte 2, serie A, Uff.3 dell'anno 2005 alle medesime condizioni contenute nella sentenza non definitiva n. 181/2024 pubblicata il
1 22/01/2024 – R.G. n. 7121/2023 munita di certificazione di passaggio in giudicato in data
02/08/2024”;
conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto;
affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori
” per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso dep. 22/05/2023 premesso di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario a Venezia il 93/09/2005 con – dalla cui unione è nata Controparte_1
la figlia (07/08/2007), ad oggi minorenne –, chiedeva pronunciarsi, alle condizioni di Per_1
cui al proprio atto introduttivo, la separazione personale dei coniugi.
Parte convenuta si costituiva in giudizio aderendo alla domanda sullo status e formulando proprie conclusioni in ordine ai provvedimenti accessori, per le ragioni esposte nella propria memoria difensiva, chiedendo altresì la pronuncia della cessazione degli effetti civili del
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