Trib. Torre Annunziata, sentenza 31/01/2025, n. 251
Sentenza
31 gennaio 2025
Sentenza
31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
Testo completo
N. 4000/2023 R.G.
Tribunale di Torre Annunziata Seconda sezione civile
........................................................
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata, sezione civile, dott. Francesco
Coppola, ha pronunciato
S E N T E N Z A nel giudizio civile di 2° grado iscritto al n. 4000/23 R.G., vertente
TRA
SC NO AL, elettivamente domiciliato in Gragnano alla via Roma
n. 85, presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Gentile, che lo rappresenta e difende in virtù di procura apposta in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
E
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Napoli alla piazza Matteotti n. 2, presso l'ufficio legale di Poste Italiane.
APPELLATA - CONTUMACE
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace di Gragnano n. 3658/2023
CONCLUSIONI:
Appellante: accoglimento delle conclusioni e delle richieste formulate nell'atto di appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 14-5-2021 ON NO PA evocava in giudizio innanzi al giudice di pace di Gragnano, Poste Italiane s.p.a., in persona del legale rappresentante p.t., al fine di sentir condannare la convenuta, in via preliminare, a rifondergli la somma di euro 255,00 a titolo di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. o, in via pag. 1
subordinata, al pagamento a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. della stessa somma o di quella diversa accertata in corso di causa, oltre interessi legali dal pagamento al saldo.
A tal fine deduceva che: il giorno 13-5-2019 si era recato presso l'Ufficio Postale di
Casola di Napoli per pagare a Soget s.p.a a mezzo bollettino postale la somma di euro
255,00 a titolo di tassa per i rifiuti dell'anno 2018;
successivamente aveva ricevuto da
Soget s.p.a. una comunicazione a mezzo raccomandata a/r per la morosità dell'anno 2018;
chiedeva alla convenuta chiarimenti e la restituzione della somma di euro 255,00;
proponeva reclamo finalizzato alla richiesta di restituzione della somma e l'immediato bonifico a Soget s.p.a.
Si costituiva in giudizio Poste Italiane s.p.a., che contestava la domanda, chiedendone il rigetto.
In particolare, osservava che: l'Ufficio Postale il giorno 13-5-2019 aveva provveduto, in conformità a quanto richiesto dal cliente con lo stesso bollettino, ad accreditare l'importo sul conto corrente postale ivi indicato n. 879825, che, tuttavia, risultava intestato a
AN NI e RU ER e non corrispondeva a quello di Soget s.p.a, recante il diverso n. 8769825;
aveva provveduto in data 21-5-2021, dopo aver compreso l'errore, a stornare l'importo di euro 255,00 dal conto corrente n. 879825 e ad accreditare l'importo sul conto corrente n. 8769825, nonché a informare delle operazioni effettuate sia
AN NI e RU ER, sia la Soget s.p.a..
Con sentenza n. 3658/2023 del 13-10-2022/25-7-2023, il giudice di pace di Gragnano, rigettava la domanda, compensando tra le parti le spese di lite.
Avverso la sentenza, con atto notificato in data 4-9-2023 a Poste Italiane s.p.a.,
ON NO PA ha proposto appello e ha chiesto, in riforma della decisione, previo accertamento dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte di Poste
Italiane s.p.a. solo a seguito della notifica dell'atto di citazione, la declaratoria della cessata materia del contendere con condanna della stessa al pagamento delle spese e dei compensi professionali del primo grado del giudizio, oltre che del giudizio di appello.
Poste Italiane s.p.a., sebbene ritualmente evocata in giudizio, restava contumace.
2. Il giudice di pace ha respinto la domanda ritenendo che Poste Italiane s.p.a, “a seguito di errore inerente il destinatario nella compilazione del bollettino postale, ha provveduto nell'immediatezza allo storno e al riaccredito sul conto corrente della Soget
s.p.a delle relative somme, per il pagamento della Tarsu” e che l'attore “in ordine al pag. 2
supposto invio di raccomandata ... da parte della Soget s.p.a per la morosità relativa al mancato pagamento, oggetto del giudizio de quo, nulla ha provato”.
L'appellante ha ritenuto illegittima la decisione sulla base di un solo motivo.
In particolare, ha criticato la decisione per aver il giudice di pace erroneamente rigettato la domanda anziché dichiarare la cessata materia del contendere e condannare
Poste Italiane s.p.a alla refusione delle spese di lite.
Poste Italiane s.p.a, pur avendo tutti gli elementi necessari per poter adempiere alla obbligazione originaria – in quanto il bollettino indicava chiaramente quale intestatario la
Soget. s.p.a. e quale causale “Tributi Tari 2018 – Comune di Lettere” -, aveva trattenuto per oltre un anno la somma di euro 255,00 e, nonostante i solleciti e il tentativo di conciliazione stragiudiziale, solo a seguito della notifica dell'atto di citazione e dell'iscrizione della causa a ruolo dinanzi al giudice di pace, aveva provveduto al pagamento della somma in favore di Soget. s.p.a..
Pertanto, evidenziando che il codice etico di Poste Italiane s.p.a. chiariva che “i rapporti e i comportamenti, a tutti i livelli aziendali, sono improntati a principi di onestà, correttezza, trasparenza, riservatezza, imparzialità, diligenza, lealtà e reciproco rispetto”, richiamava i principi che regolano la responsabilità in tema di inadempimento di obbligazioni contrattuali, sottolineando la sussistenza della responsabilità degli operatori di
Poste Italiane s.p.a. ex art. 1218 c.c., per non aver adempiuto correttamente all'obbligazione a loro carico.
3. Innanzitutto, va accertata l'ammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 327 c.p.c., in quanto ritualmente proposto nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza gravata (25-7-2023), non notificata.
4. In secondo luogo, si osserva, poi, che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.),
e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
5. L'appellante ha chiesto che, in riforma della sentenza impugnata, debba essere dichiarata cessata la materia del contendere e disposta la condanna dell'appellata in virtù del principio di soccombenza virtuale, per aver provveduto al pagamento della somma ricevuta al reale beneficiario solo dopo la notifica dell'atto di citazione.
pag. 3
Il motivo è infondato.
La domanda proposta dall'appellante in primo grado era di