Trib. Avellino, sentenza 23/09/2024, n. 1622
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Tribunale di Avellino n. 2733/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Tribunale Ordinario di Avellino - Composizione Monocratica Il Giudice, dott. NI Pasquariello, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa n. 2733/2015 avente ad oggetto “contratti bancari” e vertente tra RE AN (C.F/P.IVA: [...]), col ministero/assistenza dell'avv. DE MARCO GRAZIELLA
- attore - e BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA (C.F./P.IVA: 00604840777), in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza dell'avv. PETRONELLI RAFFAELE
- convenuto - nonché POP NPLS 2019 S.R.L. (C.F./P.IVA: 05043330264), in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A. (C.F./P.IVA: 13048380151), in persona del legale rappresentante pro tempore, col ministero/assistenza degli avv.ti MASSIGNANI ARTURO E DOMENICO
- terzo intervenuto - Conclusioni All'udienza del 23/05/2024 le parti concludevano come da relativo verbale RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I. Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, RE AN agiva in giudizio contro la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA al fine di sentir accogliere le seguenti conclusioni: […] a) accertare che sul conto corrente n. 1436 nel periodo compreso tra il 2005 e il 2012 si sono rinvenuti interessi non dovuti;
b) riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra legali, di quelli anatocistici, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenza e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese;
c) accertare, in accoglimento della presente domanda ed in ragione dell'elaborato peritale e di tutto quanto dedotto in narrativa che il sig.
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Tribunale di Avellino n. 2733/2015 R.G. Affari Civili Contenziosi
NI RE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, è creditore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA Filiale di Avellino di €
17.120,79 per il periodo compreso tra il 2005 e il 2012;
d) verificare, in ogni caso, come l'istituto di credito abbia agito in dispregio delle L. 108/96, perpetrando il reato di usura trasmettendo, se del caso, gli atti del presente giudizio alla Procura della Repubblica competente;
e) dichiarare la nullità e l'invalidità del contratto di conto corrente n. 1436 acceso dal Sig. NI RE presso la filiale di Avellino della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA;
f) dichiarare la nullità e l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori ultra-legali, di quelli anatocistici con capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese a valere sui medesimi c/c stabilendo se sono usurari;
g) accertare, in ragione dell'elaborato peritale, della CTU e delle argomentazioni svolte in causa, che il sig. NI
RE è creditore della Banca Popolare di Puglia e Basilicata SCpA filiale di
Avellino della somma di € 17.120,79 o di altro diverso importo che sarà accertato a mezzo della disponenda CTU;
h) per l'effetto condannare il convenuto istituto di credito al pagamento in favore dell'attore di € 30.000,00 altro diverso importo ritenuto giusto, anche in via equitativa, secondo quanto emergerà in corso di causa, a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali;
i) accertare che la Banca
Popolare di Puglia e Basilicata SCpA ha cagionato un danno non patrimoniale all'attore che il Giudice adito vorrà quantificare in via equitativa;
importo che va sommato a quello per il quale, in ragione di perizia, l'attore risulta creditore;
l) in subordine, riconoscere ed accertare l'invalidità della determinazione ed applicazione degli interessi debitori così come calcolati dall'istituto di credito, di quelli anatocistici, dei costi, competenze e remunerazioni a qualsiasi titolo pretese
e conseguentemente condannare la banca convenuta alla restituzione anche ex art. 2033 cod. civ. di tutti gli importi indebitamente percepiti, secondo quanto emergerà in corso di causa, che dalle risultanze perita lidi parte ammontano ad €
17.120,79 o il diverso importo emergente dalla C.T.U., oltre interessi legali. […]. Con la spiegata domanda giudiziale l'attore, premettendo di aver intrattenuto con l'Istituto convenuto il rapporto di conto corrente recante il n. 1436 nel periodo compreso tra il 2005 ed il 2012, deduceva la nullità dello stesso perché implicante l'illegittima applicazione di interessi passivi in misura ultra- legale, anatocistica ed usuraria, nonché l'indebita applicazione della commissione di massimo scoperto, e di ulteriori remunerazioni e costi comunque non pattuiti.
Costituitasi in giudizio, la BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Tribunale adito in favore del Tribunale di Bari, nonché, nel merito, l'infondatezza della domanda attorea, l'intervenuta prescrizione delle pretese restitutorie azionate, chiedendo comunque in via riconvenzionale, alla luce della 2
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debitoria emersa, la condanna dell'attore al pagamento della somma di € 37.542,15, oltre interessi. Nel dettaglio, la convenuta rassegnava le seguenti conclusioni: […] - rigetti integralmente la domanda attorea perché infondata sia in fatto che in diritto, - condanni l'attore al pagamento in favore della convenuta della somma complessiva di € 37.542,15 (trentasettemilacinquecentoquarantadue//15), oltre interessi convenzionali al tasso del 12,85% da calcolarsi sulla sorta capitale;
-in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, compensi il credito dell'attore con le somme effettivamente utilizzate dallo stesso sul conto corrente n.1436 da calcolarsi sulla base di CTU contabile;
- condanni
l'attore alla rifusione delle competenze legali del presente giudizio da corrispondersi al sottoscritto difensore il quale si dichiara anticipatario e distrattario;
[…].
Instauratosi il contraddittorio, ammessa e prodotta la documentazione, concessi i termini di rito, con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio la POP NPLS 2019 S.R.L., quale mandataria PRELIOS CREDIT SOLUTIONS S.P.A., deducendo di essere diventata cessionaria del credito oggetto di lite e concludendo per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate dall'originaria Banca creditrice. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa veniva assegnata a sentenza una prima volta dal Giudice precedentemente assegnatario del fascicolo, il quale, tuttavia, la rimetteva sul ruolo rinviando per la discussione orale (v. ordinanza del 01/06/2021). A seguito del mutamento dell'Istruttore, veniva disposta Consulenza tecnica d'ufficio (v. deposito 18/02/2024), all'esito della quale la causa veniva nuovamente assegnata a sentenza con i termini di legge, entro i quali le parti depositavano le relative comparse. II. Diritto Sul merito Preliminarmente osservare come, secondo condivisa giurisprudenza, il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del 28/05/2014). In applicazione del suddetto principio si ritiene di poter decidere la controversia sulla base della questione - di dirimente evidenza ed assorbente
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impatto operativo - concernente l'inadeguato assolvimento ad opera di entrambe le parti dell'onere probatorio sulle medesime gravante in funzione delle azioni rispettivamente esperite, con il correlato venir meno della necessità del previo esame delle ulteriori questioni, anche di rito, logicamente sovraordinate. Giova difatti precisare come l'attore abbia dichiaratamente inteso promuovere un'azione di accertamento negativo del credito e conseguente ripetizione dell'indebito e risarcimento del danno, invocando vari profili di nullità parziale del contratto di c/c n. 153 1436-7 intrattenuto con la Banca convenuta, ed allegando, a riprova dei propri assunti, esclusivamente gli estratti conto - non continuativi - afferenti al suddetto rapporto per il periodo compreso tra il 2005 ed il 2012, in uno ad una perizia di parte. In alcun modo, dunque, lo stesso - al pari della banca convenuta agente in riconvenzionale di cui in seguito si dirà - si è premurato di