Trib. Velletri, sentenza 13/01/2025, n. 63
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Testo completo
R.G. n. 186/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, Parte_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.01.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con il quale
[...] Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002, rappresentando che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, (18.10.2007) ed (1.02.2009);
Persona_2 Persona_3
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a causa del carattere violento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in data 19.11.2022, a seguito dell'ennesima discussione, la ricorrente era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e ad abbandonare la casa coniugale;
- da allora il padre si era totalmente disinteressato dei figli, non contribuendo in modo alcuno al loro mantenimento;
- la ricorrente è assunta con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con reddito netto annuale pari a circa € 11.300,00, mentre il resistente lavora come muratore/piastrellista ed il suo reddito netto annuale è pari a circa € 23.000,00.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ognuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9 resta assegnata alla ricorrente;
4. le figlie minori saranno affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9;
5. il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 10 del sabato e le ore 20 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 compreso il pasto serale, da individuarsi in base ad accordo dei genitori;
6. salvo differenti accordi scritti, i figli minori trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per
i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con
l'altro;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, essi staranno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena
e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2023 con la madre.
7. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) i minori potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
8. In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro.
9. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
10. l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre.
11. ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione.
12. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli;
i genitori dovranno impegnarsi
a far
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Velletri, in composizione collegiale, nella persona dei magistrati: dott. Marco Valecchi Presidente dott.ssa Prisca Picalarga Giudice dott.ssa Sonia Piccinni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 186 del ruolo contenzioso generale dell'anno 2024, pendente tra
, rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea Cascianelli, Parte_1
giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
) C.F._1
RESISTENTE – CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Oggetto: separazione coniugale
Conclusioni: come da note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 23.12.2024
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex artt. 473 bis.12 e ss. c.p.c., depositato in data 9.01.2024, Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione dal marito , con il quale
[...] Controparte_1
aveva contratto matrimonio in Pimonte (NA) il 31.10.2002, rappresentando che:
- dall'unione coniugale erano nati i figli maggiorenne ed economicamente Per_1
indipendente, (18.10.2007) ed (1.02.2009);
Persona_2 Persona_3
- che il rapporto tra i coniugi si era progressivamente deteriorato a causa del carattere violento del marito, che aveva reso intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- in data 19.11.2022, a seguito dell'ennesima discussione, la ricorrente era stata costretta a sporgere querela nei confronti del resistente e ad abbandonare la casa coniugale;
- da allora il padre si era totalmente disinteressato dei figli, non contribuendo in modo alcuno al loro mantenimento;
- la ricorrente è assunta con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato con reddito netto annuale pari a circa € 11.300,00, mentre il resistente lavora come muratore/piastrellista ed il suo reddito netto annuale è pari a circa € 23.000,00.
Sulla base di dette allegazioni la ricorrente formulava le seguenti conclusioni:
“
1. i coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. ognuno provvederà al proprio mantenimento;
3. la casa coniugale sita in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9 resta assegnata alla ricorrente;
4. le figlie minori saranno affidate con modalità condivisa ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, nell'immobile adibito ad abitazione familiare sito in Grottaferrata (RM), via Sant'Andrea, 9;
5. il padre, compatibilmente con le esigenze di vita, sociali e di studio dei figli e previo accordo con la madre, potrà tenere con sé i figli in qualsiasi momento, compatibilmente anche con i propri impegni lavorativi e, comunque, non meno di due fine settimana, alternati, di ciascun mese, nell'orario compreso tra le ore 10 del sabato e le ore 20 della domenica successiva con pernotto, e un pomeriggio a settimana, dalle ore 15:00 alle ore 20:00 compreso il pasto serale, da individuarsi in base ad accordo dei genitori;
6. salvo differenti accordi scritti, i figli minori trascorreranno con i genitori: durante le vacanze natalizie, il giorno 24 dicembre con un genitore e il 25 dicembre con l'altro genitore, alternandosi di anno in anno ed iniziando con la madre;
la stessa turnazione verrà osservata per
i giorni del 31 dicembre e primo gennaio;
in ordine alle vacanze pasquali i minori trascorreranno, ad anni alterni, la domenica di Pasqua con un genitore ed il lunedì in albis con
l'altro;
il giorno del compleanno dei minori sarà trascorso preferibilmente con entrambi i genitori;
laddove non fosse possibile, essi staranno con un genitore a pranzo e con l'altro a cena
e viceversa l'anno successivo;
ciascun genitore trascorrerà con i figli il giorno del proprio compleanno e il giorno della Festa del papà e della mamma anche se dovessero cadere in giorni di competenza dell'altro genitore e senza modificare la pregressa alternanza. Dette modalità di regolamentazione della collocazione potranno essere liberamente variate dai genitori sulla scorta delle esigenze della prole. Tutti i ponti e le festività non contemplate nei precedenti punti saranno alternati dai genitori di anno in anno, a cominciare con il seguente calendario: 25 aprile con il padre;
1° maggio con la madre;
2 giugno con il padre;
1° novembre con la madre;
8 dicembre con il padre;
il 15 agosto e, più precisamente, la settimana dal sabato precedente fino al sabato successivo, cominciando nel 2023 con la madre.
7. Durante le vacanze estive (dal 20 giugno al 01 settembre) i minori potranno trascorrere 15 giorni, anche non consecutivi con il padre. Tale periodo andrà concordato tra i genitori entro il
31 maggio.
8. In ragione della totale indipendenza economica dei genitori non è previsto alcun mantenimento a favore dell'uno ed a carico dell'altro.
9. Il padre corrisponderà alla madre, a titolo di concorso al mantenimento per i figli minori la somma mensile di euro 600,00 (seicento/00), oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie preventivamente concordate e debitamente documentate, come da Protocollo sottoscritto dal Tribunale di Roma, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
10. l'assegno unico universale sarà percepito al 100% dalla madre.
11. ogni altra eventuale questione economica potrà essere definita dai coniugi separatamente ed indipendentemente dalle condizioni di separazione.
12. Al fine di favorire un equilibrato sviluppo dei minori, i genitori dovranno mantenere in loro presenza un contegno adeguato, evitando che gli stessi abbiano frequentazioni poco consone alla loro tranquilla crescita;
qualsiasi discussione tra i genitori o con altri familiari che acquisti il carattere di dissidio dovrà svolgersi lontano dai figli;
i genitori dovranno impegnarsi
a far
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