Trib. Velletri, sentenza 19/04/2024, n. 893

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Velletri, sentenza 19/04/2024, n. 893
Giurisdizione : Trib. Velletri
Numero : 893
Data del deposito : 19 aprile 2024

Testo completo

N. R.G. 578/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
SEZIONE PRIMA CIVILE composto dai sigg.ri magistrati:
Dott. M V Presidente Relatore ed Estensore
Dott. P P Giudice
Dott. S P G ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 578/2020 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE ESERCENTE LA POTESTA' GENITORIALE SUL Parte_1 MINORE FRANCISCO con l'Avv. SANTORI GIOVANNA (PEC:
) Email_1
ATTORE contro con l'Avv. FERRARA GIULIO (PEC: Controparte_1 Email_2
CONVENUTO
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENUTO avente per oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte attrice e parte convenuta:
Come da note scritte ex art 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.1.2024.
Per il P.M.
Visto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Sig.ra (nata a Piddig Ils No – Filippine - il 16.9.1977), in proprio e quale Parte_2
esercente la responsabilità genitoriale sul minore nato a Roma il 21.7.2015, ha Persona_1
esercitato azione per la dichiarazione giudiziale di paternità ex artt. 269 e 270 c.c., nei confronti del
pagina 1 di 7
Sig. nato a Rignano Flaminio il 27.11.1948, per sentire accertare e dichiarare che il Controparte_1
convenuto è il padre del figlio ), nato in data 21.7.2015 dalla relazione Persona_1
intrattenuta con l'attrice. Ha quindi chiesto che il minore mantenga il cognome materno posponendo il
patronimico e la condanna del convenuto a versare a titolo di mantenimento la somma di CP_1
euro 1.200 mensili con decorrenza dal 21.7.2015 oltre le spese straordinarie nonché la condanna al
risarcimento del danno non patrimoniale causato al minore per il rifiuto serbato dal padre Persona_1
di riconoscere il figlio, e patrimoniale e non patrimoniale alla madre quantificato in euro 25.000 per il
minore ed euro 15.000 per la madre.
A sostegno della domanda ha allegato di aver avviato una relazione con il convenuto nell'ambito del
rapporto lavorativo che li univa avendo l'attrice prestato attività di collaboratrice domestica al primo
maggio al mese di settembre 2014 presso l'abitazione familiare del convenuto in Ariccia Vicolo dei
Fondi Rustici 13 e di aver notiziato immediatamente il convenuto della nascita chiedendo al medesimo
di aiutarla nel sostenere economicamente il figlio e di assumersi gli oneri legati alla paternità ma
incontrando l'opposizione del convenuto che si sarebbe limitato a corrispondere nel tempo contributi
economici di diverso importo sostenendo in modo parziale le spese per ila mantenimento del minore,
l'ultimo dei quali nel mese di ottobre 2019 precisando che a partire dal 2017 tali contributi si sarebbero
ridotti corrispondendo un importo di circa 1.500 euro ogni sei mesi circa e ciò a causa dell'asserito
periodo di difficoltà economica del convenuto.
Ha quindi censurato il rifiuto del convenuto di riconoscere il figlio così privando il medesimo della
figura paterna con negative ricadute sullo sviluppo psicofisico dello stesso intenzionalmente privato
della figura genitoriale paterna. Tale comportamento avrebbe quindi pregiudicato anche la madre
privata dell'aiuto e del contributo del padre nella gestione del minore così impedendo alla stessa di
poter dedicarsi alla ricerca e allo svolgimento di attività lavorativa.
Si è costituito in giudizio il convenuto contestando la ricostruzione attorea priva di riscontro probatorio
e non veritiera, allegando di aver intrattenuto con l'attrice un mero rapporto di lavoro e chiedendo, in
pagina 2 di 7
via subordinata, nella denegata ipotesi di accertamento del rapporto di paternità , di determinare in
modo equo la somma che dovrà essere corrisposta dal convenuto al minore a titolo di mantenimento,
sulla base delle effettive esigenze del minore e della reale capacità economica e reddituale del
convenuto.
La causa è stata istruita con interrogatorio formale delle parti e con l'escussione dei testimoni di parte
attrice ritenuti rilevanti ai fini del decidere;
è stata ammessa ctu ematologica.
All'udienza del 18.12.2023 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata riservata al
Collegio.
In sede di precisazione delle conclusioni la difesa attorea ha limitato la domanda come segue: “-
accertare e dichiarare che nato a Rignano Flaminio il 27.11.1948, Controparte_1
è padre biologico di , nato a Roma il 21 luglio 2015, C.F._1 Persona_1
, per l'effetto ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere C.F._2
alla trascrizione della emananda sentenza e di disporre che il minore assuma il Persona_1
cognome “ accanto a quello materno “ ”;
- condannare il sig. CP_1 Per_1 Controparte_1

a corrispondere a titolo di mantenimento la somma di euro 1.200 (milleduecento/00) mensili, con
rivalutazione annuale
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi