Trib. Terni, sentenza 27/03/2024, n. 244
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Testo completo
N. R.G. 1696/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. ssa M V Presidente rel.
dott. ssa M D B Giudice
dott. ssa L N Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1696/2021 promossa da:
, nata in BRASILE-FORTALEZA il Parte_1
20/12/1993, con il patrocinio dell'Avv. GRIFONI RAQUEL JUSTINE, con elezione di domicilio presso il difensore come da procura in atti;
RICORRENTE
E
, nato in IRAN-SARDASHT il 04/01/1991 Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: separazione giudiziale
1
Per parte ricorrente:
“Dichiarare la separazione personale dei coniugi Parte_1
e ;
Controparte_1
2. disporre l'affidamento della figlia minore in via esclusiva alla signora Per_1 [...]
, con collocamento presso di lei in considerazione dei gravi Parte_1 motivi sopra esposti e della insussistenza in capo alla stessa di punti di criticità né fattori di rischio significativi in riferimento allo svolgimento del proprio ruolo genitoriale;
3. disporre una valutazione (anche psicologica) delle condizioni della minorenne onde garantire una effettiva protezione fisica e psicologica della stessa ed evitare ritraumatizzazioni e vittimizzazioni secondarie e contestuale valutazione delle capacità del padre;
4. prevedere un diritto di visita e frequentazione della minore da parte del padre sotto la supervisione del Servizio Sociale del Comune di Terni, già all'uopo incaricato;
5. porre a carico del sig. un assegno mensile di Euro 500,00 a titolo di Controparte_1 mantenimento della figlia da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese oltre la corresponsione del 50% delle spese straordinarie dei figli da disciplinarsi come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e
Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto il 27 giugno
2018. Il suddetto importo verrà aggiornato annualmente, con decorrenza dal primo anno successivo alla data di comparizione dei conviventi dinanzi al Tribunale, in base alla variazione istat;
6. vittoria di spese.”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 27/07/2021, ha chiesto Parte_1 la pronuncia della separazione da coniuge per matrimonio celebrato in Controparte_1
Terni il 7.2.2018, esponendo che dall'unione è nata la figlia il 21 settembre 2016, e che i Per_1 rapporti tra i coniugi nel tempo si sono deteriorati per colpa esclusiva del resistente. La ricorrente ha esposto di aver subito maltrattamenti dal coniuge, di essere stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familaire nel mese di settembre 2020 e a sporgere denuncia confronti del marito il successivo 10 novembre 2020, per violenze, molestie, minacce gravi. A seguito di tali eventi, il
Tribunale per i Minorenni dell'Umbria, con provvedimento del 23 dicembre 2020, nell'ambito del procedimento n. 561/20, vietava al padre di avvicinarsi al luogo ove la minore dimorava con la madre nonché a quelli abitualmente frequentati dalla bambina, disponeva l'affidamento di al Per_1
e il collocamento presso l'abitazione della madre, con incontri Organizzazione_1 protetti padre figlia, incaricando i competenti servizi di compiere una valutazione sulle capacità genitoriali delle parti, con attivazione di un servizio di educativa domiciliare per la bambina. Agli incontri protetti il padre non si presentava, mentre risultavano positive le relazioni del Servizio
Sociale del Comune di Terni, all'esito del servizio di educativa domiciliare. Le relazioni padre figlia miglioravano con possibilità per il padre di tenere con sé la bambina anche per un pernottamento una volta alla settimana, con la presenza durante il giorno di un servizio di educativa domiciliare, come
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stabilito nell'ultimo decreto emesso dal Tribunale per i minorenni. A seguito dell'emissione del su indicato decreto il padre ha iniziato a vedere la bambina il sabato, prevalentemente il pomeriggio.
Quanto ai profili economici la ricorrente ha lamentato di non aver ricevuto alcun contributo da parte del padre per il mantenimento della minore, tranne sporadici e modesti versamenti, a fronte della occupazione del marito come operaio, evidenziando di provvedere in via esclusiva al mantenimento della figlia, con i redditi percepiti come barista. Tanto premesso la ricorrente evidenziando la propria piena capacità genitoriale come attestato dalle relazioni del Servizio Sociale e la impossibilità di condividere la responsabilità genitoriale con il resistente ha chiesto venisse pronunciata la separazione personale tra le parti, con affidamento della figlia minore in via esclusiva a sé, Per_1 collocamento della minore presso la propria abitazione, prevedendo un diritto di visita e di frequentazione della minore da parte del padre sotto la supervisione del Servizio Sociale del Comune di Terni, già all'uopo incaricato;
con imposizione a carico del padre di contributo mensile per il mantenimento della figlia di Euro 500,00 (con ISTAT annuale) oltre alla corresponsione del 50% delle spese straordinarie della figlia da disciplinarsi come da Protocollo d'intesa tra Magistrati e
Avvocati del Tribunale di Terni sulle spese per i figli nella crisi familiare sottoscritto il 27 giugno
2018;
con vittoria di spese.
All'udienza presidenziale del 13.12.2021 è comparsa la sola ricorrente dichiarando di risiedere in Terni in immobile in locazione con canone di € 360,00, di percepire reddito come barista di € 1200 netto, di non avere proprietà immobiliari e risparmi. Il resistente non è comparso. All'esito dell'udienza sono stati emessi i soli provvedimenti di contenuto economico ponendo a carico del padre contributo mensile di € 450,00 per il mantenimento della figlia oltre al 50% delle spese straordinarie, dando atto della presenza di provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni per la disciplina dell'affidamento ed è stata disposta la prosecuzione del giudizio in fase istruttoria.
Nella successiva udienza è stata dichiarata la contumacia del resistente citato e non comparso, sono stati acquisiti i documenti prodotti e le relazioni del Servizio sociale sulla situazione della minore e sui rapporti padre figlia, sono stati escussi i testi sulle circostanze ammesse, all'esito la decisione è stata rimessa al Collegio.
Con sentenza n. 186/2023 è stata