Trib. Grosseto, sentenza 11/02/2025, n. 132
TRIB Grosseto
Sentenza
11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2105/2021 del R.G.A.C. avente a oggetto “contratti pubblici” e vertente tra
ICM S.P.A. (P.IVA: 02526350240), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano - Monte Argentario, via Cetina n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
Lucia Scotto, che la rappresenta e difende in giudizio, con gli avv.ti Alfredo Biagini e
Francesco Balasso, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
COMUNE DI ORBETELLO (P.IVA: 00105110530), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (P.IVA: 00124360538), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Grosseto, viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo
Valle, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ICM, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Integra Concessioni s.r.l. (già Ecoveneta s.p.a.), conveniva innanzi all'intestato Tribunale i Comuni di Orbetello e di Monte Argentario per ottenerne la condanna ad applicare l'art. 143, co. 8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, dunque, a dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. (Piano Economico
Finanziario) allegato al contratto rep. 88/0612c siglato il 25.5.2006 con il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, deducendo il sovvertimento in proprio danno dell'equilibrio economico-finanziario del progetto dovuto a presunti minori ricavi e all'aumento di costi di smaltimento dei fanghi e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
Si costituivano in giudizio i Comuni, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo il Comune di Monte Argentario anche quello di legittimazione attiva della società ICM, e il Comune di Orbetello la carenza di interesse ad agire in capo a quest'ultima; quanto al merito delle domande attoree, entrambi gli enti ne contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 190/2022, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale confermava la propria giurisdizione, assegnando alla successiva udienza del 17.5.2022 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
I fatti di causa.
La società ICM ha agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni del P.E.F. allegato al contratto di concessione rep. 88/0612c/2006, con il quale il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello affidò al raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa Costruzioni PP AU s.p.a. (ora ICM s.p.a.) ed Ecoveneta s.p.a. (ora Integra Concessioni s.r.l.) la concessione avente a oggetto l'esecuzione dei lavori e delle opere per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei Comuni di Orbetello e di Monte Argentario,
pagina 2 di 7
nonché per la gestione dell'intero sistema integrato per quindici anni, a decorrere dalla data di completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della concessione (all.ti 1 e 2 della citazione).
La domanda attorea si basa sul dedotto sovvertimento delle anzidette condizioni, asseritamente scaturito da circostanze sopravvenute, quali: i minori ricavi correlati alla mancata vendita d'acqua depurata per il riutilizzo;
i minori incassi rispetto all'effettiva quantità d'acqua trattata dall'impianto, in ragione del mancato pagamento da parte
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GROSSETO
SEZIONE CIVILE
in persona del dott. Mario Venditti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 2105/2021 del R.G.A.C. avente a oggetto “contratti pubblici” e vertente tra
ICM S.P.A. (P.IVA: 02526350240), in persona del legale r.p.t., elettivamente domiciliata in Porto Santo Stefano - Monte Argentario, via Cetina n. 8/10, presso lo studio dell'avv.
Lucia Scotto, che la rappresenta e difende in giudizio, con gli avv.ti Alfredo Biagini e
Francesco Balasso, in virtù di procura in calce alla citazione;
ATTRICE contro
COMUNE DI ORBETELLO (P.IVA: 00105110530), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Firenze, via Fiume n. 11, presso lo studio dell'avv. Loriano
Maccari, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
COMUNE DI MONTE ARGENTARIO (P.IVA: 00124360538), in persona del Sindaco p.t., elettivamente domiciliato in Grosseto, viale Ombrone n. 3 presso lo studio dell'avv. Carlo
Valle, che lo rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTI
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 19.11.2024.
pagina 1 di 7 FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società ICM, in proprio e quale capogruppo mandataria dell'ATI costituita con Integra Concessioni s.r.l. (già Ecoveneta s.p.a.), conveniva innanzi all'intestato Tribunale i Comuni di Orbetello e di Monte Argentario per ottenerne la condanna ad applicare l'art. 143, co. 8 del D.Lgs 163/2006 e ss.mm.ii., e, dunque, a dare impulso al procedimento di revisione del P.E.F. (Piano Economico
Finanziario) allegato al contratto rep. 88/0612c siglato il 25.5.2006 con il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello, deducendo il sovvertimento in proprio danno dell'equilibrio economico-finanziario del progetto dovuto a presunti minori ricavi e all'aumento di costi di smaltimento dei fanghi e dell'energia elettrica nel periodo 2008-2013.
Si costituivano in giudizio i Comuni, eccependo in via pregiudiziale la carenza di giurisdizione del giudice ordinario e il proprio difetto di legittimazione passiva, ed eccependo il Comune di Monte Argentario anche quello di legittimazione attiva della società ICM, e il Comune di Orbetello la carenza di interesse ad agire in capo a quest'ultima; quanto al merito delle domande attoree, entrambi gli enti ne contestavano la fondatezza in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
Con sentenza parziale n. 190/2022, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., il Tribunale confermava la propria giurisdizione, assegnando alla successiva udienza del 17.5.2022 i termini di cui all'art. 183, co. 6 c.p.c..
La causa veniva poi istruita documentalmente e trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 19.11.2024, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e repliche.
*****
I fatti di causa.
La società ICM ha agito in giudizio per ottenere la revisione delle condizioni del P.E.F. allegato al contratto di concessione rep. 88/0612c/2006, con il quale il Commissario
Delegato al risanamento ambientale della Laguna di Orbetello affidò al raggruppamento temporaneo costituito tra Impresa Costruzioni PP AU s.p.a. (ora ICM s.p.a.) ed Ecoveneta s.p.a. (ora Integra Concessioni s.r.l.) la concessione avente a oggetto l'esecuzione dei lavori e delle opere per il potenziamento e l'adeguamento della rete di collettamento degli scarichi dell'areale dei Comuni di Orbetello e di Monte Argentario,
pagina 2 di 7
nonché per la gestione dell'intero sistema integrato per quindici anni, a decorrere dalla data di completamento dei lavori e della messa in esercizio delle opere oggetto della concessione (all.ti 1 e 2 della citazione).
La domanda attorea si basa sul dedotto sovvertimento delle anzidette condizioni, asseritamente scaturito da circostanze sopravvenute, quali: i minori ricavi correlati alla mancata vendita d'acqua depurata per il riutilizzo;
i minori incassi rispetto all'effettiva quantità d'acqua trattata dall'impianto, in ragione del mancato pagamento da parte
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