Trib. Paola, sentenza 29/11/2024, n. 968

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Sul provvedimento

Citazione :
Trib. Paola, sentenza 29/11/2024, n. 968
Giurisdizione : Trib. Paola
Numero : 968
Data del deposito : 29 novembre 2024

Testo completo


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PAOLA

Il Tribunale di Paola, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati dott. Filippo Leonardo Presidente dott.ssa Simona Scovotto Giudice relatore dott.ssa Federica Laino Giudice, riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1508 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2020, vertente
TRA
(cod. fisc. ), nato a Praia a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato alla via C. Colombo n. 4 presso lo studio dell'avv. Scorza Norina, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio depositato il 18.12.2020;

attore
E
(cod. fisc. ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliata in Roma alla Piazza Re di Roma 21 presso lo studio dell'avv. Angelo
Fiumara, che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore depositata in data 11.10.2024;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero in sede;
interventore ex lege
OGGETTO: domanda di separazione personale di coniugi.
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato il 18.12.2020, ha proposto domanda di separazione Parte_1 personale da stante il matrimonio con lei contratto in Paola il 21.05.2011 Controparte_1
(trascritto nei registri di stato civile del medesimo Comune al n. 19, parte II, serie A, anno
2011), in costanza del quale sono nati due figli minori, l'1.02.2013 e il Per_1 Per_2
1
17.04.2018. A fondamento della domanda ha rilevato che, da diverso tempo, il rapporto coniugale versa in uno stato di crisi, che ha portato ad una irrimediabile frattura della comunione materiale e spirituale sulla quale era poggiata l'unione matrimoniale ed ha reso intollerabile la prosecuzione della convivenza. Quindi, sussistendo i presupposti di cui all'art.
151 c.c.
, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “

1. pronunciare la separazione dei Parte_1 coniugi con addebito alla moglie;

2. disporre l'affido esclusivo dei figli minori al padre con colloca zione presso lo stesso nella casa in cui sono residenti dalla nascita;

3. stabilire i tempi

e le modalità di frequentazione della madre con i figli;

4. assegnare la casa coniugale al sig.

;

5. stabilire un assegno di mantenimento di € 200,00 per il mantenimento dei minori che Pt_1 la madre dovrà versare in favore del ;

6. le spese straordinarie per i figli saranno Pt_1 equamente divise al 50% fra i coniugi:

7. i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio

e/o rinnovo del passaporto. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio e clausola come per legge”.
si è costituita in giudizio con comparsa depositata il 20.01.2021. La stessa, Controparte_1 impugnando e contestando quanto ex adverso dedotto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “

1. Rigettare tutte le richieste contenute nel ricorso introduttivo poiché infondate sia in fatto che in diritto per come si è avuto modo di rappresentare in premessa.

2. E, per

l'effetto, dichiarare la separazione giudiziale dei
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